Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6026 del 14/03/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 6026 Anno 2014
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: PICCININNI CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Fallimento La Cima s.p.a. in persona del curatore,
elettivamente domiciliato in Roma, via U. Boccioni 4,
presso l’avv. Antonino Smiroldo, rappresentato e difeso
dall’avv. Raffaele Rascio giusta delega in atti;

ricorrente

contro
Napolitano Antonio, elettivamente domiciliato in Roma,
via G.G. Belli 39, presso lo studio dell’avv. Marco
Annecchino, rappresentato e difeso dall’avv. Antonella
Maria Amodio giusta delega in atti;

controricorrente

Intesa Sanpaolo s.p.a., quale incorporante Sanpaolo IMI

1

Data pubblicazione: 14/03/2014

s.p.a. – già Istituto Sanpaolo s.p.a. -, e Sanpaolo IMI
s.p.a. in persona dei rispettivi legali rappresentanti;
– Intimati avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n.
1532 del 14.5.2007.

udienza del 14.1.2014 dal Relatore Cons. Carlo
Piccininni;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Aurelio Golia, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 31.3.1993 il Fallimento della
La Cima s.p.a. conveniva in giudizio davanti al
Tribunale di Napoli Antonio Napolitano, per sentir
ordinare il rilascio di appartamento da questi
asseritamente occupato senza titolo, e ciò anche per la
mancanza di interesse, da parte del curatore, ” ai
sensi dell’art. 72 1.f. a dare esecuzione al contratto
preliminare di compravendita eventualmente esistente
tra La Cima ed il predetto occupante ”
Il convenuto, costituitosi, chiedeva il rigetto della
domanda spiegandone a sua volta una riconvenzionale per
ottenere il trasferimento dell’immobile ai sensi
dell’art. 2932 c.c., sostenendo di aver stipulato

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Udita la relazione della causa svolta nella pubblica

contratto preliminare di vendita in data 27.2.1989, di
aver versato la quasi totalità dell’importo pattuito e
di non aver provveduto al saldo definitivo a causa del
mancato completamento, da parte della Cima, dei lavori
concordati.

rigettava quella riconvenzionale del Napolitano, con
decisione che veniva impugnata da quest’ultimo,
essenzialmente sotto il profilo della qualificazione
del contratto concluso dalle parti, che sarebbe stato
definitivo e non già un preliminare.
La Corte di appello condivideva tale assunto, e
rigettava per l’effetto la domanda proposta dal
fallimento ai sensi dell’art. 72, quarto comma, 1.f.,
ritenendo fra l’altro inconsistente la questione
relativa alla pretesa mancanza di data certa del
contratto in questione.
Avverso la sentenza il fallimento La Cima proponeva
ricorso per cassazione affidato a dodici motivi, poi
illustrati da memoria, cui resisteva Napolitano con
controricorso.
La

controversia

quindi

veniva

decisa

all’esito

dell’udienza pubblica del 14.1.2014.
Motivi della decisione
Con i motivi di impugnazione il fallimento ha

3

Il tribunale accoglieva la domanda del fallimento e

rispettivamente denunciato:
1 0 , 2 0 , 3 0 , 4 ° , violazione degli artt. 112 c.p.c., 45
1.f. e vizio di motivazione, in ragione dell’omesso
esame della questione relativa all’inopponibilità ex
art. 45 1.f. dell’atto del preteso trasferimento,

fallimento;
5 ° , 6 ° , 7 ° , nullità della sentenza per la mancata
declaratoria di inammissibilità dell’appello, derivante
dall’avvenuta impugnazione di una sola

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ratio

decidendi “, nonché per l’affermata opponibilità della
scrittura in questione al fallimento, pur avendo
l’appellante limitato la propria richiesta
all’accertamento della qualificazione dell’atto come
contratto definitivo;
8 ° , 9 ° , 10 ° , violazione degli artt. 2704 c.c., 72 1.f.
e vizio di motivazione, con riferimento all’erroneità
del parametro utilizzato dal giudicante nello stabilire
che il contratto azionato avesse data certa, nonchè in
relazione all’affermata impossibilità, per il curatore,
di sciogliersi dal contratto preliminare ai sensi
dell’art. 72, quarto comma, 1.f.;
11 ° e 12 ° , violazione degli artt. 1362, 1363 c.c.,
nonché vizio di motivazione, in relazione ai canoni
ermeneutici adottati a sostegno della ritenuta

4

poiché non trascritto prima della dichiarazione di

qualificazione

dell’atto

negoziale

oggetto

di

controversia come contratto definitivo.
Osserva il Collegio che sono fondate le censure
prospettate dal ricorrente con i primi quattro motivi e
i

tre

rispettivamente

successivi,

censure

nell’inopponibilità

consistenti
al

fallimento

dell’atto del preteso trasferimento ai sensi dell’art.
45 1.f. e nell’omessa rilevazione della inammissibilità
dell’appello contro la sentenza di primo grado.
Quanto al primo profilo, infatti, non coincidente con
l’aspetto concernente la certezza della data dell’atto
( il solo per vero considerato dalla Corte di Appello )
il giudice del gravame ha omesso di pronunciarsi,
sicchè appare incontestabile l’esattezza del rilievo
del ricorrente.
Per di più l’impugnazione sarebbe comunque meritevole
di accoglimento anche per altro verso, vale a dire per
quanto esposto nel quinto, sesto, e settimo motivo.
Il fallimento ha invero in proposito sostenuto che, a
fronte di una pluralità di

autonome rationes

decidendi ” ( p. 32 del ricorso ), il Napolitano
avrebbe impugnato soltanto alcune di esse.
Più precisamente il primo giudice aveva ritenuto
inopponibile al fallimento il contratto prodotto dal
Napolitano, poiché gli invocati effetti traslativi

con

rispetto al

fallimento successivamente dichiarato

sarebbero stati subordinati al verificarsi di un
duplice presupposto, e più esattamente: a )
all’accertamento dell’autenticità delle sottoscrizioni
dell’atto e dell’effettiva volontà delle parti di

all’avvenuta trascrizione della domanda giudiziale in
un momento antecedente alla dichiarazione di fallimento
“, e ciò perché in base all’art. 45 1.f. le formalità
necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se
compiute dopo la data di dichiarazione di fallimento,
sono senza effetto rispetto ai creditori ”
Orbene, dalla lettura della sentenza impugnata e del
ricorso ( nel quale, in ossequio al principio
dell’autosufficenza sono riportati i motivi di appello
articolati dal Napolitano ) si evince che l’odierno
resistente si era doluto soltanto della qualificazione
del contratto, del mancato accertamento delle somme
corrisposte, della statuizione sulle spese di lite,
omettendo quindi di prendere in esame gli altri aspetti
individuati come indispensabili ai fini
dell’opponibilità della scrittura al fallimento, e
segnatamente, per la parte di interesse, quello
relativo alla necessità di una antecedente trascrizione
della domanda giudiziale.

6

operare l’immediato trasferimento del bene; b )

Sicuramente

quest’ultima

costituisce

un’autonoma

ragione della contestata decisione che, non essendo
stata impugnata, determinerebbe in ogni modo
l’inammissibilità dell’impugnazione e la conseguente
nullità della sentenza di secondo grado che ciò non ha

Conclusivamente il ricorso deve essere accolto, con
cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte
di Appello di Napoli in diversa composizione per la
statuizione in ordine alla domanda di rilascio
dell’immobile formulata dal curatore ed al regolamento
delle rispettive posizioni debitorie e creditorie delle
parti, alle quali è stato fatto esplicito riferimento
nella sentenza impugnata ( p. 4 ).
Il giudice del rinvio provvederà infine anche alla
liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e
rinvia alla Corte di Napoli in diversa composizione,
anche per le spese del giudizio di legittimità.
Roma, 14.1.2014

rilevato.

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