Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6026 del 04/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/03/2020, (ud. 17/09/2019, dep. 04/03/2020), n.6026

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. DE PAOLA Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 9869/2014 RG, proposta da:

B.E., rappresentato e difeso dall’avv.to Biagio Bertolone,

in virtù di procura in calce al ricorso, presso il quale è

elettivamente domiciliato, in Roma, Via Flaminia n. 49;

– Ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– Controricorrente –

avverso la sentenza n. 21/01/13 della Commissione Tributaria

Regionale della Val d’Aosta, depositata in data 17.10.2013, non

notificata.

Udita la relazione svolta dal Consigliere Rosita d’Angiolella nella

camera di consiglio del 17 settembre 2019.

Fatto

RITENUTO

che:

Con avviso di accertamento n. (OMISSIS), l’Agenzia delle Entrate accertava, per l’anno 2006, nei confronti di B.E., maggiore Ires, Irap ed Iva, oltre sanzioni ed interessi.

Il contribuente, ha proposto ricorso per Cassazione avverso la pronuncia della Commissione Tributaria Regionale della Val D’Aosta del 17/10/2013 n. 21, che aveva accolto l’appello dell’Ufficio e rigettato l’appello incidentale da lui proposto.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

Con istanza del maggio 2018, l’Agenzia delle Entrate, nella premessa che la Direzione Regionale della Val d’Aosta aveva comunicato che il contribuente aveva presentato domanda di definizione della controversia, ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, provvedendo al pagamento previsto per la definizione agevolata, ha chiesto a questa Corte di dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 3.

In prossimità dell’udienza camerale, anche B.E. ha presentato memoria con la quale ha chiesto l’estinzione del procedimento per definizione agevolata della lite, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, ex art. 11.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Non v’è dubbio che, nella specie, la reciproca rinuncia è rituale poichè formulata in atto univoco in tal senso, sottoscritto dalle parti e comunque dai loro difensori in questa sede, da qualificarsi muniti dei relativi poteri, sicchè determina l’effetto dell’estinzione del processo, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c..

Per mera completezza, si evidenzia che dagli atti allegati alle istanze di estinzione del giudizio formulate delle parti risulta:

– comunicazione dell’Agenzia delle Entrate di Aosta, del 23 aprile 2018, all’Avvocatura dello Stato di cessazione della materia del contendere in riferimento al giudizio pendente in Cassazione Rg. n. 9869/2014, (ricorso in oggetto), sulla premessa che B.E. “si è avvalso della definizione agevolata delle controversie tributarie di cui al D.L. n. 50 del 2017, art. 11, presentando apposita domanda in data 01/10/2017 (doc. 1) e provvedendo al pagamento del dovuto, utilizzando a tal fine quanto già versato in pendenza di giudizio D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 68 (doc. 2)”.

– copia della domanda di definizione della lite e copia dei versamenti effettuati (allegati nn. 1 e 2).

– comunicazioni del servizio telematico Entrate dell’Agenzia delle Entrate di avvenuto pagamento delle rate di condono da parte del B..

2. Le spese del presente giudizio vengono interamente compensate tra le parti, trattandosi di rinuncia determinata dall’adesione alla definizione agevolata di cui al D.L. n. 50 del 2017; non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del c.d. “doppio contributo”, posto che la causa di inammissibilità del ricorso è sopravvenuta (cfr. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 23175 del 12/11/2015, Rv. 637676 -01).

PQM

dichiara l’estinzione del processo per intervenuta definizione agevolata della controversia, a norma del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, convertito nella L. n. 96 del 2017.

Compensa le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V sezione civile, il 17 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2020

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