Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6025 del 04/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/03/2020, (ud. 27/06/2019, dep. 04/03/2020), n.6025

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28703/2016 R.G. proposto da:

Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.

12;

– ricorrente –

contro

Clarex s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Liguria n. 1359/02/15, depositata il 2 dicembre 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 giugno

2019 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con la sentenza n. 1359/02/15 del 02/12/2015, la Commissione tributaria regionale della Liguria (hinc CTR) respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli e l’appello incidentale proposto dalla Clarex s.r.l. avverso la sentenza n. 27/04/11 della Commissione tributaria provinciale di La Spezia (hinc CTP), che aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dalla società contribuente nei confronti di tredici atti di contestazione sanzioni per violazione della normativa IVA relativamente ad importazioni avvenute negli anni 2005 e 2006;

1.1. come si evince anche dalla sentenza della CTR: a) gli atti sanzionatori erano stati emessi in ragione della mancata fisica introduzione della merce importata nel deposito IVA gestito dalla F.V. s.p.a.; b) la CTP accoglieva parzialmente il ricorso della società contribuente; c) la sentenza della CTP era appellata dalla Agenzia delle dogane;

1.2. su queste premesse, la CTR confermava la sentenza impugnata evidenziando che: a) “la questione dedotta in giudizio è stata definitivamente risolta dalla Corte di Giustizia 17 luglio 2014 C272/13 che, in conformità al principio di neutralità dell’IVA, ha stabilito l’incompatibilità con la normativa comunitaria della disciplina nazionale in forza della quale è richiesto il pagamento dell’IVA all’importazione sebbene la medesima sia già stata regolarizzata nell’ambito del meccanismo dell’inversione contabile, mediante auto fatturazione e una registrazione nel registro degli acquisti e delle vendite del soggetto passivo”; b) “non contrasta con la sesta direttiva un regime sanzionatorio, quale quello individuato dai giudici di prime cure relativo all’irregolarità per ritardato versamento dell’imposta ai sensi del D.Lgs. n. 471 del 1997, ex art. 6 comma 9 bis”;

2. l’Agenzia delle dogane impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi;

3. Clarex s.r.l. non si costituiva in giudizio, restando pertanto intimata.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle dogane deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 132, comma 2, n. 4 e art. 136, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con conseguente nullità della sentenza impugnata in ragione delle gravi carenze motivazionali della stessa;

2. il motivo è infondato;

2.1. sebbene in maniera stringata, la sentenza di appello chiarisce che: a) la fattispecie deve essere risolta alla luce dei principi elaborati da CGUE 17 luglio 2013, in causa C-272/13, Equoland; b) è legittimo assolvere l’IVA a mezzo autofatturazione; c) il regime sanzionatorio individuato dalla CTP con riferimento al ritardato versamento dell’imposta, con applicazione del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 6, comma 9 bis, non contrasta con la sesta direttiva;

2.2. è vero che, sotto il profilo sub c), la CTR non precisa le ragioni per le quali la sanzione rispetterebbe i principi di proporzionalità e adeguatezza indicati nella sentenza della Corte di giustizia sopra menzionata, tuttavia deve escludersi la totale mancanza o inidoneità della motivazione a chiarire il percorso logico giuridico seguito dal giudice di merito;

3. con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziandosi che la disposizione sanzionatoria applicabile alla fattispecie è appunto il menzionato art. 13, che si applica alla generalità dei casi in cui si verifica il ritardato pagamento del tributo, con sanzione opportunamente modulabile dal giudice di merito in riferimento al caso concreto;

4. il motivo è fondato;

4.1. secondo la giurisprudenza di questa Corte, “in tema di IVA, l’utilizzo da parte dell’importatore dei depositi fiscali in via meramente virtuale per finalità solo contabili, pur non consentendo il recupero dell’imposta, anche ove tardivamente assolta, con il meccanismo del “reverse charge”, legittima, in ragione dello scarto temporale tra la dichiarazione e l’auto fatturazione, l’applicazione della sanzione ai sensi del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, sia pure nel rispetto del principio di proporzionalità, come chiarito dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 17 luglio 2014, in C-272/13″ (Cass. n. 24447 del 05/10/2018; si vedano, altresì, Cass. n. 18928 del 17/07/2018; Cass. n. 12231 del 17/05/2017);

4.2. erroneamente, pertanto, la CTR ha fatto riferimento ad una disposizione sanzionatoria non applicabile nel caso di specie, sicchè la sentenza impugnata va cassata in parte qua, con rinvio al giudice di merito perchè applichi il D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, nel rispetto del principio di proporzionalità di cui alla citata sentenza della Corte di giustizia;

5. in conclusione, il ricorso va accolto con riferimento al secondo motivo, rigettato il primo; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla CTR della Liguria, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2020

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