Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6024 del 23/02/2022
Cassazione civile sez. I, 23/02/2022, (ud. 19/01/2022, dep. 23/02/2022), n.6024
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 18223/2020 proposto da:
A.A., rappresentato e difeso dall’Avv. Massimo Goti, in forza
di procura in calce al ricorso per cassazione;
– ricorrente –
e
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica,
domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli
uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato;
– resistente –
avverso il decreto del Tribunale di TRIESTE n. 1417/2020 del 28
aprile 2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19 gennaio 2022 dal consigliere Dott. Lunella Caradonna.
Fatto
RILEVATO
CHE:
1. A.A., nato in (OMISSIS), ricorre, con atto affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro il decreto del 28 aprile 2020, con cui il Tribunale di Trieste ha respinto il ricorso presentato avverso il provvedimento di diniego di riconoscimento della protezione internazionale ed umanitaria emesso nei suoi confronti dalla competente Commissione territoriale.
2. L’Amministrazione intimata si è costituita al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1.
3. La Procura Generale della Corte di Cassazione ha depositato, in data 20 dicembre 2021, conclusioni scritte.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
1. Occorre preliminarmente rilevare l’inammissibilità del ricorso in esame, poiché risulta viziata la procura all’uopo conferita.
Il D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13, nella parte in cui prevede che “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima” richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso”, nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore.
Le Sezioni Unite di questa Corte, di recente, hanno statuito il seguente principio di diritto: “La procura speciale per il ricorso per cassazione per le materie regolate dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13, e dalle disposizioni di legge successive che ad esse rimandano, deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con un’unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione, che l’autenticità della firma del conferente” (Cass., Sez. U., 1 giugno 2021, n. 15177).
Nel caso di specie la procura speciale rilasciata al difensore è viziata perché non contiene alcuna espressione dalla quale risulti che il difensore abbia inteso certificare che la data di conferimento della procura sia stata successiva alla comunicazione provvedimento impugnato, recando unicamente l’autenticazione della firma con la seguente formula “E’ autentica”.
Il ricorso per cassazione proposto dal ricorrente e’, dunque, inammissibile.
Non occorre provvedere sulle spese, non essendosi costituita la parte intimata.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2022.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2022