Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6024 del 09/03/2017

Cassazione civile, sez. III, 09/03/2017, (ud. 10/01/2017, dep.09/03/2017),  n. 6024

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6597-2014 proposto da:

S.M.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FABIO

MASSIMO 33, presso lo studio dell’avvocato FRANCA FAIOLA,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARIO STEFANIZZI giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA LECCE, in persona del suo presidente p.t.

G.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE DONATI 115

(C/O F.ROSCI), presso lo studio dell’avvocato MARIA ANTONIETTA

CAPONE, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCA TESTI giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 220/2013 del TRIBUNALE SEDE DISTACCATA DI

GALATINA, depositata il 04/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/01/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI;

udito l’Avvocato FILIPPO GARGALLO per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI ANNA MARIA che ha concluso per il rigetto.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. S.M.D. convenne in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Galatina la Provincia di Lecce chiedendo il risarcimento del danno occorso alla propria autovettura, condotta da M.P., in conseguenza di sinistro su strada provinciale.

2. Il giudice adito accolse la domanda, condannando la convenuta al pagamento della somma di Euro 5.000,00 oltre interessi.

3. Avverso detta sentenza propose appello la Provincia di Lecce. Si costituì la parte appellata eccependo preliminarmente l’esistenza di giudicato in favore del conducente del veicolo e chiedendo il rigetto dell’appello.

4. Con sentenza di data 4 luglio 2013 il Tribunale di Lecce – sez. distaccata di Galatina accolse l’appello. Osservò il giudice di appello, premesso che non era stata provata la formazione del giudicato esterno perchè la sentenza non risultava corredata del relativo attestato di cancelleria, che era da escludere la responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c. stante la sussistenza del caso fortuito. Precisò in particolare, con riferimento alla presenza sulla carreggiata di tufo riversatosi da una strada laterale comunale, che il teste T.F. aveva dichiarato di percorrere abitualmente quel tratto di strada senza mai notare la presenza di brecciolina, la quale nell’occasione era stata trascinata sulla strada provinciale da una via laterale a causa della pioggia, e che nella relazione del servizio strade della Provincia si leggeva che la presenza di terriccio sulla carreggiata derivava dal piano viabile non bitumato di una strada comunale e che a seguito delle piogge la parte superficiale del predetto piano si era riversata sulla strada comunale. Concluse quindi sul punto il giudice d’appello che si trattava “di una modifica imprevedibile della cosa, di tale repentinità da non consentire al custode di porvi tempestivamente rimedio”. Il Tribunale escluse anche la responsabilità ai sensi dell’art. 2043 c.c., non essendo stato provato che la situazione pericolosa in questione durasse da molto tempo prima o che fosse addirittura nota all’ente provinciale.

5. Ha proposto ricorso per cassazione S.M.D. sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso la parte intimata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che la certificazione del cancelliere di mancata proposizione dell’impugnazione ai sensi dell’art. 124 att. non è indispensabile ai fini dell’accertamento del giudicato esterno, il quale è rilevabile d’ufficio. Aggiunge che il giudice di merito ha violato il principio di intangibilità del giudicato in quanto non ha prestato ossequio al giudicato favorevole per il conducente del veicolo in ordine al risarcimento del danno per lesioni personali, di cui alla sentenza del Giudice di Pace di Galatina n. 113/2001 non impugnata.

1.1 Il motivo è infondato. Deve premettersi che per il giudicato esterno, come per quello interno, valgono i principi generali in tema di questioni rilevabili d’ufficio e cioè che la rilevabilità d’ufficio può operare nelle ipotesi in cui sugli stessi non è intervenuta una pronuncia, mentre, in presenza di una pronuncia sul giudicato, il giudice del gravame, ivi compresa la Corte di cassazione, può decidere la relativa questione solo in presenza di impugnazione della pronuncia stessa (Cass. 25 maggio 2001, n. 226). L’impugnazione è stata proposta sia sotto il profilo della non indispensabilità dell’attestazione del cancelliere che per ciò che concerne la stessa violazione del giudicato esterno. La censura consta dunque di due sub-motivi.

1.2. Il sub-motivo relativo alla non indispensabilità dell’attestazione del cancelliere è infondato. Affinchè il giudicato esterno possa fare stato nel processo, è necessaria la certezza della sua formazione, che deve essere provata, pur in assenza di contestazioni, attraverso la produzione della sentenza munita del relativo attestato di cancelleria ai sensi dell’art. 124 att. (Cass. 19 settembre 2013, n. 21469; 8 maggio 2009, n. 10623; 24 novembre 2008, n. 27881; 2 aprile 2008, n. 8478; 2 dicembre 2004, n. 22644).

1.3. Il secondo sub-motivo è anch’esso infondato. In linea generale l’autorità del giudicato sostanziale opera solo entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell’azione, e presuppone che tra la causa precedente e quella in atto vi sia identità di soggetti, oltre che di petitum e causa petendi (fra le tante Cass. 20 aprile 2011, n. 9043; Cass. 15 luglio 2002, n. 10252; Cass. 19 luglio 2005, n. 15222). Il giudicato che la ricorrente deduce con il motivo di ricorso è stato reso, per espresso riconoscimento della stessa ricorrente, nei confronti di un soggetto diverso (il conducente del veicolo).

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 2051 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè illogica e omessa motivazione. Osserva la ricorrente che non ricorre l’ipotesi del caso fortuito non essendosi trattato di un evento assolutamente imprevedibile (la caduta di pioggia) e che l’ente provinciale era al corrente della possibilità che il terriccio potesse riversarsi sulla propria strada, stante la conformazione dei luoghi.

2.1. Il motivo è inammissibile. Il giudice di merito ha affermato che nella specie si è trattato “di una modifica imprevedibile della cosa, di tale repentinità da non consentire al custode di porvi tempestivamente rimedio”. Il giudizio di repentinità e imprevedibilità della modifica della cosa è un giudizio di fatto che deve essere impugnato denunciando l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. In mancanza di una tale denuncia resta fermo l’accertamento di fatto del giudice di merito. Nei limiti di un tale accertamento di fatto la sentenza impugnata è conforme all’indirizzo di questa Corte secondo cui l’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l’evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile (fra le tante Cass. 12 aprile 2013, n. 8935; 18 ottobre 2011, n. 21508; 12 marzo 2013, n. 6101).

3. Con il terzo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 2051 e 2697 c.c., e dell’art. 115 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Lamenta la ricorrente che in violazione delle regole sull’onere della prova, e della norma che pone a carico del custode la presunzione di responsabilità, il giudice di appello ha ritenuto l’esistenza del caso fortuito nonostante l’assenza di prova sul punto.

2.1. Il motivo è inammissibile. Sotto le spoglie della violazione di legge la ricorrente denuncia in realtà un’errata valutazione delle prove da parte del giudice di merito. Il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4 – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass. 10 giugno 2016, n. 11892).

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1 – quater della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese processuali che liquida in Euro 2.400,00 per compenso, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e oneri di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 10 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA