Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6024 del 04/03/2021

Cassazione civile sez. I, 04/03/2021, (ud. 17/02/2021, dep. 04/03/2021), n.6024

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. ARIOLLI Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 17012/2019 proposto da:

K.B., elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv.

Gennaro Romano, del foro di Trento (avvgennaroromano.recapitopec.it)

che lo rappresenta e difende, domiciliato presso lo studio dell’avv.

Francesco Verrastro, (francescoverrastro.ordineavvocatiroma.org);

– ricorrente –

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto n. 741/2019 del Tribunale di Trento;

udita la relazione della causa svolta all’udienza camerale del

17/2/2021 dal consigliere relatore Dott. Giovanni Ariolli.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. K.B., cittadino della (OMISSIS), ricorre per cassazione avverso il Decreto n. 741 del 2019, del Tribunale di Trento con cui è stato rigettato il ricorso avverso la decisione con la quale la Commissione territoriale di Verona aveva rigettato la sua domanda di protezione internazionale ed umanitaria.

2. Svolgendo due motivi chiede l’annullamento del decreto impugnato.

2.1. Con il primo motivo deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, in relazione alla non credibilità soggettiva del ricorrente e violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c), in relazione alla situazione di violenza generalizzata esistente in Costa d’Avorio.

2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 5 e 19 T.U. Immigrazione e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e motivazione apparente in relazione alla non concessa protezione umanitaria.

3. Non si è costituito il Ministero dell’Interno.

4. Tanto premesso, ritiene il Collegio che il ricorso sia inammissibile.

4.1. Il primo motivo in tema di protezione internazionale (status di rifugiato) è inammissibile. Il decreto impugnato, infatti, ha motivatamente escluso il ricorrere delle condizioni per il riconoscimento di tale principale forma di protezione sulla scorta di una valutazione di inattendibilità del narrato, risultato denso di contraddizioni e di elementi vaghi e generici. Ciò in ossequio al principio dettato da questa Corte secondo cui: “In tema di protezione internazionale, l’attenuazione dell’onere probatorio a carico del richiedente non esclude l’onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. a), essendo possibile solo in tal caso considerare “veritieri” i fatti narrati; la valutazione di non credibilità del racconto, costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito il quale deve valutare se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c), ma pur sempre a fronte di dichiarazioni sufficientemente specifiche e circostanziate” (Cass. 30 ottobre 2018, n. 27503) e “in materia di protezione internazionale, l’accertamento del giudice di merito deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona; qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori” (Cass., n. 16925/2018; e v. Cass., n. 3340/2019, Cass. n. 24506/2020 fra le molte). Nel caso in esame, il Tribunale, mediante una valutazione unitaria delle dichiarazioni rese, ha puntualmente rilevato (vedi pagg. 4 e 5) come le lacune o le discrasie del racconto del richiedente attenessero ad aspetti non affatto secondari della vicenda, involgendo, al contrario, elementi fattuali di pregnante significato, con particolare riguardo agli stessi presupposti dell’invocata protezione (timore di essere arrestato per un crimine non commesso) che dovrebbero costituire l’antefatto causale delle temute persecuzioni, posto che le contraddizioni hanno riguardato la genesi del fatto principale da cui sarebbe scaturita la vicenda (uccisione di un suo amico), nonchè, tra le altre, le modalità con cui la polizia l’avrebbe reiteratamente rintracciato e lo stesso sarebbe liberamente fuggito. Inoltre, altre significative contraddizioni sono state rilevate con riferimento alle modalità della sua fuga prima di giungere in Italia. A fronte di tali specifiche argomentazioni le censure del ricorrente, sotto il profilo espresso della violazione di legge, risultano del tutto generiche, essendosi questi limitato a “contestarne” il contenuto, senza al contempo indicare su quali parti del racconto l’interessato avrebbe fornito indicazioni specifiche e di carattere decisivo che il giudice di merito avrebbe omesso doverosamente di apprezzare. Parimenti è a dirsi con riguardo al dovere di cooperazione istruttoria che il giudice avrebbe dovuto ex officio attivare, ove il ricorrente manca di indicare quali siano gli accertamenti e le informazioni che in concreto avrebbero potuto avvalorare il proprio racconto.

Infine, e ciò rileva ai fini dell’esclusione dei vizi dedotti con riferimento alla corretta applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), il Tribunale ha ulteriormente verificato che, nel paese di provenienza, la Costa d’Avorio e, in particolare, nella regione ove viveva il richiedente, vi fosse una situazione tale da consentire di per sè la concessione della protezione sussidiaria richiesta, escludendola sulla base del richiamo di fonti informativi autorevoli e di report aggiornati (in termini, vedi Cass., n. 2131/2021). Di guisa che, al riguardo, il motivo non fa che sollecitare una diversa valutazione del fatto già esaminato dal giudice di merito e che si sottrae al sindacato di questa Corte.

4.2. Anche il secondo e ultimo motivo in tema di protezione umanitaria è inammissibile poichè del tutto generico. Non sono, infatti, stati allegati nel corso del giudizio di merito, nè dedotti con il presente motivo di ricorso per cassazione, profili di vulnerabilità soggettiva del ricorrente, essendosi il ricorrente limitato a fare riferimento ad una generica compromissione della zona di provenienza, peraltro motivatamente esclusa dal provvedimento impugnato. Nè si è allegato alcunchè in ordine allo stato di integrazione raggiunto in Italia. Ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria è necessario, infatti, operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel Paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato (S.U., n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062). Nè, infine, a tali fini risulta decisivo il rilievo attinente alle condizioni di salute del richiedente, posto che il decreto impugnato ha evidenziato come la possibilità di cura non sarebbe preclusa nel Paese di provenienza e non potendosi confondere il permesso per motivi umanitari con quello, differente, per cure mediche in Italia espressamente previsto dalla nostra legislazione anche a favore di cittadini stranieri che intendano recarsi in Italia per curarsi.

5. In conclusione va dichiarata l’inammissibilità del ricorso. Nulla per le spese stante la mancata costituzione del Ministero intimato.

6. Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all’orientamento espresso da questa Corte con la sentenza n. 9660/2019.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2021

 

 

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