Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6024 del 04/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/03/2020, (ud. 27/06/2019, dep. 04/03/2020), n.6024

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16265/2016 R.G. proposto da:

Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.

12;

– ricorrente –

contro

Erregiesse s.r.l. in fallimento, in persona del curatore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, viale Parioli n. 43, presso lo

studio dell’avv. Francesco d’Ayala Valva, che la rappresenta e

difende giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Liguria n. 1509/04/15, depositata il 22 dicembre 2015:

Lette le conclusioni scritte del P.G., in persona del sostituto

procuratore generale Dott. Stanislao De Matteis, che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 27 giugno

2019 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con la sentenza n. 1509/04/15 del 22/12/2015, la Commissione tributaria regionale della Liguria (hinc CTR) respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli avverso la sentenza n. 60/12/13 della Commissione tributaria provinciale di Genova (hinc CTP), che aveva accolto il ricorso proposto da Erregiesse s.r.l. nei confronti di tre avvisi di rettifica concernenti dazi doganali relativamente ad importazioni avvenute nel 2001;

1.1. come si evince anche dalla sentenza della CTR: a) gli atti impositivi erano stati emessi in ragione di una sottofatturazione delle merci importate, con conseguente rettifica del valore della merce e pretesa di maggiori dazi doganali; b) la CTP accoglieva il ricorso della società contribuente; c) la sentenza della CTP era appellata dalla Agenzia delle dogane;

1.2. su queste premesse, la CTR confermava la sentenza impugnata evidenziando, per quanto ancora interessa in questa sede, che, sebbene l’Ufficio avesse agito “al fine di evitare il maturare dei termini di prescrizione”, doveva ritenersi l’illegittimità della reiterazione del medesimo atto impositivo, essendo il giudizio concernente il precedente atto, annullato per incompetenza in sede di merito, non ancora deciso in sede di legittimità;

2. l’Agenzia delle dogane impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo;

3. Erregiesse s.r.l. in fallimento resisteva con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle dogane deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 67 e, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 373 c.p.c. e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62;

1.1. in buona sostanza, la difesa erariale sostiene che la sentenza impugnata sarebbe illegittima sotto due profili: a) erronea applicazione del divieto della duplicazione d’imposta; b) esistenza del dovere dell’Ufficio di procedere in via di autotutela a emettere nuovo atto impositivo a seguito dell’annullamento per incompetenza del precedente con sentenza di merito provvisoriamente esecutiva;

2. il motivo è complessivamente fondato;

2.1. secondo la giurisprudenza di questa Corte, “la pronuncia di una sentenza chè dichiari la nullità dell’atto di accertamento per motivi di forma, sia o meno passata in giudicato, non solo non preclude ma impone all’Amministrazione finanziaria, ove ancora non decaduta dall’esercizio del relativo potere per il decorso dei termini di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, di emettere un nuovo avviso, emendato dei vizi formali che andrà, se necessario, ad “autoannullare” il precedente, in quanto l’Amministrazione non ha il potere di rinunciare all’azione volta al recupero del credito erariale” (Cass. n. 23675 del 01/10/2018; Cass. n. 22336 del 13/09/2018; Cass. n. 10376 del 12/05/2011);

2.2. applicando il superiore principio di diritto al caso di specie, deve ritenersi che, a fronte di una sentenza immediatamente esecutiva quale quella della CTR, che ha proceduto all’annullamento degli avvisi di rettifica impugnati dalla società contribuente per incompetenza dell’Ufficio che li ha emessi (annullamento, peraltro, confermato in sede di legittimità), l’Agenzia delle dogane aveva non solo il potere ma anche il dovere di emettere, entro il termine prescrizionale previsto dalla legge e in via di autotutela, nuovi avvisi di rettifica che emendassero quelli precedentemente inviati;

2.3. nè tali avvisi hanno ingenerato incertezza nella società contribuente, essendo state specificamente indicate le ragioni della nuova emissione, nonchè precisato che Erregiesse s.r.l. non è tenuta ad un duplice pagamento;

3. in conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla CTR della Liguria, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2020

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