Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6023 del 04/03/2021

Cassazione civile sez. I, 04/03/2021, (ud. 17/02/2021, dep. 04/03/2021), n.6023

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. ARIOLLI Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 15133/2019 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv.

Giovanni Villari, del foro di Messina (avvgiovannivillari.cnfpec.it)

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto n. 4443/2018 del Tribunale di Messina;

udita la relazione della causa svolta all’udienza camerale del

17/2/2021 dal consigliere relatore Dott. Giovanni Ariolli;

letta la requisitoria del P.G., il quale ha chiesto dichiararsi

l’inammissibilità del ricorso ovvero il rinvio a nuovo ruolo in

attesa della decisione della S.U. sul contrasto relativo alla

mancata certificazione della data di rilascio della procura.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. S.M., cittadino del (OMISSIS), ricorre per cassazione avverso il decreto n. 4443/2018 del Tribunale di Messina, con cui è stato rigettato il ricorso avverso la decisione con la quale la commissione territoriale di Palermo aveva rigettato la sua domanda di protezione internazionale ed umanitaria.

2. Svolgendo due motivi chiede l’annullamento del decreto impugnato.

2.1. Con il primo motivo deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. b) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1-bis, nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Si sostiene che il decreto impugnato sia stato emanato omettendo qualsiasi motivazione in merito alla sussumibilità della situazione personale del ricorrente nella previsione di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. b) e che il Tribunale abbia motivato omettendo di valutare fatti e circostanze decisive ai fini del decidere, così come invece previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1-bis.

2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6. Il provvedimento impugnato non avrebbe valutato la condizione di personale vulnerabilità del ricorrente e non avrebbe compiuto il necessario giudizio comparativo tra la sua situazione di partenza in Bangladesh e l’attuale livello di integrazione in Italia.

3. Il Ministero dell’Interno non si è costituito ed ha depositato nota al fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione ex art. 370 c.p.c..

4. Tanto premesso, ritiene il Collegio che il ricorso sia inammissibile.

4.1. Il primo motivo in tema di protezione sussidiaria – ipotesi di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) – è manifestamente infondato. Il decreto impugnato ha, infatti, al riguardo evidenziato come non siano stati neppure allegati elementi sintomatici di un pericolo grave alla sua persona derivante da una forma di persecuzione, essendosi il ricorrente limitato a denunciare la povertà diffusa esistente nel suo Paese.

4.2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. L’inesistenza di un quadro di controindicazioni al rimpatrio risulta essere stato motivatamente affermato in difetto dell’esistenza di una situazione di vulnerabilità del richiedente, sulla scorta di una valutazione comparativa che ha tenuto conto della sua situazione oggettiva e soggettiva, della situazione del Paese di origine e dei motivi che ne avevano determinato l’allontanamento, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (Cass., S.U., n. 29459/2019).

Nè particolari situazioni di vulnerabilità sono direttamente riferibili alla persona del richiedente. Al riguardo, va infatti ribadito come la condizione per il rilascio di un permesso di natura umanitaria, risieda nella valutazione di una situazione concreta di vulnerabilità da proteggere, alla luce degli obblighi costituzionali ed internazionali gravanti sullo Stato italiano, riferita ad elementi strettamente personali, che sia la conseguenza dalla grave violazione dei diritti umani dell’interessato nel paese di provenienza. E tale situazione non può tout court identificarsi in ragioni di natura economica o di ripartizione della ricchezza tra la popolazione, occorrendo, appunto, che tale condizione di vulnerabilità sia l’effetto della grave violazione dei diritti umani subita nel Paese di provenienza, in conformità del disposto degli artt. 2, 3 e 4 CEDU (Cass. n. 28015 del 2017; n. 26641 del 2016), e che, comunque, il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale (Cass. n. 4455 del 2018).

Infine, si è dato motivatamente conto di come difettino chiari indici di integrazione in Italia, in ragione dell’assenza anche di una stabilità lavorativa (sulla necessaria rilevanza del requisito dell’integrazione sociale ai fini del riconoscimento di tale speciale forma di protezione, vedi Cass. S.U., n. 29459/19).

5. In conclusione va dichiarata l’inammissibilità del ricorso. Nulla per le spese stante la mancata costituzione del Ministero intimato.

6. Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all’orientamento espresso da questa Corte con la sentenza n. 9660/2019.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2021

 

 

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