Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6023 del 04/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/03/2020, (ud. 27/06/2019, dep. 04/03/2020), n.6023

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26078/2014 R.G. proposto da:

T.G., elettivamente domiciliato in Roma, via Alberigo II

n. 33, presso lo studio dell’avv. Antonio Damascelli, che lo

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

e contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Puglia n. 90/01/13, depositata il 16 agosto 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 giugno

2019 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con la sentenza n. 90/01/13 del 16/08/2013, la Commissione tributaria regionale della Puglia (hinc CTR) respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 09/07/11 della Commissione tributaria provinciale di Bari (hinc CTP), che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto da T.G. nei confronti di un avviso di accertamento concernente IVA relativa all’anno d’imposta 2003;

1.1. come si evince anche dalla sentenza della CTR: a) l’avviso di accertamento era stato emesso per omesso versamento dell’IVA su operazioni intracomunitarie ritenute erroneamente esenti; b) la CTP dichiarava inammissibile il ricorso per essersi la stessa già pronunciata nel merito con riferimento alla controversia relativa alla impugnazione della cartella di pagamento iscritta a titolo provvisorio; c) la sentenza della CTP era appellata da T.G.;

1.2. su queste premesse, la CTR confermava nel merito la sentenza impugnata evidenziando, per quanto ancora interessa in questa sede, che: a) per potere qualificare come intracomunitaria una cessione occorreva che l’operazione rispettasse tre requisiti (oggettivo, soggettivo e di territorialità) e, nel caso di specie, mancava il requisito soggettivo in quanto i cessionari non risultavano essere esistenti; b) le cessioni operate dovevano, pertanto, essere considerate come operazioni interne, con conseguente necessità di versamento dell’IVA; c) gravava sul contribuente la prova della “sussistenza delle condizioni di esenzione Iva previste dal D.I. n. 331 del 1993, art. 50, commi 1 e 2, per le cessioni intracomunitarie” e, nel caso di specie, tale prova non era stata assolta, nè era configurabile la causa di non punibilità di cui al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6;

2. T.G. impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo;

3. l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con l’unico motivo di ricorso T.G. deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, evidenziando di avere offerto prova idonea a dimostrare l’esistenza, al momento dell’operazione, delle ditte ritenute cessate e dell’effettività delle operazioni effettuate, con conseguente rispetto della normativa applicabile ratione temporis in tema di operazioni intracomunitarie, e che detta prova non è stata presa in considerazione;

2. il motivo è inammissibile;

2.1. la sentenza impugnata è stata pronunciata in data successiva all’11 settembre 2012, con conseguente applicazione della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

2.2. orbene, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass. S.U. n. 8053 del 07/04/2014; conf. Cass. n. 21257 del 08/10/2014; Cass. n. 23828 del 20/11/2015; Cass. n. 23940 del 12/10/2017; Cass. n. 22598 del 25/09/2018);

2.3. nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a denunciare un difetto di motivazione della sentenza della CTR, la quale non avrebbe tenuto nel debito conto la documentazione prodotta in giudizio;

2.3.1. tuttavia, a parte il fatto che il giudice di appello ha dimostrato di avere preso in considerazione la documentazione prodotta dal ricorrente ritenendola priva del necessario carattere di certezza e incontrovertibilità, l’anomalia motivazionale denunziata si risolve in un difetto di sufficienza della motivazione non più denunciabile in sede di legittimità;

3. in conclusione, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo avuto conto di un valore della lite dichiarato di Euro 59.382,00;

3.1. poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in Euro 5.600,00, oltre alle spese prenotate a debito;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2020

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