Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6022 del 09/03/2017


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Cassazione civile, sez. III, 09/03/2017, (ud. 19/12/2016, dep.09/03/2017),  n. 6022

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22524/2015 proposto da:

D.P.G., GESTOIL SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del

liquidatore e legale rappresentante p.t. Sig. T.D.,

elettivamente domiciliati in ROMA, P.ZA COLA DI RIENZO 92, presso lo

studio dell’avvocato ELISABETTA NARDONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato GIUSEPPE LA SPINA giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

D.K., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA

38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ATTILIO BIANCIFIORI

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6104/2015 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

17/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/12/2016 dal Consigliere Dott. COSIMO D’ARRIGO;

udito l’Avvocato ELISABETTA NARDONE per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso,

condanna alle spese e statuizione sul contributo unificato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Gestoil s.r.l. in liquidazione e D.P.G. hanno proposto opposizione al precetto notificato a istanza di D.K. per il pagamento della somma complessiva di Euro 15.362,22, liquidatavtitolo di provvisionale dal Tribunale di Spoleto in esito ad un procedimento penale. Gli opponenti hanno dedotto, fra l’altro, l’omessa notificazione del titolo esecutivo, ritenendo a tal fine non sufficiente il solo dispositivo della sentenza penale, non corredato dalla motivazione.

L’opposizione, qualificata come proposta ai sensi dell’art. 617 c.p.c., è stata rigettata dal Tribunale di Roma con sentenza del 17 marzo 2015, avverso la quale gli opponenti propongono ricorso per cassazione, basato su un unico motivo. Il D. resiste con controricorso. La Gestoil s.r.l. e il D.P. hanno depositato memorie difensive.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La questione sottoposta all’attenzione del Collegio è se, in materia di condanna provvisionale pronunciata dal giudice penale, valga quale titolo esecutivo il solo dispositivo della decisione pubblicato ai sensi dell’art. 545 c.p.p., ovvero occorra notificare al debitore l’intero provvedimento, comprensivo della motivazione.

Anzitutto sul punto va chiarito che non è conducente l’argomento, sul quale insistono i ricorrenti, secondo cui la possibilità di procedere ad esecuzione forzata sulla base del solo dispositivo sarebbe esclusa – a contrario – da quanto disposto dall’art. 431 c.p.c., comma 2, che prevede tale facoltà, in pendenza del termine per il deposito della sentenza, solo per le sentenze di condanna pronunciate dal giudice del lavoro.

Il riferimento all’art. 431 c.p.c., comma 2, infatti, potrebbe dimostrare anche esattamente il contrario di quanto sostenuto in ricorso. Il codice di procedura civile, nell’unica ipotesi di provvedimento giudiziario nel quale la stesura della motivazione è separata dalla pubblicazione del dispositivo, prevede la possibilità di procedere all’esecuzione solo sulla base di quest’ultimo. L’ipotesi, dal punto di vista strutturale, corrisponde alle modalità di formazione della sentenza penale, mentre la circostanza che quest’ultima non menzionata nel codice di procedura civile non appare significativa, stante la separatezza dei due sistemi processuali.

Invero, sebbene la pronuncia del giudice penale di condanna al pagamento di una provvisionale costituisca l’accoglimento di una domanda civile di contenuto risarcitorio o restitutorio spiegata in sede penale, il regime di formazione del titolo esecutivo e di validità dello stesso va ricercato nell’ordinamento processuale penale.

In particolare, l’art. 544 c.p.p., prevede che, conclusa la deliberazione, il presidente redige e sottoscrive il dispositivo. Subito dopo è redatta una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la sentenza è fondata. Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi in camera di consiglio, vi si provvede non oltre il quindicesimo giorno da quello della pronuncia (termine elevabile, in caso di particolare complessità, fino a novanta giorni).

L’art. 545 c.p.p., in tema di pubblicazione della sentenza, prevede testualmente che “la sentenza è pubblicata in udienza dal presidente o da un giudice del collegio mediante la lettura del dispositivo. La lettura della motivazione redatta a norma dell’art. 544, comma 1, segue quella del dispositivo e può essere sostituita con un’esposizione riassuntiva”. La lettura del dispositivo in udienza equivale a notificazione della sentenza per le parti che sono o devono considerarsi presenti all’udienza.

Appare dunque chiaro l’autonomo rilievo che assume, nel processo penale, la lettura del dispositivo in udienza, alla quale viene data efficacia equipollente alla pubblicazione della sentenza e alla sua notificazione. La motivazione, viceversa, va letta o riassunta in udienza solamente se è redatta contestualmente, in camera di consiglio; altrimenti la stessa sarà semplicemente depositata in cancelleria.

Quanto alle statuizioni civili, l’art. 539 c.p.p., prevede che, se le prove acquisite non consentono la liquidazione del danno, il giudice penale pronuncia condanna generica e rimette le parti davanti al giudice civile. In tal caso, su richiesta della parte civile, il giudice penale condanna l’imputato e il responsabile civile al pagamento di una provvisionale nei limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova. L’art. 540 c.p.p., aggiunge che “la condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno è dichiarata provvisoriamente esecutiva, a richiesta della parte civile, quando ricorrono giustificati motivi. La condanna al pagamento della provvisionale è immediatamente esecutiva”.

Emerge dunque con chiarezza che la condanna al pagamento della provvisionale è sempre immediatamente esecutiva, risultando tale esecutività connaturata alla funzione di tale statuizione; la condanna definitiva alle restituzioni al risarcimento del danno, invece, provvisoriamente esecutiva solo se dichiarata tale, su richiesta di parte civile, ricorrendone giustificati motivi.

Infine, dal combinato disposto delle previsioni in tema di statuizione civili e di pubblicazione della sentenza, si trae la conclusione che la condanna al pagamento di una somma determinata titolo provvisionale, ex lege immediatamente esecutiva, viene pubblicata mediante la sola lettura del dispositivo che, nei confronti della parte presente in udienza o che deve considerarsi tale, sostitutiva anche della notificazione.

Alla luce di tali considerazioni, deve affermarsi il seguente principio di diritto:

– per l’esecuzione forzata della condanna provvisionale pronunziata dal giudice penale è sufficiente la notificazione del solo dispositivo – della quale tiene il posto anche la lettura in udienza, se la parte è presente o deve considerarsi tale – non occorrendo invece attendere il deposito delle motivazioni, nè tantomeno procedere alla notificazione del provvedimento comprensivo delle ragioni della decisione.

Conseguentemente, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, nella misura indicata nel dispositivo.

Sussistono i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da lui proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.800,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, dal parte dei ricorrenti in solido, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2017

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