Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6022 del 04/03/2021

Cassazione civile sez. I, 04/03/2021, (ud. 17/02/2021, dep. 04/03/2021), n.6022

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. ARIOLLI Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 15125/2019 proposto da:

D.S., elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv.

Giovanni Viliari, del foro di Messina (avvgiovannivillari.cnfpec.it)

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto n. 4365/2018 del Tribunale di Messina;

udita la relazione della causa svolta all’udienza camerale del

17/2/2021 dal consigliere relatore Dott. Giovanni Ariolli;

letta la requisitoria del P.G., il quale ha chiesto dichiararsi

l’inammissibilità del ricorso ovvero il rinvio a nuovo ruolo in

attesa della decisione della S.U. sul contrasto relativo alla

mancata certificazione della data di rilascio della procura.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. D.S., cittadino del (OMISSIS), ricorre per cassazione avverso il decreto n. 4365/2018 del Tribunale di Messina, con cui è stato rigettato il ricorso avverso la decisione con la quale la Commissione territoriale di Palermo aveva rigettato la sua domanda di protezione internazionale ed umanitaria.

2. Svolgendo quattro motivi chiede l’annullamento del decreto impugnato.

2.1. Con il primo motivo deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, commi 2 e 3, art. 27, comma 1-bis, D.P.R. n. 21 del 2015, art. 6, comma 6, e art. 16, direttiva 2013/32/ UE, art. 2, comma 1, lett. g). Si lamenta che il Tribunale non ha fatto corretta applicazione dei criteri legali volti a stabilire, in sede di giudizio, la credibilità del ricorrente.

2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. b) e c) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1-bis, nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Si sostiene che il decreto impugnato sia stato emanato omettendo qualsiasi motivazione in merito alla sussumibilità della situazione personale del ricorrente nella previsione di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. b) e c) e che il Tribunale abbia motivato omettendo di valutare fatti e circostanze decisive ai fini del decidere, così come invece previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1-bis.

2.3. Con il terzo motivo deduce la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Il giudice di primo grado avrebbe omesso qualsiasi valutazione dell’esistenza della rilevanza del soggiorno in Libia, Paese in cui il ricorrente è transitato e in cui si è aggravata la probabilità di restare vittima di un grave danno.

2.4. Con il quarto motivo lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6. Il provvedimento impugnato non avrebbe valutato la condizione di personale vulnerabilità del ricorrente e non avrebbe compiuto il necessario giudizio comparativo tra la sua situazione di partenza in Bangladesh e l’attuale livello di integrazione in Italia.

3. Il Ministero dell’Interno non si è costituito ed ha depositato nota al fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione ex art. 370 c.p.c..

4. Tanto premesso, ritiene il Collegio che il ricorso sia inammissibile.

4.1. Il primo motivo in tema di credibilità del ricorrente è manifestamente infondato sotto differenti profili. Il Tribunale, infatti, è anzitutto pervenuto ad un giudizio di inattendibilità del narrato in quanto la versione resa dal richiedente è risultata poco verosimile in ragione dell’enorme (ed illogica) sproporzione tra la minaccia che il ricorrente avrebbe subito ed i fatti che l’avrebbero provocata (avrebbe venduto una mucca del defunto padre esponendosi dapprima ad una denunzia di furto del fratellastro maggiore e poi alle sue minacce di morte). Ciò in ossequio al principio dettato da questa Corte secondo cui: “In tema di protezione internazionale, l’attenuazione dell’onere probatorio a carico del richiedente non esclude l’onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. a) essendo possibile solo in tal caso considerare “veritieri” i fatti narrati; la valutazione di non credibilità del racconto, costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito il quale deve valutare se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c), ma pur sempre a fronte di dichiarazioni sufficientemente specifiche e circostanziate” (Cass. 30 ottobre 2018, n. 27503) e “In materia di protezione internazionale, l’accertamento del giudice di merito deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona; qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori” (Cass., n. 16925/2018; e v. Cass., n. 3340/2019, Cass. n. 24506/2020 fra le molte).

Inoltre, si è correttamente osservato che la domanda di protezione muove dall’esistenza di un pregiudizio che trae origine da una vicenda essenzialmente privata che è comunque estranea al paradigma della protezione internazionale (ex multis, Cass., sent. n. 23796/2020; Cass., ord. n. 23281/2020). Questa, infatti, non è accordabile quale rimedio al pericolo di offese provenienti da un privato e non dallo Stato o da un’organizzazione collettiva che ne surroghi il potere, a danno di un soggetto la cui unica vulnerabilità consisterebbe nella carenza di appoggi familiari e/o amicali, atteso che i c.d. soggetti non statuali possono considerarsi responsabili della persecuzione o del danno grave solo ove lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possano o non vogliano fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi, evenienza, quest’ultima, motivatamente esclusa dal provvedimento impugnato, il quale ha al riguardo specificamente osservato come non risulti neppure che siano state denunciate le minacce che il ricorrente avrebbe ricevuto dal fratello.

Parimenti è a dirsi con riguardo al dovere di cooperazione istruttoria che il giudice avrebbe dovuto ex officio attivare, ove il ricorrente manca di indicare quali siano gli accertamenti e le informazioni che in concreto avrebbero potuto avvalorare il proprio racconto.

4.2. Anche il secondo motivo, in tema di protezione sussidiaria ex art. 14, lett. b) e c), è manifestamente infondato. Quanto all’ipotesi di cui alla lett. b), questa è stata correttamente esclusa sul rilievo dell’assenza di credibilità del narrato del ricorrente e, dunque, della stessa possibilità di configurare un periculum derivante dall’applicazione di sanzioni in relazione ai reati di cui questi sarebbe accusato. Quanto all’ipotesi di cui alla lett. c), il Tribunale ha ulteriormente verificato che, nel paese di provenienza (Senegal), e, in particolare, nella regione ove viveva il richiedente (Casamance), vi fosse una situazione tale da essere qualificata come una situazione d’indiscriminata e diffusa violenza generata da un conflitto armato ovvero di diffusa violazione dei diritti umani, escludendola sulla base del richiamo a fonti internazionali aggiornate e particolarmente qualificate (in termini, vedi da ultimo, Cass., ord. n. 2745/2021). Di guisa che, al riguardo, il motivo non fa che sollecitare una diversa valutazione del fatto già esaminato dal giudice di merito e che si sottrae al sindacato di questa Corte.

4.3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato e generico. Il Tribunale infatti, lungi dall’aver omesso di confrontarsi con l’allegazione del ricorrente relativa al rilievo del periodo trascorso in Libia prima di giungere in Italia, ha invece esaminato la vicenda (vedi penultima pagina del decreto) e con congrua motivazione ne ha escluso la rilevanza, sul rilievo dell’assenza in quel Paese di un nuovo approdo esistenziale. Secondo la giurisprudenza di questa Corte infatti l’allegazione da parte del richiedente che in un paese di transito (quale la Libia nel caso di specie) si consumi un’ampia violazione dei diritti umani, senza evidenziare quale connessione vi sia tra il transito attraverso quel paese ed il contenuto della domanda, costituisce circostanza irrilevante ai fini della decisione, perchè l’indagine del rischio persecutorio o del danno grave in caso di rimpatrio va effettuata con riferimento al paese di origine o alla dimora abituale ove si tratti di un apolide (Cass., ord. n. 2952/2021; n. 31676/2018; n. 18989/2020).

4.4. Il quarto motivo di ricorso – relativo alla protezione umanitaria – è inammissibile poichè del tutto generico. Il ricorrente, infatti, omette di specificare in cosa sarebbe consistito il percorso di realizzazione ed emancipazione personale in Italia (motivatamente escluso dal Tribunale) che gli sarebbe precluso con il rimpatrio nel Paese di origine. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l’onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie entrambi i motivi sono inammissibili perchè privi di tali requisiti, in quanto, a fronte di una motivazione del decreto impugnato ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

5. In conclusione va dichiarata l’inammissibilità del ricorso. Nulla per le spese stante la mancata costituzione del Ministero intimato.

6. Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all’orientamento espresso da questa Corte con la sentenza n. 9660/2019.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA