Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6021 del 04/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/03/2020, (ud. 27/06/2019, dep. 04/03/2020), n.6021

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22592/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

M.A., elettivamente domiciliato in Roma, via Degli Scipioni

n. 268/A, presso lo studio dell’avv. Gianluca Caporossi,

rappresentato e difeso dall’avv. Renato Sgroi Santagati, giusta

procura speciale a margine del controricorso.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia – Sezione staccata di Siracusa n. 201/16/12, depositata il 2

luglio 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 giugno

2019 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con la sentenza n. 201/16/12 del 02/07/2012, la Commissione tributaria regionale della Sicilia – Sezione staccata di Siracusa (hinc CTR) respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 266/04/10 della Commissione tributaria provinciale di Siracusa (hinc CTP), che aveva accolto il ricorso proposto da M.A. nei confronti di un avviso di accertamento concernente IVA relativa all’anno d’imposta 2004;

1.1. come si evince anche dalla sentenza della CTR: a) l’avviso di accertamento era stato emesso per IVA indebitamente rimborsata in conseguenza di opere di ristrutturazione su beni di terzi concessi in comodato ventennale; b) la CTP accoglieva il ricorso del contribuente; c) la sentenza della CTP era appellata dalla Agenzia delle entrate;

1.2. su queste premesse, la CTR confermava la sentenza impugnata evidenziando che le opere effettuate dal ricorrente danno luogo ad un credito IVA di cui l’Amministrazione finanziaria non contesta la detraibilità e che è altresì rimborsabile, riguardando beni e servizi ammortizzabili per quote annuali, rientrando nella fattispecie di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 30, lett. c);

2. l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi;

3. M.A. resisteva con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19 e art. 30, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando che la CTR avrebbe confuso tra diritto alla detrazione dell’IVA e diritto al rimborso, trattandosi di istituti distinti ed autonomi;

2. con il secondo motivo di ricorso si deduce la carenza di motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, evidenziando che la CTR non avrebbe tenuto conto che le spese di miglioramento, trasformazione e ampliamento di un bene immobile di terzi, sia pure concesso in comodato, non accedono al bilancio come beni ammortizzabili propri del soggetto che li ha utilizzati e, pertanto, l’IVA su dette spese non sarebbe rimborsabile;

3. i motivi, che possono essere unitariamente esaminati in ragione della loro connessione e che devono ritenersi ammissibili in considerazione del recente intervento della Cassazione a Sezioni Unite (di cui subito si dirà), sono infondati;

3.1. il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 2, lett. c), va letto, come ricavabile dalla recente Cass. S.U. n. 11533 del 11/05/2018, alla `luce del principio unionale della neutralità dell’IVA, che ha carattere tendenzialmente assoluto (CGUE 28 febbraio 2018, in causa C-672/16; CGUE 14 settembre 2017, in causa C-132/16; CGUE 18 luglio 2013, in causa C-124/12; CGUE 29 ottobre 2009, in causa C-29/08);

3.2. ne consegue che il diritto alla detrazione – e, in mancanza, l’alternativo diritto al rimborso – spetta anche alle opere eseguite su beni immobili di proprietà di terzi, purchè sia presente un nesso di strumentalità con l’attività d’impresa o professionale, anche se quest’ultima sia potenziale o di prospettiva (cfr. Cass. S.U. n. 11533 del 2018, sia pure in ipotesi, peraltro pienamente assimilabile, di lavori di ristrutturazione e manutenzione eseguiti su bene concesso in locazione);

3.3. in particolare, è stato precisato che “l’esercente attività d’impresa o professionale può dedurre dai redditi d’impresa i costi occorsi per i lavori di ristrutturazione o manutenzione di un immobile condotto in locazione, anche se si tratta di un bene di proprietà di terzi, purchè sussista il requisito dell’inerenza, avente valenza qualitativa, e quindi da intendersi come nesso di strumentalità, anche solo potenziale, tra il bene e l’attività svolta” (Cass. n. 23278 del 27/09/2018; sul concetto di inerenza si veda funditus Cass. n. 18904 del 17/07/2018);

3.4. nel caso di specie, il nesso di strumentalità delle opere eseguite all’attività di impresa non è contestato, oltre che ritenuto espressamente dalla CTR, sicchè non v’è ragione per escludere la sussistenza del diritto al rimborso dell’IVA sulle spese sostenute;

4. in conclusione, il ricorso va rigettato;

4.1. poichè in materia è intervenuta solo di recente la sopra menzionata sentenza delle Sezioni Unite sussistono giusti motivi per l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

4.2. il provvedimento con cui il giudice dell’impugnazione, nel respingere integralmente la stessa, ovvero nel dichiararla inammissibile o improcedibile, disponga, a carico della parte che l’abbia proposta, l’obbligo di versare – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 – un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del medesimo art. 13, comma 1 bis, non può aver luogo nei confronti di quelle parti della fase o del giudizio di impugnazione, come le Amministrazioni dello Stato, che siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass. n. 5955 del 14/03/2014; Cass. n. 23514 del 05/11/2014; Cass. n. 1778 del 29/01/2016).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2020

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