Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6020 del 09/03/2017

Cassazione civile, sez. III, 09/03/2017, (ud. 19/12/2016, dep.09/03/2017),  n. 6020

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina L. – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19277-2015 proposto da:

Z.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OSLAVIA 30,

presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO GIZZI, rappresentato e

difeso da se medesimo unitamente all’avvocato MENOTTO ZAULI, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.S., considerata domiciliata ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato CORRADO DRAGONI giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

Lo.Ga.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 922/2015 del TRIBUNALE di FORLI’, depositata

il 15/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/12/2016 dal Consigliere Dott. COSIMO D’ARRIGO;

udito l’Avvocato FABRIZIO GIZZI;

udito l’Avvocato CORRADO DRAGONI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO ROSARIO GIOVANNI che ha concluso per l’accoglimento del 10

motivo del ricorso (cass. sent. n. 20659/09), assorbiti gli altri.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.S. convenne innanzi al giudice del lavoro di Forli l’ex compagno L.G. (dal quale aveva avuto la figlia Lo.Ga.), difeso dall’avv. Carlo Zauli. Nel corso di tale giudizio il L. decedette e gli subentrò, quale unica erede, la figlia minore, previa nomina di un curatore speciale, stante il conflitto di interessi con la madre. La domanda venne respinta, con condanna della S. delle spese di lite in favore della figlia minore.

Successivamente, per quello stesso giudizio, l’avv. Zauli convenne in giudizio S.S., sia in proprio che quale esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore Lo.Ga., chiedendone la condanna al pagamento dei compensi professionali maturati per le prestazioni rese in favore del defunto L.G.. Questo secondo giudizio si concluse con la dichiarazione del difetto di legittimazione passiva della S. e l’accertamento del credito professionale di Euro 17.887,93 nei confronti della L.. Con la stessa sentenza lo Z. venne condannato alla rifusione delle spese legali sostenute dalla S., liquidate in complessivi Euro 2.400,00 oltre accessori.

In forza di tale capo di condanna, la S.S. ha notificato un atto di precetto, opposto dallo Z. innanzi al giudice di pace di Forlì, con contestuale esercizio di azione surrogatoria ex art. 2900 cod. civ.. Infatti, premettendo che dal verbale di inventario dell’eredità di L.G. erano emerse solo passività e che pertanto non avrebbe avuto possibilità di recuperare il proprio credito professionale riconosciuto con la sentenza dapprima menzionata, lo Z. ha inteso surrogarsi a Lo.Ga., rimasta inerte nell’esazione del credito dalla stessa vantato nei confronti della madre in forza della condanna alle spese disposta con la richiamata sentenza del giudice del lavoro.

L’atto di citazione è stato quindi notificato alla S., sia in proprio che quale esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore Lo.Ga..

Con sentenza del 30 maggio 2012, il giudice di pace di Forlì ha rigettato le domande, con condanna dello Z. al pagamento delle spese legali.

Avverso tale sentenza lo Z. ha proposto appello chiedendone l’integrale riforma in quanto viziata da errores in procedendo comportanti la nullità del giudizio, nonchè da errori di valutazione.

Costituitasi la S., nella doppia veste, il Tribunale di Forlì, pronunciandosi in grado d’appello, ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado, disponendo la compensazione delle spese processuali e la restituzione degli atti all’Ufficio del giudice di pace. In particolare, il giudice di appello ha rilevato l’invalida costituzione del contraddittorio nei confronti della minore Lo.Ga., alla quale sarebbe stato necessario assicurare in via preventiva la nomina di un curatore speciale. Costei, infatti, era litisconsorte necessaria quanto alla domanda surrogatoria, ma in conflitto di interessi con la madre.

Contro tale sentenza lo Z. ricorre per cassazione, articolando dieci motivi di censura illustrati da successiva memoria. La S. resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 78 e 354 cod. proc. civ., in quanto il Tribunale, una volta rilevato il conflitto di interessi fra la minore e la madre, non avrebbe dovuto rimettere gli atti al primo giudice, ma piuttosto decidere la causa nel merito. A parere del ricorrente, la mancata nomina del curatore speciale attiene all’esercizio dei poteri processuali e non alla validità dell’instaurazione del contraddittorio, con la conseguenza che la relativa violazione non configura una delle ipotesi in cui l’art. 354 cod. proc. civ. prevede la remissione della causa al primo giudice.

Il motivo è fondato.

Infatti, l’art. 78 cod. proc. civ., comma 2 si riferisce ai casi in cui sorga un conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato non altrimenti disciplinato da norme sostanziali, per cui, nei casi di conflitto, la parte non può esercitare direttamente

poteri che la legge le riconosce, dovendo gli stessi essere esercitati da un curatore speciale, la cui mancata nomina attiene all’esercizio dei poteri processuali e non al contraddittorio; ne consegue che, in base al principio secondo il quale le ipotesi di rimessione della causa al primo giudice sono quelle tassativamente indicate nell’art. 354 cod. proc. civ., comma 1 e 2 (oltre a quelle di cui al precedente art. 353 cod. proc. civ.), il giudice d’appello, in difetto della suddetta nomina in primo grado per la risoluzione dell’indicato conflitto, deve decidere la causa nel merito, rinnovando eventualmente gli atti nulli (attività, nella specie, esclusa dall’intervenuta costituzione del curatore speciale nel giudizio di appello, fatta valere su istanza del rappresentato, produttiva di effetto sanante ai fini della rappresentanza processuale e dei poteri del curatore in ordine all’impugnazione) (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20659 del 25/09/2009, Rv. 610339).

L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento delle ulteriori censure.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia al Tribunale di Forlì, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2017

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