Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6020 del 04/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/03/2020, (ud. 27/06/2019, dep. 04/03/2020), n.6020

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7871/2013 R.G. proposto da:

S.R.G., elettivamente domiciliato in Roma, via

Crescenzio n. 19, presso lo studio dell’avv. Lucilla Lenti,

rappresentato e difeso dall’avv. Filippo Brunetti, giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

e nei confronti di:

S.A.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 121/32/12, depositata l’8 agosto 2012.

Lette le conclusioni scritte del P.G., in persona del sostituto

procuratore generale Dott.ssa Kate Tassone, che ha concluso per il

rigetto del ricorso.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 giugno

2019 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con la sentenza n. 121/32/12 del 08/08/2012, la Commissione tributaria regionale della Lombardia (hinc CTR) accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 97/01/11 della Commissione tributaria provinciale di Lecco (hinc CTP), che aveva a sua volta accolto i ricorsi riuniti proposti da S.R.G. e S.A. nei confronti di un avviso di accertamento notificato alla L. s.n.c. di S.C., R. & C. in liquidazione (hinc S. s.n.c.) e concernente IVA relativa all’anno d’imposta 2004;

1.1. come si evince anche dalla sentenza della CTR: a) l’avviso di accertamento era stato emesso per IVA indebitamente detratta in conseguenza di acquisti ritenuti inesistenti; b) la CTP accoglieva i ricorsi riuniti proposti dai soci S.Ruggero G. e S.A.; c) la sentenza della CTP era appellata dalla Agenzia delle entrate;

1.2. su queste premesse, la CTR accoglieva l’appello proposto dall’Ufficio evidenziando in rito, per quanto ancora interessa in questa sede, che: a) “la costituzione in giudizio della parte resistente comunque legittima l’eventuale vizio di notifica della parte accertata”; b) la cancellazione della società dal registro delle impresa, avvenuta in data 01/10/2007, “non osta all’avviso di accertamento anno 2004”;

2. S.Ruggero G. impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi;

3. l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso mentre S.A. non si costituiva in giudizio e restava, pertanto, intimata.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo motivo di ricorso S.Ruggero G. deduce motivazione omessa e comunque insufficiente con riferimento alla nullità della notifica intervenuta nei confronti di una società cancellata dal registro delle imprese e, conseguentemente estinta;

1.1. il ricorrente, che sembra fare riferimento ad un vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si duole essenzialmente che l’avviso di accertamento è stato a lui notificato solo per conoscenza e che, a seguito dell’estinzione della società, la pretesa tributaria non avrebbe potuto essere fatta valere nei confronti della società, non più esistente, e nemmeno dei soci, se non alle condizioni previste dall’art. 2495 c.c., comma 2;

2. con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui all’art. 2495 c.c. e del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in ragione della mancanza dei presupposti di legge per la configurabilità della responsabilità del socio (la percezione da parte del socio di importi in sede di bilancio di liquidazione ovvero la ricezione di denaro o beni negli ultimi due esercizi antecedenti alla liquidazione), che avrebbero dovuto essere indicati nell’atto di accertamento e provati nel corso del giudizio;

3. i motivi, che possono essere unitariamente esaminati in ragione della loro connessione, sono infondati, anche se la motivazione della sentenza impugnata va corretta ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c.;

3.1. da quanto emerge dalla trascrizione dell’avviso di accertamento contenuta nel ricorso, risulta che l’avviso di accertamento, notificato nell’anno 2009, sia stato indirizzato: a) alla S. s.n.c., cessata in data 31/03/2007; b) a S.Ruggero G. nella qualità di socio; c) a S.A. nella qualità di socio; d) a S.C. nella qualità di socio;

3.2. è noto che, a seguito della cancellazione della società dal registro delle imprese, pacificamente avvenuta in data 01/10/2007, si è determinata l’estinzione della stessa con conseguente trasferimento dei diritti del creditore sociale (ivi compresa l’Amministrazione finanziaria), ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali (Cass. S.U. n. 6070 del 12/03/2013);

3.3. ne consegue che, nel caso di specie, l’avviso di accertamento è stato correttamente notificato ai soci della società estinta (cfr. Cass. n. 25487 del 12/10/2018; Cass. n. 31037 del 28/12/2017), i quali, essendo illimitatamente responsabili pendente societate, rispondono per intero dell’obbligazione gravante sulla società e concernente la pretesa IVA e non già nei limiti delle somme riscosse in sede di bilancio di liquidazione (cfr. Cass. n. 23269 del 15/11/2016);

3.4. e, poichè il socio receduto risponde delle obbligazioni tributarie sorte anteriormente al suo recesso, l’atto impositivo è stato legittimamente notificato anche a S.Ruggero G., pacificamente receduto in epoca successiva alla formazione del credito (cfr. Cass. n. 27189 del 22/12/2014; Cass. n. 25765 del 05/12/2014; Cass. n. 11228 del 16/05/2007);

4. in conclusione, il ricorso va rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento, in favore della Agenzia delle entrate, delle spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo, avuto conto di un valore della lite dichiarato compreso tra Euro 260.000,01 ed Euro 520.000,00;

4.1. nulla per le spese tra il ricorrente e la intimata S.A., non essendosi quest’ultima costituita in giudizio;

4.2. poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in Euro 7.800,00, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2020

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