Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 602 del 12/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 12/01/2011, (ud. 10/11/2010, dep. 12/01/2011), n.602

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliate in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

PAOLACCI TRASPORTI MARINI S.N.C., in persona del legale

rappresentante pro tempore, P.A. e P.

G.;

– intimati –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale del Lazio, sez. 37^, n. 174, depositala il 2 aprile 2008;

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

Fatto

PREMESSO IN FATTO E DIRITTO

– che i contribuenti proposero ricorso avverso avviso di accertamento ilor, per l’anno d’imposta 1995, con cui erano stati recuperati a tassazione costi indeducibili per L. 21.608.000 ed agevolazioni per reddito asseritamente reinvestito per L. 71.995.000;

che l’adita commissione tributaria, accolse il ricorso, con decisione confermata, in esito all’appello dell’Agenzia, dalla commissione regionale;

– che il nucleo essenziale della motivazione della decisione di appello recita: “la sentenza impugnata da conto del fatto che la documentazione prodotta – e ritualmente esaminata, quanto meno ai sensi dell’ultima parte dell’art. 32 citato – dimostra la fondatezza nel merito delle doglianze della società ricorrente, sia con riferimento ai costi che al reinvestimento degli utili. In proposito vale il principio dell’onere della prova ed era l’Agenzia pretendente a dover spiegare per quale motivo i costi dimostrati (e non contestati nel loro ammontare) non fossero “inerenti” all’attività sociale, senza trincerarsi dietro a formule di stile. Analogamente quanto agli utili reinvestiti: a fronte delle fatture prodotte non ci si poteva limitare a rilievi formali peraltro non adeguatamente specificati, su di esse nei loro complesso ma occorreva partitamente contestate l’attitudine di ciascuna di esse a dimostrare l’effettività del relativo investimento …”;

rilevato:

– che, avverso tale decisione, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, in tre motivi;

– che gli intimati non si sono costituiti;

osservato:

– che – riproducendo i contenuti del proprio atto di appello con specifico riferimento all’analitica elencazione degli elementi ritenuti idonei a sorreggere l’accertamento nei suoi vari profili e, in particolare, all’invito rivolto alla società contribuente di presentare la documentazione concernente l’asserito reinvestimento ed alla conseguente condotta della società medesima – con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate denunzia vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

considerato:

– che la censura è manifestamente fondata;

che invero, nella parte censurata e sopra riportata, la decisione dei giudici di appello è espressa in termini del tutto tautologici, senza supporto argomentativo idoneo all’identificazione ed ai controllo della ratio decidendi, e senza alcuna analisi critica dei contrapposti elementi di valutazione offerti dall’Agenzia appellante (in questa sede, riprodotti nel rispetto del criterio dell’autosufficienza), sicchè appare effettivamente rivelare il denunciato vizio di motivazione (Cass. 1756/06, 890/06);

ritenuto:

– che, risultando assorbiti gli ulteriori motivi, il ricorso dell’Agenzia si rivela, pertanto manifestamente fondato, sicchè va accolto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

– che la sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

P.Q.M.

La Corte: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione Tributaria regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2011

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