Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6019 del 13/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 13/03/2018, (ud. 14/11/2017, dep.13/03/2018),  n. 6019

Fatto

1. Con atto di citazione, notificato in data 16.01.2009, la sig.ra M.N. proponeva appello innanzi alla Corte d’appello di Napoli avverso la sentenza n.118/2008 del tribunale di Napoli, sez. distaccata di Afragola, depositata il 9 settembre 2008 e notificata in data 17 dicembre 2008, con la quale era stata condannata al pagamento, in favore S.G. e V.M., V.L. e V.F., della complessiva somma di Euro 79.561,77, oltre accessori, a titolo risarcimento danni – richiesti con citazione del 17 novembre 2000 – cagionati al fabbricato di loro proprietà e correlati al crollo di parte dell’edificio di proprietà della convenuta M.N..

2. Nel giudizio di appello si costituivano i Sig.ri P.A., P.V. e Pi.An., nella qualità di eredi di S.G., deceduta nel corso del giudizio di primo grado, deducendo che anche P.F. era figlio della sig.ra S., nonchè i sig.ri V.L., V.M. e V.F., in proprio e quali eredi del sig. V.L., anch’ esso deceduto nel corso del giudizio, i quali deducevano l’inammissibilità e la infondatezza dell’appello.

3. All’udienza del 26 maggio 2009 la Corte d’appello ha conseguentemente disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’erede pretermesso per l’udienza del 6 marzo 2010, indicando i termini di legge quale termine entro il quale doveva avvenire la notifica. Nella successiva udienza la Corte d’appello, constatato che il contraddittorio non era stato integrato nei confronti del litisconsorte P.F., rinviava la controversia al 2 luglio 2013 per la precisazione delle conclusioni.

4. Con sentenza n 4049/13 emessa il 19 novembre 2013 la Corte d’appello di Napoli, dopo aver richiamato i principi secondo cui nell’ipotesi di morte di una delle parti nel corso del giudizio gli eredi sono tutti litisconsorti necessari, sì che doveva disporsi l’integrazione del contraddittorio nei confronti di costoro, assumeva che se il termine perentorio entro cui provvedere non è indicato esso potesse legittimamente individuarsi in quello di cui all’art. 163 bis c.p.c., avuto riguardo all’udienza di rinvio, purchè non inferiore ad un mese e non superiore a sei, una volta verificato che i termini di sospensione feriale erano stati rispettati. Pertanto, in considerazione dell’art. 307 c.p.c., comma 3, nella formulazione ratione temporis applicabile, rilevava che nessuna delle parti processuali aveva provveduto ad integrare il contraddittorio e che parte appellante non aveva dedotto alcunchè in relazione a detta reiterata eccezione degli appellati, dichiarava inammissibile l’appello.

5. La sig.ra M.N., con atto del 31.12.2014, proponeva ricorso per Cassazione contro la sentenza dalla Corte d’appello di Napoli esponendo un unico motivo d’impugnazione. I sig.ri P.A., V.M. e V.F., resistevano con controricorso; mentre V.L., P.V. e Pi.An. non svolgevano alcuna attività difensiva. All’udienza del 14 novembre 2017 le parti e il sostituto procuratore generale concludevano come in epigrafe.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

6. Quale unico motivo di ricorso per cassazione, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 102 c.p.c., comma 2, art. 331 c.p.c., comma 2, e art. 163 bis c.p.c., sul presupposto che la Corte d’appello di Napoli, nel pronunciare l’inammissibilità dell’appello per mancata integrazione del contraddittorio, non abbia considerato di avere omesso di fissare un termine certo entro il quale provvedere alla notifica dell’integrazione del contraddittorio, non rispettando dunque la disciplina prevista nell’art. 331 c.p.c., comma 2, nella parte in cui prevede che il giudice debba fissare il termine entro il quale la notificazione deve essere effettuata. A mente della norma sopra citata, l’impugnazione è dichiarata inammissibile se nessuna delle parti provvede all’integrazione nel termine fissato dal giudice. Trattandosi di una decadenza processuale che pone limiti ai diritti soggettivi delle parti, il giudice del merito avrebbe dovuto attenersi al principio di tassatività delle cause di decadenza dall’impugnazione, non assumendo rilevanza la sussistenza, rispetto all’udienza fissata, di un intervallo di tempo sufficiente a consentire il rispetto del termine di cui all’art. 163 bis c.p.c., posto che il giudice aveva omesso di indicare detto termine di decadenza. A supporto della domanda la ricorrente richiama due precedenti della Corte di legittimità, e precisamente la pronuncia n. 2653 del 26703/1997 della Corte di cassazione, successivamente confermata con la sentenza Cass., Sez. 2, n. 7532 del 30/03/2006. Deduce che nella motivazione della sentenza di cui si chiede l’annullamento con rinvio, la Corte territoriale avrebbe aderito alla diversa e opposta tesi riscontrabile nella pronuncia della Corte di cassazione, Sez. lavoro, n. 26570 del 5.01.2008 che, a sua volta, fa riferimento a una più datata pronuncia nello stesso senso della cassazione, Sez. 1, n. 2431 del 2002, da ritenersi oramai superata.

7. Le parti controricorrenti, in proposito, sottolineano la diversità della fattispecie in esame rispetto alle situazioni precedentemente considerate dalla Corte di legittimità nelle pronunce sopra indicate, deducendo che in questo caso la Corte territoriale, nella propria ordinanza interlocutoria, avrebbe fatto coincidere il termine di decadenza con i termini di legge, con ciò inequivocabilmente rinviando al termine previsto dall’art. 163 bis c.p.c., vale a dire il novantesimo giorno libero antecedente all’udienza che andava a scadere, tenendo come punto di riferimento per il calcolo a ritroso il giorno fissato per il prosieguo della prima udienza (il 6 marzo 2010), il 4 dicembre 2009, ovvero il novantesimo giorno libero antecedente all’udienza. Osservano i resistenti inoltre che alla successiva udienza di trattazione la parte appellante non aveva chiesto di essere rimessa nei termini, nè la ricorrente si era avvalsa della facoltà di chieder alla Corte di appello di meglio specificare il provvedimento, e ciò in quanto l’art. 111 Cost., comma 2, impone alle parti processuali un dovere di diligenza per assicurare la ragionevole durata del processo. Chiedono pertanto che il ricorso sia dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, o respinto.

8. Tutto quanto premesso, la Corte, come sopra composta, osserva come la questione sia stata decisa con precedenti difformi che tuttavia, nel caso in esame, possono ritenersi componibili in base a principi di economia processuale e di durata ragionevole del processo.

9. Difatti, con sentenza Sez. 2, Cass. n. 7532 del 30/03/2006, citata dal ricorrente a sostegno della sua tesi, e con sentenza Sez.1, Cass. n. 18842/2011, ha evidenziato come le due citate disposizioni assolvano a finalità diverse, l’una, quella dell’art. 163 bis c.p.c., prevede un termine dilatorio diretto ad assicurare le garanzie difensive al convenuto, l’altra, quella dell’art. 331 c.p.c., comma 1, assolvente a fini essenzialmente sollecitatori, diretti a stimolare le parti ad ottemperare all’ordine del giudice. La preferenza di tale indirizzo nel risolvere il caso in esame deriverebbe dalla maggiore aderenza al dettato normativo, imponente la fissazione non solo di una successiva udienza, ove necessario, ma anche e soprattutto di “un termine nel quale la notificazione deve essere fatta”, espressamente comminando la sanzione dell’inammissibilità dell’impugnazione, prevista nel secondo comma della medesima norma, sul presupposto che nessuna delle parti abbia provveduto “all’integrazione nel termine fissato”. La gravità della sanzione processuale comminata pertanto esigerebbe, in virtù del principio generale di tassatività delle cause d’inammissibilità, la puntuale verificazione, agli effetti della relativa irrogazione, dei presupposti richiesti dalla norma, tra i quali essenziale è quello della precisa indicazione da parte del giudice di un termine entro il quale provvedere all’adempimento; tale indispensabile elemento non potrebbe essere lasciato all’iniziativa delle parti, nè desumersi, per mancanza di alcun richiamo al riguardo, dall’art. 163 bis c.p.c., la cui disciplina è dettata a fini processuali diversi.

10. A proposito giova sottolineare che la Corte territoriale ha richiamato “i termini di legge” per effettuare la notifica, indicando alle parti la nuova udienza di trattazione. Conseguentemente la Corte d’appello ha ritenuto che il termine assegnato alle parti coincidesse con quello di legge per la notifica dell’atto di citazione, prendendo come dies a quo la data di rinvio della prima udienza di trattazione fissata al fine di consentire alle parti di integrare il contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario, da citare nel rispetto dei termini processuali previsti a sua difesa. Ritiene dunque questa Corte che la scelta della Corte d’appello di far coincidere il termine perentorio per integrare il contraddittorio con il termine di legge per compiere la notifica dell’atto di citazione per la successiva udienza – 6 marzo 2010 – non ha determinato nessuna incertezza su giorno, mese ed anno entro il quale esercitare detto onere processuale, essendo tale indicazione idonea a orientare le parti assistite da una difesa tecnica, quest’ultima certamente in grado di inquadrare le norme di sistema cui si riferiva l’ordinanza di rinvio. Infatti la parte processuale interessata ad effettuare l’integrazione del contraddittorio avrebbe potuto agevolmente individuare quale fosse il termine entro il quale procedere alla vocatio in ius della parte pretermessa, calcolando a ritroso il termine rispetto alla data di udienza fissata dalla Corte.

11. Quindi il caso in esame non è per nulla equiparabile al caso, preso in considerazione nelle succitate sentenze, in cui non sia stato assegnato, neppure per relationem, alcun termine per la notifica, in quanto nessun termine perentorio è stato lasciato nella disponibilità delle parti. A tal fine appare utile richiamare un precedente con cui questa stessa Corte, con sentenza Cass., sez. 2, n. 26401 del 16 dicembre 2009, ha indicato che, in tema di litisconsorzio necessario, ove l’ordine di integrazione del contraddittorio venga dato senza l’indicazione del termine finale per la notificazione dell’atto di integrazione, ma facendosi espresso riferimento ai “termini di legge” e fissandosi la nuova udienza ad una data tale da consentire il rispetto del termine per la comparizione, tale termine può ben individuarsi in quello di cui all’art. 163 bis c.p.c., da desumersi in base alla data dell’udienza di rinvio, sempre che non sia inferiore ad un mese o superiore a sei mesi rispetto alla data del provvedimento di integrazione, ai sensi dell’art. 307, comma 3, ultimo inciso, del codice di rito.

12. Nè il fatto che detto termine non sia per sua natura equiparabile al termine finale utile per potere citare un soggetto in appello può essere in grado di determinare uno snaturamento dell’istituto processuale in questione, ovvero una situazione d’incertezza a fronte di pesanti sanzioni processuali. In proposito è utile osservare che, come in precedenza sostenuto da questa Corte in altre pronunce, non pare condivisibile l’affermazione dell’assoluta inapplicabilità dell’art. 163 bis c.p.c., per individuare il termine entro il quale le parti hanno l’onere d’integrare il contraddittorio a causa della diversa funzione del termine dilatorio (a difesa) rispetto a quello di sollecitazione o acceleratorio imposto ai fini dell’integrazione del contraddittorio ai sensi degli artt. 331 e 102 c.p.c. (v. Cass. 26 marzo 1997 n. 2653). Difatti, sebbene debba escludersi che alla chiamata in giudizio per l’integrazione del contraddittorio si estendano, in difetto di espressa previsione di legge, i termini di cui all’art. 163 bis c.p.c., e la nullità prevista dall’art. 164 c.p.c., per l’ipotesi di insufficienza del termine di comparizione (Cass. n.1626/1992; Cass. n. 5628/2014), tuttavia deve ritenersi che il giudice abbia il potere di far coincidere il termine utile con i termini indicati nell’art. 163 bis c.p.c. (v. anche Cass. 8412 e 8416/1981; Cass. n. 6396/1984; Cass. sez., 2431/2002; Cass. Sez. Lav. 26570/2008; Cass., sez. 3, 5628/2014).

13. In merito, si pongono non solo evidenti motivi di economia processuale, tali da far ritenere come dato un termine processuale una volta aggiornata l’udienza di trattazione ad altra data al solo fine di integrare il contraddittorio, ma risalta anche l’incongruenza della diversa tesi che raffronta situazioni non omogenee, comparando la data entro la quale deve avvenire la notifica su ordine del giudice con il periodo prima del quale non è possibile la comparizione di chi è evocato in causa. Difatti, il termine acceleratorio entro il quale l’interessato deve provvedere all’integrazione del contraddittorio è univocamente identificabile in quello iniziale dei termini dilatori a comparire (e quindi a difesa), essendo esso costituito da un determinato giorno, ordinariamente inderogabile, ed essendo comunque giudiziale ed esattamente identificabile in base alla data del rinvio disposto con l’ordine d’integrazione, salva l’espressa modifica possibile nei limiti dell’art. 163 bis c.p.c., comma 2. (cfr. anche Cass. Sez. 1, n. 2431/2002).

E’ peraltro incontestato che il termine di legge concesso dalla Corte di merito ricadesse nei limiti segnati dalla legge (non meno di un mese e non oltre sei mesi secondo il disposto dell’art. 307 c.p.c., comma 3, ultimo inciso – nella versione antecedente alla novella della L. 18 giugno 2009, n. 69 non applicabile al caso di specie -) e fosse perentorio, come indicato nell’art. 331 c.p.c., conformemente a quanto indicato dalla Corte d’appello nella sua decisione, dovendosi nel caso di specie scomputare il periodo di sospensione feriale dei termini processuali, (così Cass. 20 febbraio 2002 n. 2431, cui adde più di recente, Cass. 27 luglio 2005 n. 15675 e Cass. 11 luglio 2006 n. 15686.).

14. Conseguentemente appare preferibile aderire all’indirizzo giurisprudenziale che tende a non vedere violata alcuna norma processuale in situazioni ove il termine processuale sia inequivocabilmente ricavabile facendo riferimento alle norme processuali che regolano la chiamata in giudizio delle parti, non solo sulla base della considerazione, evidenziata da più parti, che al termine fissato nella suddetta norma di rito è sottesa l’esigenza di garantire il convenuto cui si vuole assicurare un tempo ragionevole ed adeguato perchè possa apprestare la propria difesa (sicchè la sua applicazione va nel senso di garantire anche al litisconsorte necessario il tempo necessario per spiegare le proprie ragioni ed eventualmente proporre impugnazione incidentale anche tardiva), ma anche perchè l’indirizzo stesso trova conforto in una interpretazione del dato normativo costituzionalmente orientata ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 2, norma che le Sezioni Unite hanno più volte indicato come indice parametrico per interpretare le singole disposizioni processuali alla luce del principio del giusto processo secondo l’art. 6 della Convenzione europea sui Diritti dell’Uomo, al fine di definirne gli spazi di operatività e di consequenziale compatibilità con un assetto ordinamentale volto a tutelare non solo la ragionevole durata del processo, ma anche il principio di parità delle armi (cfr. al riguardo: Sez. lavoro, Sentenza 26570 del 5.01.2008, Cass., Sez.Un., 29 aprile 2004 nn. 8202 e 8203, e, più di recente, Cass., Sez. Un., 30 luglio 2008 n. 20604).

15. Alla luce di quanto sopra, il ricorso va rigettato.

P.Q.M.

Respinge il ricorso;

Condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 5.600,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali al 15%, in favore delle parti costituite;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 14 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA