Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6019 del 04/03/2021

Cassazione civile sez. I, 04/03/2021, (ud. 17/02/2021, dep. 04/03/2021), n.6019

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. ARIOLLI Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 14521/2019 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv.

Giovanni Villari, del foro di Messina (avvgiovannivillari.cnfpec.it)

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto n. 5683/2018 del Tribunale di Messina;

udita la relazione della causa svolta all’udienza camerale del

17/2/2021 dal consigliere relatore Dott. Giovanni Arioili;

letta la requisitoria del P.G., il quale ha chiesto dichiararsi

l’inammissibilità del ricorso ovvero il rinvio a nuovo ruolo in

attesa della decisione della S.U. sul contrasto relativo alla

mancata certificazione della data di rilascio della procura.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. B.A., cittadino del (OMISSIS), ricorre per cassazione avverso il Decreto n. 5683 del 2018, del Tribunale di Messina, con cui è stato rigettato il ricorso avverso la decisione con la quale la Commissione territoriale di Palermo aveva rigettato la sua domanda di protezione internazionale ed umanitaria.

2. Svolgendo quattro motivi chiede l’annullamento del decreto impugnato.

2.1. Con il primo motivo deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, commi 2 e 3, art. 27, comma 1-bis, D.P.R. n. 21 del 2015, art. 6, comma 6 e art. 16, direttiva 2013/32/ UE, art. 2, comma 1, lett. g). Si lamenta che il Tribunale non ha fatto corretta applicazione dei criteri legali volti a stabilire, in sede di giudizio, la credibilità del ricorrente.

2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. b) e c) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1-bis, nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Si sostiene che il decreto impugnato sia stato emanato omettendo qualsiasi motivazione in merito alla sussumibilità della situazione personale del ricorrente nella previsione di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. b) e c) e che il Tribunale abbia motivato omettendo di valutare fatti e circostanze decisive ai fini del decidere, così come invece previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1-bis.

2.3. Con il terzo motivo deduce la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Il giudice di primo grado avrebbe omesso qualsiasi valutazione dell’esistenza della rilevanza del soggiorno in Libia, Paese in cui il ricorrente è transitato e in cui si è aggravata la probabilità di restare vittima di un grave danno.

2.4. Con il quarto motivo lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6. Il provvedimento impugnato non avrebbe valutato la condizione di personale vulnerabilità del ricorrente e non avrebbe compiuto il necessario giudizio comparativo tra la sua situazione di partenza in Senegal e l’attuale livello di integrazione in Italia.

3. Il Ministero dell’Interno non si è costituito ed ha depositato nota al fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione ex art. 370 c.p.c..

4. Tanto premesso, ritiene il Collegio che il ricorso sia inammissibile.

4.1. Il primo motivo in tema di credibilità del ricorrente e relativo al riconoscimento dello status di rifugiato e di soggetto meritevole di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, ex lett. b), è manifestamente infondato. Il Tribunale, infatti, è anzitutto pervenuto ad un giudizio di inattendibilità del narrato in quanto la versione resa dal richiedente è risultata densa di contraddizioni e di elementi vaghi e generici. Ciò in ossequio al principio dettato da questa Corte secondo cui: “In tema di protezione internazionale, l’attenuazione dell’onere probatorio a carico del richiedente non esclude l’onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. a), essendo possibile solo in tal caso considerare “veritieri” i fatti narrati; la valutazione di non credibilità del racconto, costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito il quale deve valutare se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c), ma pur sempre a fronte di dichiarazioni sufficientemente specifiche e circostanziate” (Cass. 30 ottobre 2018, n. 27503) e “In materia di protezione internazionale, l’accertamento del giudice di merito deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona; qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori” (Cass., n. 16925/2018; e v. Cass., n. 3340/2019, Cass. n. 24506/2020 fra le molte). Nel caso in esame, il decreto impugnato, mediante una valutazione unitaria delle dichiarazioni rese, ha rilevato come le lacune o le discrasie del racconto del richiedente attenessero ad aspetti non affatto secondari della vicenda, involgendo, al contrario, elementi fattuali di pregnante significato, con particolare riguardo agli stessi presupposti dell’invocata protezione (essere stato allontanato e minacciato dallo zio e dai fratellastri i quali si sono impadroniti del negozio del padre dopo la sua morte) che dovrebbero costituire l’antefatto causale delle temute ritorsioni.

A fronte di tali specifiche argomentazioni le censure del ricorrente, sotto il profilo espresso della violazione di legge, risultano del tutto generiche, essendosi questi limitato a “contestarne” il contenuto, senza al contempo indicare su quali parti del racconto l’interessato avrebbe fornito indicazioni specifiche e di carattere decisivo che il giudice di merito avrebbe omesso doverosamente di apprezzare. Insomma, le doglianze finiscono per reiterare quanto prospettato in sede di prima impugnazione, sollecitando la Corte di legittimità ad una rilettura delle fonti di prova preclusa in questa sede.

Parimenti è a dirsi con riguardo al dovere di cooperazione istruttoria che il giudice avrebbe dovuto ex officio attivare, ove il ricorrente manca di indicare quali siano gli accertamenti e le informazioni che in concreto avrebbero potuto avvalorare il proprio racconto.

Infine, si è correttamente osservato che anche laddove il racconto del ricorrente fosse veritiero, la sua vicenda (l’essere stato cacciato dai familiari) atterrebbe esclusivamente ad una storia personale e non sarebbe comunque idonea ad integrare una effettiva ed individuale persecuzione, peraltro sostanzialmente ascrivibile ad un contesto di carattere privato inidoneo a legittimare le forme di protezione richieste ed oggetto delle disposizioni normative censurate (in termini, vedi ex multis, Cass., sent. n. 23796/2020; ord. n. 23281/2020).

4.2. Anche il secondo motivo, in tema di protezione sussidiaria ex art. 14, lett. b) e c), è manifestamente infondato. Quanto all’ipotesi di cui alla lett. b), questa è stata correttamente esclusa sul rilievo dell’assenza di credibilità del narrato del ricorrente e, dunque, della stessa possibilità di configurare un periculum derivante dall’applicazione di sanzioni in relazione ai reati di cui questi sarebbe accusato. Quanto all’ipotesi di cui alla lett. c), il Tribunale ha ulteriormente verificato che, nel paese di provenienza (Senegal), e, in particolare, nella regione ove viveva il richiedente (Casamance), vi fosse una situazione tale da essere qualificata come una situazione d’indiscriminata e diffusa violenza generata da un conflitto armato ovvero di diffusa violazione dei diritti umani, escludendola sulla base del richiamo a fonti internazionali aggiornate e particolarmente qualificate (in termini, vedi da ultimo, Cass., ord. n. 2745/2021). Di guisa che, al riguardo, il motivo non fa che sollecitare una diversa valutazione del fatto già esaminato dal giudice di merito e che si sottrae al sindacato di questa Corte.

4.3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile poichè dedotto genericamente. Non si è infatti allegato che il ricorrente in Libia avrebbe conseguito un nuovo approdo esistenziale. Inoltre, secondo la giurisprudenza di questa Corte l’allegazione da parte del richiedente che in un paese di transito (quale la Libia nel caso di specie) si consumi un’ampia violazione dei diritti umani, senza evidenziare quale connessione vi sia tra il transito attraverso quel paese ed il contenuto della domanda, costituisce circostanza irrilevante ai fini della decisione, perchè l’indagine del rischio persecutorio o del danno grave in caso di rimpatrio va effettuata con riferimento al paese di origine o alla dimora abituale ove si tratti di un apolide (Cass., ord. n. 2952/2021; n. 31676/2018; n. 18989/2020). Ne consegue pertanto l’assenza di decisività, ai fini della tenuta della legittimità del provvedimento impugnato, della mancanza di motivazione in ordine alla rilevanza del soggiorno trascorso dal ricorrente in Libia.

4.4. Il quarto motivo di ricorso – relativo alla protezione umanitaria – è inammissibile poichè del tutto generico. Il ricorrente, infatti, a fronte di una motivazione del decreto impugnato che ha escluso l’esistenza di elementi dimostrativi di un grado di integrazione sociale in Italia, omette di specificare in cosa sarebbe consistito il percorso di realizzazione ed emancipazione personale in Italia (motivatamente escluso dal Tribunale) che gli sarebbe precluso con il rimpatrio nel Paese di origine.

Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l’onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie entrambi i motivi sono inammissibili perchè privi di tali requisiti, in quanto, a fronte di una motivazione del decreto impugnato ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

5. In conclusione va dichiarata l’inammissibilità del ricorso. Nulla per le spese stante la mancata costituzione del Ministero intimato.

6. Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all’orientamento espresso da questa Corte con la sentenza n. 9660/2019.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2021

 

 

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