Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6018 del 14/03/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 1 Num. 6018 Anno 2014
Presidente: LUCCIOLI MARIA GABRIELLA
Relatore: MERCOLINO GUIDO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
CONSORZIO CON.SUD COSTRUZIONI, in persona del legale rappresentante
p.t. Giuseppe Colafelice, elettivamente domiciliato in Roma, al viale di Villa Grazioli n. 13, presso l’avv. GIUSEPPE GIUFFRE’, dal quale, unitamente all’avv.
PAOLO NITTI, è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale a margine del
ricorso
RICORRENTE

contro
R.F.I. – RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., in persona dell’institore p.t.
Domenico Maricchiolo, elettivamente domiciliata in Roma, al viale Regina Margherita n. 290, presso l’avv. PAOLO CARBONE, dal q uale, unitamente al prof.
avv. ANTONIO BRIGUGLIO. è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale a margine del controricorso

NRG 3963-08 e 5895-08 Cons ConSud Costruzioni-RH Spa – Pag.

Data pubblicazione: 14/03/2014

CONTRORICORRENTE E RICORRENTE INCIDENTALE

avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 3863/07, pubblicata il 27
settembre 2007.

2013 dal Consigliere dott. Guido Mercolino;
uditi i difensori delle parti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale
dott. Francesca CERONI, la quale ha concluso per il rigetto del ricorso principale
e del ricorso incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. — Con atto del 13 aprile 1984, l’Ente Ferrovie dello Stato affidò in concessione al Consorzio Con.Sud Costruzioni la progettazione e la realizzazione dei lavori di raddoppio e potenziamento della linea ferroviaria Bari-Lecce, con il compito di provvedere, sulla base del progetto preliminare di massima posto a base
della gara, alla redazione del progetto definitivo e, successivamente, alla progettazione esecutiva delle opere. La fase esecutiva era invece subordinata alla stipulazione di atti integrativi, aventi ad oggetto l’esecuzione di un primo gruppo di opere, e di atti addizionali, riguardanti l’esecuzione dei lotti successivi.
A seguito dell’approvazione del progetto definitivo, che prevedeva l’esecuzione di opere per complessive Lire 150.362.276.987, furono stipulati tre atti integrativi e due atti addizionali, per un importo complessivo di Lire 58.000.000.000,
e furono predisposti un ulteriore atto integrativo ed un atto modificativo, non perfezionatisi anche a causa dell’intervenuto mutamento degl’indirizzi operativi del
concedente e dello stanziamento delle risorse necessarie, finchè, con comunicazione del 19 aprile 1994, la Ferrovie dello Stato S.p.a. (nel frattempo succeduta

NRG 3963-08 e 5895-08 Cons ConSud Costruzioni-REI Spa – Pag. 2

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 novembre

all’Ente Ferrovie dello Stato) non manifestò la propria volontà di non voler dare
corso ad ulteriori opere.
2. — Avendo il Consorzio formulato riserve, con nota del 22 aprile 1994, per

lato il 27 luglio-2 agosto 1995, deferirono la controversia ad un collegio arbitrale,
il quale, con lodo sottoscritto il 29 aprile 1997, accolse parzialmente le domande
proposte dal Consorzio, condannando le Ferrovie dello Stato al pagamento delle
somme di Lire 30.083.611.496, oltre interessi al 10% dal 3 ottobre 1995 ed al 5%
dal l ° gennaio 1997, a titolo di risarcimento per il maggior tempo impiegato nell’esecuzione dei lavori, Lire 3.647.059, oltre interessi legali dalla decisione, a titolo di interessi per il ritardo nel pagamento dei s.a.l. e degli importi revisionali, e
Lire 1.962.561.317, oltre interessi al 10% dal 3 ottobre 1995, a titolo di risarcimento degli oneri derivanti dalla protrazione delle fideiussioni.
2.1. — L’impugnazione proposta dalle Ferrovie dello Stato e quella incidentale proposta dal Consorzio furono dichiarate rispettivamente inammissibile ed inefficace dalla Corte d’Appello di Roma con sentenza del 26 febbraio 2001, avverso
la quale fu proposto ricorso per cassazione, accolto da questa Corte con sentenza
del 16 gennaio 2004, n. 546/04.
2.2. — Il giudizio è stato pertanto riassunto dinanzi alla Corte d’Appello, che
con sentenza del 27 settembre 2007 ha parzialmente accolto entrambe le impugnazioni, dichiarando la nullità del lodo limitatamente ai capi riguardanti il risarcimento degli oneri connessi al maggior tempo impiegato nell’esecuzione dei lavori ed alla mancata consegna della cartografia, e, pronunciando in sede rescissoria, ha dichiarato inammissibile la prima domanda ed ha rigettato la seconda.
A fondamento della decisione, la Corte, per quanto ancora rileva in questa

NRG 3963-08 e 5895-08 Cons ConSud Costruzioni-RFI Spa – Pag. 3

i maggiori oneri sopportati e per il risarcimento dei danni, le parti, con atto stipu-

sede, ha ritenuto che il collegio arbitrale avesse violato i principi generali elaborati
dalla giurisprudenza e dalla dottrina in materia di appalti pubblici, non avendo rispettato la regola secondo cui l’esercizio delle pretese del Consorzio era subordi-

delle riserve, la cui decorrenza, ai sensi dell’art. 2935 cod. civ., avrebbe dovuto essere ancorata al giorno in cui il diritto poteva essere fatto valere. Premesso che, ai
fini della qualificazione dei fatti da cui traevano origine le riserve, gli arbitri avevano fatto ricorso alla categoria giurisprudenziale del fatto continuativo, la Corte
ha ritenuto censurabile l’affermazione secondo cui le conseguenze dannose del ritardo nell’esecuzione dei lavori si erano manifestate soltanto a seguito della comunicazione del 19 aprile 1994, che aveva fatto venir meno ogni aspettativa in
ordine all’affidamento di ulteriori lavori, trattandosi di un fatto di per sé estraneo
all’apprezzamento della situazione pregiudizievole e degli oneri economici presumibilmente incombenti sul Consorzio. Rilevato che dalla ricostruzione dei fatti
compiuta dagli arbitri emergeva un ripensamento del Consorzio in ordine alla tollerabilità del pregiudizio subìto, la Corte ha ritenuto inappropriato il richiamo del
lodo alla buona fede nell’esecuzione del contratto, osservando che proprio all’inosservanza di questa regola gli arbitri avevano attribuito l’effetto di salvare l’impresa
dalla decadenza.
Pronunciando in sede rescissoria, la Corte ha poi affermato che il momento in
cui l’imprenditore di buona fede sarebbe stato in grado di percepire la portata del
pregiudizio subìto e di stabilire il presumibile ammontare dell’indennizzo o risarcimento doveva essere individuato, conformemente al canone della comune diligenza, nel giorno della ripresa dei lavori a seguito della ripetuta sospensione degli
stessi, dichiarando pertanto inammissibile la domanda di risarcimento degli oneri

NRG 3963-08 e 5895-08 Cons ConSud Costruzioni-RFI Spa – Pag. 4

nato all’osservanza del termine fissato, a pena di decadenza, per la formulazione

connessi al maggior tempo impiegato nell’esecuzione delle opere.
Con riguardo agli oneri sopportati dal Consorzio per la protrazione del vincolo delle fideiussioni, la Corte ha ritenuto legittimo l’assunto degli arbitri, che ave-

fino alla redazione del conto finale, osservando che la stessa, oltre a riferirsi al
complesso dei lavori previsti dagli atti integrativi e da quelli modificativi unitariamente considerati, si sottraeva al regime ordinario delle riserve, non essendo
suscettibile di registrazione e quindi di preclusione. Ha ritenuto infine inammissibili, in quanto attinenti alla ricostruzione dei fatti ed all’apprezzamento delle relative conseguenze, le censure riguardanti la liquidazione di tali oneri.
3. — Avverso la predetta sentenza il Consorzio propone ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, illustrati anche con memoria. Resiste con controricorso la R.F.I. – Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. (succeduta alla Ferrovie dello Stato S.p.a. nel corso del giudizio di rinvio), proponendo ricorso incidentale, articolato in tre motivi, al quale il Consorzio resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. — Preliminarmente, va disposta, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., la
riunione delle due impugnazioni, iscritte a ruolo separatamente, ma aventi ad oggetto la stessa sentenza.
2. — Con il primo motivo d’impugnazione, il Consorzio denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 829, secondo comma, cod. proc. civ., osservando che la sentenza impugnata ha dichiarato la nullità del lodo per violazione di
norme contrattuali, la cui inosservanza non è equiparabile a quella delle regole di
diritto, che legittima l’impugnazione del lodo. Premesso che le uniche regole di
diritto alle quali avrebbe potuto farsi riferimento erano quelle riguardanti l’inter-

NRG 3963-08 e 5895-08 Cons ConSud Costruzioni-RH Spa – Pag. 5

vano ricondotto la relativa pretesa ad una riserva di carattere generale proponibile

Osa. tet,

,
pretazione dei contratti, sottolinea che, nell’accogliere l’impugnazione, la Corte di
merito ha richiamato i principi elaborati dalla giurisprudenza e dalla dottrina in relazione al regime delle riserve vigente negli appalti di opere pubbliche, i quali, ol-

nel quale l’onere della riserva aveva un fondamento pattizio.
3. — Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112 ed 829, secondo comma, cod. proc. civ., censurando la
sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato la nullità del lodo per violazione della regola di diritto concernente la decorrenza del termine per la formulazione delle riserve, ai sensi dell’art. 2935 cod. civ., sebbene tale disposizione non
figurasse tra quelle poste a fondamento dell’impugnazione.
4. — Con il terzo motivo, il Consorzio lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 829, secondo comma, cod. proc. civ. e dell’art. 2935 cod. civ., sostenendo che, nel porre a fondamento della decisione la violazione di quest’ultima
disposizione, la Corte di merito non ha considerato che essa non contiene alcuna
indicazione in ordine al momento dal quale il diritto può essere fatto valere, il
quale dev’essere individuato in base all’interpretazione del contratto ed alla valutazione dei fatti; la sentenza impugnata non ha censurato l’interpretazione della
clausola contrattuale fornita dal lodo arbitrale, ma ha accertato direttamente la
violazione di detta clausola, ritenendo che esso ricorrente avesse percepito la portata pregiudizievole di determinati accadimenti in una certa data, in tal modo
compiendo una valutazione di merito.
5. — Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 829, secondo comma, cod. proc. civ. e dell’art. 1375 cod. civ.,
nonché l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione circa un punto deci-

NRG 3963-08 e 5895-08 Cons ConSud Costruzioni-RFI Spa – Pag. 6

tre a non avere valore di legge, non potevano assumere rilievo nel caso in esame,

sivo della controversia, rilevando che la sentenza impugnata non ha spiegato le
ragioni per cui ha ritenuto contraria all’obbligo di buona fede nell’esecuzione del
contratto l’avvenuta formalizzazione delle riserve soltanto all’atto dell’interruzione

go, oltre a tradursi in una valutazione di puro fatto, si pone in contraddizione con
l’accertamento, risultante dal lodo e non impugnato, che le Ferrovie avevano violato l’obbligo di comportarsi secondo correttezza e lealtà, avendo ingenerato nel
concessionario, attraverso le trattative a lungo condotte per la stipulazione di ulteriori atti integrativi, un legittimo affidamento in ordine all’esecuzione di lavori per
un ingentissimo importo. In ogni caso, la Corte di merito non ha considerato che,
avendo le parti operato costantemente nella prospettiva dell’esecuzione dell’intera
opera, la mancata formulazione delle riserve trovava giustificazione nell’aspettativa dell’avvio di nuovi lavori, che avrebbero consentito il recupero degli oneri derivanti dal mantenimento dell’oneroso apparato produttivo predisposto da esso ricorrente, in tal modo escludendo l’interesse a contestare ritardi e spese.
6. — Le predette censure devono essere esaminate congiuntamente, riguardando tutte la nullità del lodo per violazione del principio di buona fede nell’esecuzione del contratto, dichiarata dalla Corte di merito in relazione all’inosservanza
delle regole che disciplinano l’iscrizione delle riserve nei contratti di appalto pubblico.
Non può condividersi, in proposito, la tesi sostenuta dal ricorrente, secondo
cui la sentenza impugnata avrebbe assunto tali regole come parametro di valutazione della correttezza giuridica della decisione adottata dagli arbitri, trascurandone il valore esclusivamente negoziale, che avrebbe impedito di farne valere la violazione ai sensi dell’art. 829, secondo comma, cod. civ., e procedendo, attraverso

NRG 3963-08 e 5895-08 Cons ConSud Costruzioni-RFI Spa – Pag. 7

del rapporto da parte della concedente. L’affermata violazione del predetto obbli-

la comparazione tra le stesse e la condotta tenuta dalle parti, ad un riesame del
merito della controversia, non consentito in sede d’impugnazione del lodo arbitrale. E’ vero, infatti, che la disciplina delle riserve dettata dall’art. 14 del capitolato

Ferrovie dello Stato, approvato il 3 maggio ed il 14 luglio 1922 (c.d. capitolato
ELF), e dall’art. 41 del capitolato generale amministrativo di appalto delle opere
dell’Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, approvato il 9 aprile 1909, non
ha valore di legge, essendo obbligatoria soltanto per gli organi dell’Ente Ferrovie
(ed in seguito per quelli della società ad esso succeduta), tenuti ad adottarla nella
stipulazione dei contratti, e trovando applicazione a questi ultimi soltanto per effetto del rinvio che ad essa abbiano fatto le parti con apposita clausola. La natura
negoziale di tale disciplina non è stata peraltro negata o trascurata dalla sentenza
impugnata, la quale, nel riferire il primo motivo d’impugnazione, ha dato espressamente atto che esso era volto a censurare il lodo arbitrale, nella parte in cui aveva escluso la decadenza del Consorzio dalla pretesa al risarcimento degli oneri
connessi al maggior tempo impiegato nell’esecuzione dei lavori, per violazione da
un lato delle norme che disciplinano l’interpretazione dei contratti, e dall’altro degli artt. 1175 e 1375 cod. civ., osservando che sotto il secondo profilo le Ferrovie
avevano inteso censurare il riconoscimento della buona fede del Consorzio, in relazione ai principi generali che disciplinano le riserve in materia di opere pubbliche. Gli arbitri, infatti, pur rilevando che le riserve erano state formulate soltanto a
seguito della comunicazione della volontà dell’Ente di non procedere all’affidamento di ulteriori opere, avevano escluso la decadenza del Consorzio, attribuendo
carattere continuativo al fatto dannoso e ritenendo conforme a buona fede la condotta del concessionario, il quale, avendo confidato nell’assegnazione di nuovi la-

NRG 3963-08 e 5895-08 Cons ConSud Costruzioni-RII Spa – Pag. 8

per l’esecuzione dei lavori e delle forniture per conto dell’Amministrazione delle

vori per il recupero degli oneri derivanti dal ritardo nell’esecuzione di quelli già
affidati, aveva fatto valere le proprie pretese non appena, con il venir meno di tale
aspettativa, si erano manifestate pienamente le conseguenze pregiudizievoli del

dei fatti compiuta dagli arbitri e non contestata, la Corte di merito ha precisato espressamente che nella specie l’onere della tempestiva formulazione della riserva
non era imposto da leggi o regolamenti, ma aveva genesi ed efficacia contrattuale,
ed ha ravvisato Perror in judicando commesso dagli arbitri non già nell’errata applicazione delle norme dei capitolati, neppure dedotta dalla società attrice, ma nella violazione dell’art. 1375 cod. civ., consumata attraverso la valorizzazione di un
comportamento che, in quanto idoneo ad evidenziare un ripensamento del Consorzio in ordine alla possibilità di compensare o attenuare le conseguenze dannose
del ritardo, già prodottesi da tempo e pienamente apprezzabili, non poteva ritenersi conforme all’obbligo di buona fede nell’esecuzione del contratto. Le norme dei
capitolati non sono state pertanto assunte direttamente come parametro ai fini della verifica della correttezza giuridica della decisione arbitrale, la cui conformità
alle regole di diritto è stata invece rapportata al principio di buona fede, adottando
come criterio di valutazione della condotta delle parti i principi ordinariamente
applicati in materia di appalti pubblici.
La questione di diritto sottoposta all’esame degli arbitri consisteva infatti nello stabilire se la riserva formulata dal Consorzio a seguito dell’interruzione del
rapporto fosse idonea ad impedire la decadenza dalla pretesa risarcitoria, e per risolverla gli arbitri avevano fatto ricorso al principio, costantemente ribadito dalla
giurisprudenza e condiviso anche dalla dottrina, secondo cui, in adempimento dell’obbligo di comportarsi secondo buona fede nell’esecuzione del contratto, l’appal-

NRG 3963-08 e 5895-08 Cons ConSud Costruzioni-RFI Spa – Pag. 9

predetto ritardo. Nel dissentire da tale impostazione, sulla base della ricostruzione

ifie_glott
,1171* 4
’44dZg'”‘ke’llP

tatore, in presenza di fatti produttivi di maggiori oneri ed esborsi aventi carattere
continuativo, è tenuto ad iscrivere la riserva nel momento in cui sia in grado di
percepirne, con l’ordinaria diligenza, la potenziale incidenza economica, salvo poi

cessive registrazioni o, nel caso in cui la puntuale determinazione del quantum
non sia ancora possibile, in sede di chiusura del conto finale (cfr. ex plurimis,
Cass., Sez. Cass., Sez. I, 10 agosto 2007, n. 17630; 6 novembre 2006, n. 23670;
19 marzo 2004, n. 5540). Il riferimento a tale principio chiama immediatamente in
causa il canone della buona fede, la cui applicazione, contestata dalla società attrice, è stata sottoposta a controllo dalla Corte d’Appello, sotto il profilo della correttezza giuridica, alla stregua dei principi generali elaborati dalla giurisprudenza e
dalla dottrina con riguardo agli appalti pubblici, il cui richiamo appare inevitabile
in subieeta materia, in quanto gli stessi, individuando sulla base di una vasta casistica la portata degli obblighi gravanti su ciascun contraente nelle diverse fasi di
svolgimento del rapporto, concorrono a delineare modelli di condotta cui le parti
devono uniformarsi a tutela della sfera d’interessi della controparte, consentendo
in tal modo di riempire di contenuto le clausole generali enunciate dal codice civile in materia contrattuale. A questa logica di salvaguardia risponde d’altronde lo
stesso istituto della riserva, al quale è assegnata la triplice funzione, ripetutamente
evidenziata dalla giurisprudenza di legittimità, di consentire all’amministrazione
committente la verifica dei fatti suscettibili di produrre un incremento delle spese
previste con l’immediatezza che ne rende più sicuro e meno dispendioso l’accertamento, di assicurare la continua evidenza delle spese dell’opera, in relazione alla
corretta utilizzazione ed eventuale integrazione dei mezzi finanziari all’uopo predisposti, e di mettere l’amministrazione in grado di adottare tempestivamente altre

NRG 3963-08 e 5895-08 Cons ConSud Costruzioni-RH Spa – Pag. 10

a precisare l’esatto ammontare del compenso o dell’indennità richiesta nelle suc-

possibili determinazioni, in armonia con il bilancio pubblico, fino ad esercitare la
potestà di risoluzione unilaterale del contratto (cfr. Cass., Sez. I, 7 luglio 2011, n.
15013; 17 marzo 2009, n. 6443; 3 marzo 2006, n. 4702).

avendo condiviso la qualificazione del ritardo nell’esecuzione dei lavori quale fatto dannoso a carattere continuativo, ha proceduto alla valutazione della correttezza
giuridica del lodo, in riferimento all’applicazione del canone della buona fede
compiuta dagli arbitri ai fini dell’esclusione della decadenza del Consorzio dalla
pretesa risarcitoria. Tale apprezzamento, sollecitato dalla società attrice con il
primo motivo d’impugnazione, non poteva ritenersi estraneo all’oggetto del giudizio, non attenendo al merito della controversia, ma all’osservanza delle regole di
diritto che disciplinano la condotta delle parti, in relazione alle modalità ed ai
tempi previsti per la formulazione della pretesa: nella valutazione della tempestività delle riserve, occorre infatti distinguere l’individuazione dell’esatto momento
in cui l’appaltatore ne ha effettuato l’iscrizione nel registro di contabilità, che costituisce un accertamento di fatto, dalla verifica della riconducibilità di tale momento all’ambito temporale normativamente stabilito, la quale, consistendo in un
giudizio sul fatto da compiersi alla stregua della disciplina legale, implica l’applicazione di regole di diritto la cui inosservanza è deducibile, ai sensi dell’art. 829,
secondo comma, cod. proc. civ., come motivo di nullità del lodo arbitrale (cfr.
Cass., Sez. I, 4 settembre 2012, n. 14773; 16 agosto 2005, n. 16958; 6 dicembre
2000, n. 15485). Nel verificare la corretta applicazione delle predette regole, individuate dalla società attrice nel principio di buona fede enunciato dall’art. 1375
cod. civ., la sentenza impugnata non ha affatto travalicato l’ambito dei poteri spettanti alla corte d’appello nel giudizio d’impugnazione del lodo, avendo tenuta fer-

NRG 3963-08 e 5895-08 Cons ConSud Costruzioni-RH Spa – Pag. I I

6.1. — Non merita pertanto censura la sentenza impugnata, nella parte in cui,

ma la ricostruzione dei fatti compiuta dagli arbitri, ma avendo ritenuto non condivisibile il giudizio dagli stessi espresso in ordine alla correttezza del comportamento del concessionario. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, tale

base dell’accertamento di fatto contenuto nel lodo impugnato, che la formulazione
della riserva costituiva l’effetto di un giudizio retrospettivo negativo circa la decisione di non far valere a tempo debito la pretesa risarcitoria, tale da far ritenere intollerabile, alla stregua di una nuova e diversa valutazione della strategia aziendale, il pregiudizio che in precedenza il Consorzio aveva scelto di tollerare. L’affermata contrarietà di tale ripensamento all’obbligo di buona fede gravante sul concessionario si pone d’altronde in linea con la già segnalata funzione delle riserve
nei contratti di appalto pubblico, la quale, presupponendo che le pretese dell’appaltatore siano rese note alla stazione appaltante entro un breve termine, sì da consentire un’immediata verifica dei fatti che ne costituiscono il fondamento ed una
pronta valutazione degli oneri che ne conseguono, esclude l’ammissibilità di ripensamenti successivi, a meno che gli stessi non si traducano nella rinuncia alle
pretese precedentemente avanzate.
6.2. — Quanto poi al richiamo della sentenza impugnata all’art. 2935 cod.
civ., deve escludersi che la mancanza di una specifica indicazione di tale disposizione tra quelle invocate a sostegno dell’impugnazione del lodo impedisse alla
Corte di merito di farne applicazione: se è vero, infatti, che l’impugnazione del lodo arbitrale per inosservanza delle regole di diritto, dando luogo ad un giudizio di
legittimità assimilabile a quello spettante a questa Corte nel caso in cui venga dedotta la violazione o la falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360,
primo comma, n. 3 cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. I, 27 febbraio 2008, n. 20468;

NRG 3963-08 e 5895-08 Cons ConSud Costruzioni-RF1 Spa – Pag. 12

dissenso risulta tutt’altro che immotivato, avendo la Corte osservato, proprio sulla

11 ottobre 2006, n. 21802), postula un’interpretazione rigorosa del requisito della
specificità dei motivi, in coerenza con la configurazione del rimedio quale mezzo
d’impugnazione a critica vincolata (cfr. Cass., Sez. lav., 23 dicembre 2004, n.

però che ciò non impone una specifica indicazione delle disposizioni di legge asseritamente violate, essendo sufficiente che dall’illustrazione dei motivi sia possibile ricavare la norma giuridica di cui si denuncia la disapplicazione o l’erronea
applicazione o del principio di diritto leso dalla decisione arbitrale (cfr. Cass., Sez.
I, 20 febbraio 2004, n. 3383; 16 giugno 1997, n. 5370). Nella specie, il riferimento
all’art. 2935 cod. civ. doveva ritenersi implicito nella stessa questione di diritto
sollevata dalla società attrice, che, avendo ad oggetto la decadenza del concessionario dalla pretesa risarcitoria, presupponeva necessariamente l’individuazione del

dies a quo del relativo termine, identificabile nel momento in cui la pretesa avrebbe potuto essere fatta valere. Nell’escludere che la decorrenza del termine potesse
essere ancorata alla comunicazione della volontà delle Ferrovie di non dar corso
ad ulteriori opere, la Corte di merito non ha affatto espresso un apprezzamento di
merito, ma si è limitata a sindacare la correttezza giuridica della decisione adottata, in tal modo mantenendosi nei limiti dei poteri ad essa spettanti nella fase rescindente del giudizio; soltanto nell’ambito della fase rescissoria conseguente all’annullamento della predetta decisione essa ha proceduto alla rinnovazione dell’accertamento di fatto compiuto dagli arbitri, individuando il dies a quo nel momento della ripresa dei lavori a seguito delle sospensioni intervenute nel corso del
rapporto.
6.3. — Quest’ultima affermazione non si pone affatto in contrasto con l’accertamento della responsabilità delle Ferrovie per il fallimento delle trattative intese

NRG 3963-08 e 5895-08 Cons ConSud Costruzioni-RF1 Spa – Pag. 13

23900; Cass., Sez. I, 8 aprile 2004, n. 6931; 8 luglio 1996, n. 6194), è anche vero

all’affidamento di ulteriori opere, risultante dal lodo e non impugnato dalla società
attrice, dovendosi condividere in proposito il rilievo della Corte di merito, secondo cui il venir meno dell’aspettativa inerente all’affidamento dei predetti lavori co-

ritardo nella realizzazione delle opere già affidate, e quindi inidoneo a giustificare
la tardiva formulazione della riserva, indipendentemente dalla contrarietà alla
buona fede del comportamento tenuto dal concedente ai fini della stipulazione di
ulteriori atti integrativi, che aveva condotto gli arbitri a dichiararne la responsabilità precontrattuale. Non appare dunque pertinente neppure l’insistenza del Consorzio sull’assunto che era stata proprio la predetta aspettativa ad indurlo ad astenersi dal far valere la pretesa risarcitoria, trattandosi di un elemento che non poteva assumere alcun rilievo ai fini dell’adempimento dell’onere di formulare tempestivamente la riserva, la cui iscrizione nel registro di contabilità, in quanto prevista
a tutela dell’interesse della concedente e non già del concessionario, non poteva
ritenersi in alcun modo influenzata dallo stato soggettivo di quest’ultimo o da sue
valutazioni di convenienza, riferiti oltretutto all’instaurazione di un rapporto distinto ed ulteriore rispetto a quello già in atto.
7. — Con il primo motivo del ricorso incidentale, la controricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 829, secondo comma, cod. proc.
civ. e degli artt. 1175, 1362, 1367 e 1375 cod. civ., sostenendo che, nel confermare la decisione degli arbitri, nella parte in cui aveva escluso la decadenza del Consorzio dal diritto al risarcimento degli oneri derivanti dalla protrazione del vincolo
delle fideiussioni, la Corte di merito ha condiviso un’interpretazione che svuota di
ogni significato le norme dei capitolati, facendo venir meno il carattere vincolante
del contratto. Negando che il termine per l’iscrizione della relativa riserva decor-

NRG 3963-08 e 5895-08 Cons ConSud Costruzioni-RF1 Spa – Pag. 14

stituiva un fatto di per sé estraneo alla valutazione del pregiudizio derivante dal

41AII■
• ,1011;?
kg54’12,p
\

resse dal verificarsi delle circostanze che avevano inciso sui tempi di esecuzione
delle prestazioni, la sentenza impugnata non ha considerato che, anche in presenza
di fatti continuativi o di riserve di carattere generale, l’iscrizione non può aver

do essere effettuata non appena l’impresa, conformemente a diligenza e buona fede, sia in grado di apprezzare l’incidenza onerosa dei predetti fatti.
7.1. — Il motivo è infondato.
Le medesime considerazioni che fanno apparire meritevole di condivisione
l’affermazione secondo cui era contrario a buona fede il differimento dell’iscrizione della riserva riguardante il risarcimento degli oneri per il ritardo nell’esecuzione dei lavori giustificano infatti l’apprezzamento positivo espresso dalla Corte di
merito in ordine all’esclusione della decadenza del Consorzio dalla pretesa al rimborso degli oneri sostenuti per la protrazione del vincolo delle fideiussioni. In
proposito, risulta infatti dalla sentenza impugnata che gli arbitri hanno fatto riferimento alla nozione di riserva a carattere generale, anch’essa elaborata dalla giurisprudenza e dalla dottrina in materia di appalti pubblici, e riguardante quegli oneri o esborsi che non si riferiscono a partite di lavori riportate nel registro di contabilità né dalle stesse implicate, ma al complesso dei lavori unitariamente considerati, in tal modo investendo l’intero andamento del rapporto. L’incidenza economica di tali oneri non è valutabile in relazione a singoli eventi suscettibili di ritardare l’esecuzione dei lavori o di alterarne il programma, ma solo prendendo in
considerazione l’intero svolgimento del rapporto, dalla consegna dei lavori fino
alla redazione del conto finale, il quale si configura pertanto come la sede naturale
per l’iscrizione della relativa riserva, non potendo trovare applicazione il principio,
enunciato con riguardo alle pretese derivanti da fatti continuativi, secondo cui la

NRG 3963-08 e 5895-08 Cons ConSud Costruzioni-RFI Spa – Pag. 15

luogo a distanza di anni dall’epoca in cui le prestazioni sono state eseguite, doven-

buona fede esige che le stesse vengano portate a conoscenza del committente non
appena divenga apprezzabile la portata pregiudizievole dell’evento. E’ in quest’ottica che dev’essere valutato anche l’adempimento dell’onere della riserva con rife-

tempi di realizzazione delle opere ed al conseguente ritardo nel collaudo, la cui effettuazione, in alternativa alla scadenza del relativo termine, segna, ai sensi dell’art. 5 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, il limite temporale per la liberazione
delle garanzie. I maggiori oneri derivanti dalla posticipazione di tale liberazione
non incidono infatti sulle sole partite dei lavori ai quali si riferiscono le ritenute a
garanzia in sostituzione delle quali le fideiussioni sono state rilasciate, ma anche
sull’opera complessivamente intesa, nella misura in cui la garanzia può essere prestata anche in sostituzione della cauzione definitiva, ed i premi dovuti dall’appaltatore per il loro rilascio, in quanto commisurati non solo al valore ma anche alla
durata della garanzia, concorrono a far lievitare i costi dell’intero appalto, in una
misura che può essere pienamente apprezzata soltanto al momento della cessazione del rapporto.
8. — Con il secondo motivo, la controricorrente denuncia la violazione e la
falsa applicazione dell’art. 829, secondo comma, cod. proc. civ. e degli artt. 2707 e
2709 cod. civ., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto attinente al merito il motivo d’impugnazione da essa proposto in ordine alla sussistenza degli oneri derivanti dalla protrazione del vincolo delle fideiussioni. Premesso di aver prodotto nel procedimento arbitrale i bilanci del Consorzio, dai quali non risultavano i predetti costi, sostiene che, contrariamente a quanto affermato
dal collegio arbitrale, la contabilizzazione degli stessi non poteva ritenersi rimessa
alla discrezionalità degli amministratori, il cui prudente apprezzamento avrebbe

NRG 3963-08 e 5895-08 Cons ConSud Costruzioni-RH Spa – Pag. 16

rimento al ritardo nello svincolo delle fideiussioni conseguente alla dilatazione dei

potuto riguardare al più la determinazione della quota dei crediti contenziosi da
iscrivere all’attivo.
9. — Con il terzo motivo, la controricorrente denuncia la violazione e la falsa

2702 e ss. cod. civ., affermando che, nel ritenere attinente al merito anche la censura da essa sollevata in ordine alla liquidazione degli oneri derivanti dalla protrazione del vincolo delle fideiussioni, effettuata dal collegio arbitrale sulla base di
un semplice prospetto contabile prodotto dal Consorzio, la Corte di merito non ha
considerato che tale documento, contestato già in sede arbitrale, era privo di efficacia probatoria, non costituendo neppure una scrittura privata, in quanto proveniente dalla stessa parte che lo aveva prodotto.
10. — I motivi sono entrambi inammissibili.
La determinazione dell’efficacia probatoria della scrittura privata, che ai sensi
dell’art. 2702 cit. fa piena prova soltanto della provenienza delle dichiarazioni in
essa contenute da chi l’ha sottoscritta, così come quella delle scritture contabili
delle imprese soggette a registrazione, che ai sensi dell’art. 2709 cit. fanno prova
contro l’imprenditore, attiene infatti alla valutazione dei mezzi di prova acquisiti
nel corso del procedimento, negozialmente rimessa dalle parti alla competenza
degli arbitri, e non può quindi essere contestata mediante l’impugnazione del lodo
per nullità, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione, deducibile, ai sensi
dell’art. 829 n. 5 cod. proc. civ., in relazione all’art. 823 n. 3, soltanto nell’ipotesi,
nella specie neppure prospettata, in cui la motivazione manchi del tutto o sia a tal
punto carente da non consentire di ricostruire l’iter logico seguito dagli arbitri e di
comprendere la ratio della decisione dagli stessi adottata (cfr. Cass., Sez. Un., 8
ottobre 2008, n. 24785; Cass., Sez. I, 10 luglio 2013, n. 17097; 24 giugno 2011, n.

NRC, 3963-08 e 5895-08 Cons ConSud Costruzioni-RFI Spa – Pag. 17

applicazione dell’art. 829, secondo comma, cod. proc. civ. e degli artt. 2697 e

13968; 28 giugno 2006, n. 4397).
11. — Entrambi i ricorsi vanno pertanto rigettati, con la conseguente dichiarazione dell’integrale compensazione delle spese processuali tra le parti, avuto ri-

P . Q .M
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale, e dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2013, nella camera di consiglio della
Prima Sezione Civile

guardo alla reciproca soccombenza.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA