Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6017 del 12/03/2010

Cassazione civile sez. I, 12/03/2010, (ud. 13/11/2009, dep. 12/03/2010), n.6017

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.A. (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARRA ALFONSO LUIGI,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il

24/03/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

13/11/2009 dal Consigliere Dott. GIANCOLA Maria Cristina;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 12.07.2006, P.A. adiva la Corte di appello di Napoli chiedendo che la Presidenza del Consiglio dei Ministri fosse condannata a corrispondergli l’equa riparazione prevista dalla L. n. 89 del 2001 per la violazione dell’art. 6, sul “Diritto ad un processo equo”, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e della, liberta’ fondamentali, ratificata e resa esecutiva con la L. 4 agosto 1955, n. 848. Con decreto dei 6.12.2006 – 24.03.2007, l’adita Corte di appello, nel contraddittorio delle parti, condannava la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore dell’istante della somma di Euro 4.375,00, quale indennizzo del danno non patrimoniale, compensando integralmente le spese processuali in ragione della mancata opposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La Corte osservava e riteneva, tra l’altro:

– che il P. aveva chiesto l’equa riparazione del danno subito per effetto dell’irragionevole durata del processo amministrativo ancora pendente in primo grado, da lui introdotto dinanzi al TAR Campania, con ricorso depositato il 23.02.1998;

– che detto processo amministrativo, non particolarmente complesso, avrebbe dovuto essere definito in tempo non superiore ad anni 3 e, quindi, entro il 23.02.2001;

– che per il periodo d’irragionevole ritardo di definizione, l’indennizzo da limitare al danno morale, poteva essere equitativamente liquidato all’attualita’ in misura pari ad Euro 750,00 ad anno di ritardo, attesa la mancata presentazione di istanze di prelievo e, dunque di attivita’ sollecitatorie.

Avverso questo decreto il P. ha proposto ricorso per Cassazione, notificato il 3.03.2008. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha resistito con controricorso notificato il 9.04.2008.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Riassuntivamente ed in sintesi, con il ricorso il P. denuncia violazioni di legge e vizi motivazionali e chiede l’annullamento del decreto impugnato, in applicazione delle rubricate disposizioni normative e dei relativi principi giurisprudenziali anche sovranazionali, riferiti sia (motivi da 1 a 6) ai criteri di liquidazione del danno morale, che assume essergli dovuto nella misura di Euro 125,00 per ciascuno dei mesi di protrazione del processo, con integrazione del bonus di Euro 2.000,00, e sia (motivi da 7 a 11) alla statuizione di compensazione delle spese, in luogo della condanna dell’Amministrazione soccombente.

Manifestamente infondate risultano le censure afferenti:

– la necessita’ di correlare l’indennizzo alla durata dell’intero processo, posto che la legge nazionale (L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, lett. a), con una chiara scelta di tecnica liquidatoria non incoerente con le finalita’ sottese all’art. 6 della CEDU, impone di riferire il ristoro al solo periodo di durata eccedente il ragionevole (cfr. tra le altre, Cass. 200508568; 200608714;

200723844).

– la determinazione in via equitativa del dovuto in Euro 750,00, senza maggiorazioni, per ciascun anno d’incongruo ritardo, dal momento che il lieve discostamento peggiorativo dai parametri minimi di quantificazione della riparazione del danno non patrimoniale, applicati in casi simili dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo, parametri oscillanti tra Euro 1.000,00 e 1.500,00 ad anno, e’ stato congruamente e logicamente argomentato (tra le numerose altre, cfr.

Cass. 200704845), e che l’incrementabilita’ con bonus di Euro 2.000,00, presuppone casi di particolare gravita’ del danno in relazione alla posta in gioco, nella specie non evincibile (in tema cfr Cass. 20086808; 200917684).

Fondata e’, invece, la censura inerente al regime delle spese processuali del giudizio di merito.

Nei processi davanti ai giudici nazionali, ivi compresi quelli di equa riparazione per irragionevole durata del processo, il regime delle spese di lite deve seguire le regole legali previste dalla legge italiana (in tema, cfr. Cass. 200318204; 200423789; 200714053), secondo le quali rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito disporne anche nel caso di soccombenza di una parte, la compensazione, in tutto o in parte, “per giusti motivi”, ma sulla base di un adeguato supporto motivazionale. Nella specie la statuizione e’ stata motivata dal rilievo della mancata opposizione dell’amministrazione convenuta, ragione non idonea a giustificare l’adottata regolazione delle spese. L’obbligo del rimborso delle spese processuali si fonda, infatti, sul principio di causalita’, di cui la soccombenza costituisce solo un elemento rivelatore, e risponde all’esigenza di ristorare la parte vittoriosa dagli oneri inerenti al dispendio di attivita’ processuale cui e’ stata costretta, sicche’ l’Amministrazione non puo’ essere esentata dall’onere delle spese sostenute dal ricorrente per l’esercizio processuale del suo diritto all’equa riparazione ex L. n. 89 del 2001, dal momento che e’ pur sempre da una colpa organizzativa dell’apparato statale che e’ dipesa la necessita’ per il privato di ricorrere al giudice per il soddisfacimento del suo diritto, non altrimenti conseguibile. Accolta, dunque, la censura in questione, sulle esposte premesse ben puo’ procedersi con riguardo soltanto alla statuizione inerente al regime delle spese del giudizio di merito alla cassazione dell’impugnato decreto e, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., alla riliquidazione di tali spese, previa loro compensazione per 1/2 in considerazione dell’esito del giudizio, riliquidazione attuata secondo gli importi indicati in dispositivo, in relazione ad attivita’ necessariamente compiute ed in base ai vigenti criteri tariffari fissati per processo svoltosi innanzi alla Corte di appello. L’esito del ricorso giustifica la compensazione nella misura di 2/3 delle spese del giudizio di legittimita’, e la condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento della residua parte, liquidata come in dispositivo. Spese distratte.

P.Q.M.

Accoglie nei limiti di cui in motivazione il ricorso del P. cassa in parte qua il decreto impugnato e, decidendo nel merito, compensa per meta’ le spese del giudizio di merito, e liquida la residua parte in complessivi Euro 575,00 (di cui Euro 25,00 per esborsi ed Euro 190,00 per diritti), oltre alle spese generali ed agli accessori di legge, condannando la Presidenza del Consiglio dei Ministri al relativo pagamento in favore del ricorrente. Compensa, inoltre, nella misura di 2/3 le spese del giudizio di legittimita’ e condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore del ricorrente della residua parte, che liquida in complessivi Euro 367,00 (di cui Euro 333,00 per onorari), oltre alle spese generali ed agli accessori di legge, spese tutte da distarsi in favore in favore dell’Avv.to A. L. Marra antistatario.

Cosi’ deciso in Roma, il 13 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA