Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6017 del 04/03/2021

Cassazione civile sez. I, 04/03/2021, (ud. 17/02/2021, dep. 04/03/2021), n.6017

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. ARIOLLI Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 13656/2019 proposto da:

S.M.A., elettivamente domiciliato presso lo studio

dell’Avv. Giovanni Villari, del foro di Messina

(avvgiovannivillari.cnfpec.it) che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto n. 4847/2019 del Tribunale di Messina;

udita la relazione della causa svolta all’udienza camerale del

17/2/2021 dal consigliere relatore Dott. Giovanni Ariolli;

letta la requisitoria del P.G., il quale ha chiesto dichiararsi

l’inammissibilità del ricorso ovvero il rinvio a nuovo ruolo in

attesa della decisione della S.U. sul contrasto relativo alla

mancata certificazione della data di rilascio della procura.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. S.M.A., cittadino del (OMISSIS), ricorre per cassazione avverso il Decreto n. 4847 del 2019, del Tribunale di Messina, con cui è stato rigettato il ricorso avverso la decisione con la quale la commissione territoriale di Palermo aveva rigettato la sua domanda di protezione internazionale ed umanitaria.

2. Svolgendo quattro motivi chiede l’annullamento del decreto impugnato.

2.1. Con il primo motivo deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. b) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1-bis, nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Si sostiene che il decreto impugnato sia stato emanato omettendo qualsiasi motivazione in merito alla sussumibilità della situazione personale del ricorrente nella previsione di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. b) e che il Tribunale abbia motivato omettendo di valutare fatti e circostanze decisive ai fini del decidere, così come invece previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1-bis.

2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Il giudice di primo grado avrebbe omesso qualsiasi valutazione dell’esistenza della rilevanza del soggiorno in Libia, Paese in cui il ricorrente è transitato e in cui si è aggravata la probabilità di restare vittima di un grave danno.

2.3. Con il terzo motivo deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. b). Si lamenta che il Tribunale avrebbe omesso qualsiasi valutazione della documentazione versata in atti dal ricorrente.

2.4. Con il quarto motivo lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6. Il provvedimento impugnato non avrebbe valutato la condizione di personale vulnerabilità del ricorrente e non avrebbe compiuto il necessario giudizio comparativo tra la sua situazione di partenza in Bangladesh e l’attuale livello di integrazione in Italia.

3. Il Ministero dell’Interno non si è costituito ed ha depositato nota al fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione ex art. 370 c.p.c..

4. Tanto premesso, ritiene il Collegio che il ricorso sia inammissibile.

4.1. Il primo motivo in tema di protezione sussidiaria – ipotesi di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) – è manifestamente infondato. Orbene, tale deduzione, che muove dall’esistenza di un pregiudizio che trae origine da una vicenda essenzialmente privata (vittima di usura ad opera dei cugini per un prestito concesso al di lui padre), è comunque estranea al paradigma della protezione internazionale. Questa, infatti, non è accordabile quale rimedio al pericolo di offese provenienti da un privato e non dallo Stato o da un’organizzazione collettiva che ne surroghi il potere, a danno di un soggetto la cui unica vulnerabilità consisterebbe nella carenza di appoggi familiari e/o amicali, atteso che i c.d. soggetti non statuali possono considerarsi responsabili della persecuzione o del danno grave solo ove lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possano o non vogliano fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi, evenienza, quest’ultima, motivatamente esclusa dal provvedimento impugnato, considerato che le asserite minacce ricevute dagli usurai, ancorchè non contrastate efficacemente dalla pubblica autorità, non rientrano nelle ipotesi contemplate dalla disposizione censurata (ex multis, Cass., sent. n. 23796/2020; Cass., ord. n. 23281/2020). Ne residua, a livello di allegazione, una domanda di giustizia asseritamente inevasa, la quale non è essa stessa una persecuzione o un danno grave, ma – come palesato dalla piana esegesi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, lett. c) – è il presupposto della protezione internazionale, che spetta solo se ed in quanto lo Stato di provenienza non possa o non voglia fornire tutela, ai sensi dell’art. 6, comma 2, stesso D.Lgs., contro una persecuzione o un danno grave. Ne deriva che va esclusa la protezione internazionale individualizzata.

4.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato e generico. Il Tribunale infatti, lungi dall’aver omesso di confrontarsi con l’allegazione del ricorrente relativa al rilievo del periodo trascorso in Libia prima di giungere in Italia, ha invece esaminato la vicenda (vedi penultima pagina del decreto) e con congrua motivazione ne ha escluso la rilevanza, sul rilievo dell’assenza in quel Paese di un nuovo approdo esistenziale. Secondo la giurisprudenza di questa Corte infatti l’allegazione da parte del richiedente che in un paese di transito (quale la Libia nel caso di specie) si consumi un’ampia violazione dei diritti umani, senza evidenziare quale connessione vi sia tra il transito attraverso quel paese ed il contenuto della domanda, costituisce circostanza irrilevante ai fini della decisione, perchè l’indagine del rischio persecutorio o del danno grave in caso di rimpatrio va effettuata con riferimento al paese di origine o alla dimora abituale ove si tratti di un apolide (Cass., ord. n. 2952/2021; n. 31676/2018; n. 18989/2020).

4.3.-4.4. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso – i quali possono trattarsi unitariamente in quanto relativi alla protezione umanitaria – sono inammissibili poichè del tutto generici. Il ricorrente, infatti, omette di specificare in cosa sarebbe consistito il percorso di realizzazione ed emancipazione personale in Italia che gli sarebbe precluso con il rimpatrio nel Paese di origine e la rilevanza ai detti fini della dichiarazione del “CAS” R.. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l’onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie entrambi i motivi sono inammissibili perchè privi di tali requisiti, in quanto, a fronte di una motivazione del decreto impugnato ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

5. In conclusione va dichiarata l’inammissibilità del ricorso. Nulla per le spese stante la mancata costituzione del Ministero intimato.

6. Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all’orientamento espresso da questa Corte con la sentenza n. 9660/2019.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2021

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