Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6016 del 23/02/2022

Cassazione civile sez. I, 23/02/2022, (ud. 24/11/2021, dep. 23/02/2022), n.6016

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 18507/2019 proposto da:

J.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via Taranto, 90

presso lo studio dell’Avvocato Luciano Natale Vinci, e rappresentato

e difeso dall’Avvocato Giuseppe Mariani, per procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., domiciliato per

legge presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei

Portoghesi, 12 e rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale

dello Stato;

– controricorrente –

nonché

Prefetto della Provincia di Bolzano, Questura di Bolzano;

– intimato –

avverso l’ordinanza del Giudice di Pace di Bolzano, depositata il

03/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/11/2021 dal Cons. Dott. Laura Scalia.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Giudice di Pace di Bolzano, con l’ordinanza in epigrafe indicata, ha rigettato il ricorso proposto da J.A., cittadino macedone, avverso il decreto di espulsione emesso dal Questore di Bolzano in data 12 febbraio 2019. Il Giudice di pace rilevava l’infruttuoso decorso del termine per impugnare il provvedimento della Commissione territoriale di diniego della protezione internazionale ed ha formulato un giudizio positivo di prognosi di pericolosità sociale del ricorrente che aveva riportato molteplici condanne penali, l’ultima delle quali irrevocabile il 18 aprile 2012 per il reato di cessione illecita di sostanze stupefacenti in forma continuata, ed era stato attinto da decreto di espulsione perché appartenente, viste le condanne penali, alla categoria di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 1 sostituito dalla L. n. 159 del 2011, art. 1 e da avviso orale il 15 luglio 2015 non impugnato.

2. J.A. ricorre per la cassazione dell’indicata ordinanza con unico motivo, illustrato da memoria.

Resiste con controricorso il Ministero dell’interno.

Per ordinanza interlocutoria n. 18012 del 2021, questa Prima sezione ha disposto il rinnovo della notifica del ricorso al Prefetto di Bolzano presso il suo ufficio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con unico articolato motivo il ricorrente fa valere la violazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della L. n. 241 del 1990, art. 3 e dell’art. 24 Cost..

Il provvedimento espulsivo, di carattere sanzionatorio, era privo di motivazione ed il giudizio ivi formulato sulla pericolosità sociale presunta, di carattere prognostico, tale da portare all’applicazione delle misure di prevenzione di cui alla L. n. 161 del 2017 in modo non rispettoso della sentenza della Grande Camera di Strasburgo De Tommaso /c. Italia.

La pericolosità semplice, quale era quella contestata al ricorrente, con riferimento alle categorie previste dal D.Lgs. n. 159 del 2011, lett. a) e b) e delle prescrizioni imposte, era violativa dell’art. 2 del Protocollo n. 4 della Cedu per mancanza di prevedibilità.

Il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 10 bis, comma 6, prevede una causa di improcedibilità speciale dell’espulsione là dove venga proposta una domanda di protezione internazionale.

Sino alla comunicazione del provvedimento sulla richiesta di concessione di protezione internazionale non poteva essere adottato alcun provvedimento di espulsione.

2. Il ricorso è inammissibile perché di diretta rivalutazione del fatto, perché non autosufficiente e generico.

2.1. La censura di mancanza di motivazione con denunciata violazione delle norme che, ex L. n. 241 del 1990, prevedono e disciplinano la prima rispetto al provvedimento amministrativo, è inammissibile in quanto rivolta avverso il decreto di espulsione e non, invece, nei confronti dell’ordinanza del Giudice di Pace che sulla legittimità del primo ha pronunciato.

L’azione in tal modo promossa finisce per investire una questione non sindacabile nel giudizio di legittimità e finalizzata a reiterare denunce riservate all’accertamento del giudice di merito.

2.2. Quanto agli effetti sospensivi prodotti sul giudizio di opposizione al provvedimento di espulsione dalla coeva pendenza del giudizio di accertamento della protezione internazionale o umanitaria D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 10-bis, comma 6, nella applicazione dell’indicata disciplina di legge, resta da considerare che nel caso di specie il Giudice di Pace ha assunto in riserva la domanda dinanzi a sé proposta fissando termine alla parte per il deposito del ricorso avverso il Tribunale competente in materia di immigrazione.

Non è sfuggito pertanto a quel giudice l’automaticità della sospensione del giudizio dinanzi a sé pendente senza che l’incombente fosse però rispettato dall’opponente, come ancora il Giudice di Pace dà conto nell’ordinanza impugnata.

Rispetto all’indicato ante fatto il ricorrente menziona, limitandosi a riportare il numero di ruolo del relativo giudizio di cognizione, il provvedimento di sospensione adottato il 10 aprile 2019 dal Tribunale di Potenza, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, senza però allegare in questa sede compiutamente la pendenza del giudizio di protezione internazionale, così da soddisfare, sulla dedotta coeva pendenza, i requisiti di autosufficienza del proposto mezzo, ferma, in ogni caso, l’indicata premessa in fatto che aveva visto il Giudice di Pace prendere atto della mancata proposizione di quel giudizio.

2.3. Il richiamo poi alla sentenza della Grande Camera della Corte di Strasburgo De Tommaso c/Italia è generico non chiarendo, con il riferimento alle categorie delle persone pericolose di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011 – da valere in materia di misure di prevenzione ed oggetto della sentenza della Corte Edu indicata, cui è seguita la sentenza n. 40076 del 27/04/2017, Rv. 270496 – 01, delle Sezioni Unite Penali di questa Corte che hanno ritenuto la non capacità di quelle condotte di integrare il reato di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 75 – il rilievo dalla prima assunto nella diversa materia del giudizio di pericolosità che si accompagna alla misura amministrativa dell’espulsione.

2.4. La questione dedotta sulla mancata concessione del differimento udienza nonostante la relativa richiesta fosse stata tempestivamente comunicata all’ufficio del Giudice di Pace con conseguente lesione del diritto di difesa è ancora inammissibile perché manca di decisività ex art. 360-bis n. 2 c.p.c. (Cass. n. 22341 del 26/09/2017; Cass. n. 26087 del 15/10/2019).

3. Il ricorso è in via conclusiva inammissibile ed il ricorrente va condannato a rifondere al Ministero dell’interno, costituitosi, le spese di lite secondo soccombenza liquidate come da dispositivo.

Essendo il procedimento esente, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere al Ministero dell’interno le spese di lite che liquida in Euro 2.100,00 oltre spese prenotate a debito.

Essendo il procedimento esente, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 24 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2022

 

 

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