Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6016 del 09/03/2017


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Cassazione civile, sez. III, 09/03/2017, (ud. 09/11/2016, dep.09/03/2017),  n. 6016

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9387-2015 proposto da:

SICEL SPA IMPRESA COSTRUZIONI EDILI LIGURE in persona

dell’amministratore unico e legale rappresentante pro tempore Ing.

M.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SALARIA 400,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO DE LUCA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFANO SCARFI giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MA.AN., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88,

presso lo studio dell’avvocato GIORGIO SPADAFORA, che la rappresenta

e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 469/2014 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 08/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/11/2016 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;

udito l’Avvocato ANGELA GALIONE per delega;

udito l’Avvocato GIORGIO SPADAFORA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS UMBERTO che ha concluso per il rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nella procedura di espropriazione presso terzi intrapresa innanzi il Tribunale di Savona dalla SICEL S.p.A., Impresa Costruzioni Edili Ligure (creditore procedente), in danno di P.P. (debitore esecutato) e presso il terzo Banca di Credito di Azzoaglio S.p.A., avente ad oggetto titoli di credito, beni mobili, obbligazioni e somme di denaro regolate in conto corrente, Ma.An. proponeva opposizione di terzo all’esecuzione ex art. 619 cod. proc. civ. deducendo la sua contitolarità, in quota paritaria, dei beni staggiti.

Nelle more del giudizio, la sentenza azionata a fondamento dell’espropriazione veniva riformata in sede di gravame; preso atto di ciò, il Tribunale di Savona, nel decidere l’opposizione, dichiarava l’inefficacia di tutti gli atti esecutivi, disponeva la liberazione delle res dal vincolo del pignoramento e condannava la creditrice opposta, SICEL S.p.A., alla refusione delle spese di giudizio in favore dell’opponente.

La decisione veniva confermata dalla Corte di Appello di Genova con la sentenza n.469/2014 pubblicata in data 8 aprile 2014.

Avverso questa pronuncia propone ricorso per Cassazione, articolato su un motivo, la SICEL S.p.A.; resiste, con controricorso, Ma.An., la quale ha altresì depositato memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso, si denuncia, con indiscriminato riferimento all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, nn. 3, 4 e 5 la violazione e falsa applicazione dell’art. 336 c.p.c., comma 2 e art. 112 cod. proc. civ. nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

Contesta in particolare il ricorrente la condanna alle spese in suo danno pronunciata in sede di definizione dell’opposizione quale automatica conseguenza dell’avvenuta perdita di efficacia degli atti esecutivi per caducazione del titolo posto a loro fondamento, assumendo invece che il regolamento delle spese doveva essere compiuto sulla base della valutazione di fondatezza dei motivi di opposizione.

La censura è fondata e va accolta.

Il giudizio di opposizione di terzo all’esecuzione si configura come un’azione di accertamento dell’illegittimità dell’esecuzione in rapporto al suo oggetto e di fronte al diritto vantato dal terzo, senza involgere necessariamente un’azione di revindica o di accertamento della proprietà o di altro diritto reale.

Il terzo che promuove la controversia ex art. 619 cod. proc. civ. fa valere una situazione giuridica soggettiva sul bene giuridico staggito asseritamente prevalente rispetto al diritto del creditore procedente di soddisfarsi, allo scopo di impedire l’aggressione esecutiva; e la sentenza che decide l’opposizione fa stato unicamente in ordine all’assoggettabilità o meno ad espropriazione dei beni pignorati, statuendo circa la sussistenza della situazione vantata dal terzo soltanto in via incidentale e con efficacia endoprocedimentale limitata alla specifica procedura esecutiva (sull’oggetto dell’opposizione di cui all’art. 619 cod. proc. civ., Cass. 12/04/2011, n. 8426; Cass., 13/10/2003, n. 15278; Cass., 6/03/2011, n. 3256; Cass., 26/03/1981, n. 1771).

La sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo (sia essa frutto dello sviluppo del processo in cui esso si è formato ovvero dello svolgimento dei gradi di impugnazione) determina, per il principio dell’immanenza del titolo (in forza del quale esso, quale condizione necessaria e sufficiente, deve esistere, valido ed efficace, durante tutto il corso del procedimento esecutivo), l’illegittimità dell’esecuzione forzata con effetto ex nunc, rilevabile di ufficio dal giudice (dell’esecuzione o della proposta opposizione) in ogni stato e grado del giudizio ed anche per la prima volta in sede di ricorso per Cassazione (sul tema, cfr. Cass., 13/07/2011, n. 15363; Cass., 19/05/2011, n. 11021; Cass., 9/01/2002, n. 210; Cass. 28/07/2011, n.16610).

Sulla scorta delle superiori premesse e dell’individuato oggetto della controversia ex art. 619 cod. proc. civ., ritiene la Corte che in detto giudizio il rilievo della illegittimità dell’esecuzione conseguente alla caducazione del titolo non cagioni ipso iure la fondatezza dell’opposizione promossa dal terzo, ma produca invece l’effetto (per dir così qualitativamente minore) di rendere superflua l’affermazione giudiziale sulla sottoponibilità dei beni ad espropriazione, dacchè, cessato il vincolo del pignoramento sulle res staggite e ritornate queste nella piena disponibilità del loro titolare, viene meno l’interesse del terzo opponente – giuridicamente rilevante quale condizione dell’azione all’accertamento originariamente invocato.

In altri termini, nella opposizione di terzo la verifica del diritto del creditore a procedere in executivis non rappresenta il thema decidendum della causa, sebbene un presupposto logicamente condizionante la decisione sul merito della stessa: qualora pertanto, per qualsivoglia motivo, si acclari la inesistenza (originaria o sopravvenuta) di un idoneo titolo legittimante l’azione esecutiva, viene meno anche la necessità di statuire sulla corretta individuazione dell’oggetto dell’azione stessa non suscettibile più di alcuna prosecuzione, la necessità cioè di accertare se essa fosse stata indirizzata su beni di appartenenza del debitore esecutato oppure del terzo opponente.

La caducazione del titolo esecutivo concreta, in definitiva, una tipica ipotesi di cessazione della materia del contendere del giudizio di opposizione di terzo all’esecuzione per il verificarsi di un evento di indole processuale elidente l’interesse alla decisione sul merito della lite (analoga conclusione, con riferimento alla similare vicenda dell’estinzione della procedura esecutiva, è stata più volte affermata da questa Corte, facendo salva la possibilità per il terzo di richiedere la prosecuzione del processo al fine di ottenere l’accertamento del proprio diritto nei soli rapporti tra esso terzo e il debitore esecutato: così, oltre alle citate Cass. n.1771/1981 e n.8246/2011, anche Cass., 7/04/2009, n. 8397; Cass., 28/02/1967, n. 443).

Versandosi in fattispecie di cessazione della materia del contendere, il regolamento delle spese processuali va informato al criterio, ordinariamente correlato a siffatta tipologia di pronuncia e da cui non vi è ragione alcuna per discostarsi nella situazione esaminata, della soccombenza virtuale (da ultimo, tra le tantissime, Cass., 31/08/2015, n. 17312; Cass., 11/02/2015, n.2719): il giudice investito della opposizione ex art. 619 cod. proc. civ. è tenuto dunque al prognostico vaglio sulla (astratta) fondatezza dei motivi dedotti dal terzo, onde individuare la parte che, omettendo la considerazione del fatto sopravvenuto, sarebbe stata dichiarata soccombente e sulla quale far gravare, in concreto, il carico delle spese di lite.

Un apprezzamento del genere risulta, per converso, del tutto mancante nella impugnata sentenza, la quale, per disattendere lo specifico motivo di appello articolato dagli odierni ricorrenti, ha operato un (peraltro generico) riferimento ad un (inconferente nella specie) diritto del debitore esecutato alla restituzione delle somme corrisposte a titolo di rifusione delle spese del giudizio di esecuzione sostenute dal creditore procedente.

Va dunque accolto il ricorso e disposta la cassazione con rinvio alla Corte di Appello di Genova, in diversa composizione, in forza del seguente principio di diritto: “La sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione di terzo all’esecuzione ex art. 619 cod. proc. civ., venendo meno l’interesse, giuridicamente rilevante, all’accertamento dell’assoggettabilità ad espropriazione dei beni pignorati, con conseguente regolamentazione delle spese processuali secondo il principio della soccombenza virtuale”.

Al giudice di rinvio è demandata anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Genova, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Magistrato assistente di studio, dott. R.R..

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il 9 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2017

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