Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6015 del 23/02/2022
Cassazione civile sez. I, 23/02/2022, (ud. 19/10/2021, dep. 23/02/2022), n.6015
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 31636/2020 proposto da:
E.I., rappresentato e difeso dall’Avv. Roberto
Maiorana, in virtù di procura speciale in calce al ricorso per
cassazione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Roma, Viale Angelico, n. 38;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, nella persona del Ministro, domiciliato ex
lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli uffici
dell’Avvocatura Generale dello Stato;
– resistente –
avverso l’ordinanza del Presidente della Corte di appello di Perugia
n. 3475, pubblicato il 5 novembre 2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/10/2021 dal consigliere Dott. Lunella Caradonna.
Fatto
RILEVATO
CHE:
1. Con ordinanza del 5 novembre 2020, il Presidente della Corte di appello di Perugia ha rigettato il ricorso proposto da E.I. avverso il provvedimento della Corte di appello di Perugia di revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, comma 2 del 22 agosto 2021.
2. Il Presidente della Corte di appello ha rilevato la congruità della motivazione della Corte di appello in ordine alla manifesta infondatezza dell’appello, come del ricorso iniziale, per cui era palese che entrambi gli atti erano stati proposti senza possibilità di accoglimento e sulla base di motivi insuscettibili di portare ad un risultato processuale favorevole per il ricorrente/appellante; che sussisteva, nella specie, la colpa grave, e che era del tutto irrilevante la circostanza che il giudizio di appello in riassunzione fosse stato introdotto a seguito di rinvio della Cassazione, poiché il rinvio era stato disposto per una erronea declaratoria di inammissibilità, senza alcun apprezzamento, nemmeno implicito, del merito della controversia.
3. E.I. ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a un motivo.
4. L’Amministrazione intimata si è costituita al fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
1. Con il primo ed unico motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 126, comma 1 e art. 136, comma 2, avendo errato il Presidente della Corte a ritenere sussistenti la manifesta infondatezza della domanda azionata, avuto particolare riguardo alla protezione sussidiaria e alla protezione umanitaria e la colpa grave; la decisione era illegittima per l’assenza di una adeguata e formale motivazione posta a sostegno della dichiarazione di manifesta infondatezza e comunque per la totale ed assoluta incoerenza e illogicità della valutazione stessa; l’appello era stato proposto in riassunzione a fronte di una ordinanza della Corte di Cassazione che aveva accolto con rinvio il ricorso proposto, senza decidere la causa ex art. 384 c.p.c., comma 3, proprio perché non manifestamente infondata.
1.1 Il ricorso è inammissibile, pur non potendosi condividere la motivazione dell’ordinanza impugnata, che va pertanto corretta, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c., risultando il dispositivo conforme al diritto.
1.2 Preliminarmente va rilevato che il provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, comunque pronunciato (ritualmente con separato decreto o all’interno del provvedimento di merito), anche per manifesta infondatezza, deve essere sempre considerato autonomo e, di conseguenza, soggetto ad un separato regime d’impugnazione, ovvero l’opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15 e contro tale provvedimento è ammesso il ricorso ex art. 111 Cost. (Cass., Sez. U., 20 febbraio 2020, n. 4315; Cass., 28 luglio 2020, n. 16117).
1.3 Ciò posto, va osservato, conformemente a quanto affermato di recente da questa Corte, con un orientamento al quale va dato continuità, che, pur sussistendo un indirizzo, a mente del quale “la revoca giudiziaria del patrocinio deve fondarsi sull’accertamento della colpa grave o del dolo nell’intrapresa giudiziaria, distinguendosi da tali casi quello della manifesta infondatezza” (Cass., 4 settembre 2018, n. 21610), deve reputarsi più confacente al tenore normativo che “la manifesta infondatezza della pretesa, dipendente dall’avere agito senza la necessaria cauta diligenza che la legge impone, ove si voglia stare in giudizio a spese dell’Erario, implica, di necessità, la ricorrenza della colpa grave; diversamente la provvisoria ammissione da parte del consiglio dell’ordine, sulla base di una anticipata e, per forza di cose, assai sommaria delibazione, resterebbe intangibile, pur a fronte di un’accertata manifesta temerarietà dell’intrapresa giudiziaria” (Cass., 24 settembre 2020, n. 20002; Cass., 27 gennaio 2020, n. 27203).
Questa Corte ha, pure, affermato che deve ritenersi pienamente compatibile, sul piano costituzionale, la previsione della revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato a fronte della manifesta infondatezza delle domande e ha ritenuto manifestamente infondata, in riferimento all’art. 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 17, nella versione attualmente vigente, atteso che l’ordinamento assicura ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione, ma non in relazione a domande manifestamente infondate, sicché deve ritenersi pienamente compatibile, sul piano costituzionale, la previsione della revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato a fronte della manifesta infondatezza delle domande, spettando al giudice di merito che procede, del tutto ragionevolmente, stabilire se la manifesta infondatezza vi sia oppure no (Cass., 27 settembre 2019, n. 24109). Spetta, quindi, al giudice di merito che procede stabilire se il ricorso sia manifestamente infondato, così come accaduto nella specie, laddove la Corte di appello di Perugia, con la sentenza n. 58/2020, ha rigettato il ricorso per manifesta infondatezza.
2. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Nessuna statuizione va assunta sulle spese, perché l’Amministrazione intimata non ha svolto difese.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2022