Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6015 del 14/03/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 1 Num. 6015 Anno 2014
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: CAMPANILE PIETRO

SENTENZA
sul ricorso n. 1465 – 2007 proposto da:

TECNOAIR S.R.L.
Elettivamente domiciliata in Roma, via Varrone, n. 9,
nello studio dell’avv. Francesco Vannicelli, che la
rappresenta e difende, unitamente agli avv.ti Alessandro Zanfei e Cinzia di Lucia, giusta procura speciale
a margine del ricorso;
ricorrente
contro

1

2_013

Data pubblicazione: 14/03/2014

IMPRESA COSTRUZIONI FRATELLI AZZOLINI S.R.L.
intimata
avverso la sentenza della Corte di appello di Trento
n. 120, depositata il 27 marzo 2006;

ta 11 luglio 2013 dal consigliere dott. Pietro Campanile;
sentito per la ricorrente l’avv. D’Amaro, munito di
delega;
udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del sostituto dott. Lucio Capasso, il quale ha
concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
1 – La Corte di appello di Trento con la sentenza indicata in epigrafe ha confermato la decisione del Tribunale di Rovereto con la quale era stata accolta
l’impugnazione proposta dall’Impresa di costruzioni
F.11i Azzolini S.r.l. nei confronti della S.r.l. Tecnoair avverso la determinazione arbitrale in data 30
settembre 2003, con la quale, in virtù di clausola compromissoria inserita in un contratto di appalto per la
realizzazione di un impianto termosanitario, era stata
condannata al pagamento della somma di E 204.917,17,
oltre accessori.
1.1 – Si era verificato che il collegio originariamente
nominato in virtù della predetta clausola, che prevede-

2

sentita la relazione svolta all’udienza pubblica in da-

va un arbitrato irrituale, non aveva portato a termine
il proprio incarico entro il termine previsto. Le parti
avevano quindi provveduto a nominare una seconda terna
arbitrale, che aveva emesso la predetta pronuncia.

ne di primo grado, ha richiamato il principio secondo
cui nell’arbitrato irrituale si realizza un’ipotesi di
mandato collettivo per la soluzione di una controversia: la mancata realizzazione di tale incarico, sia per
revoca del mandato, sia per inadempimento degli arbitri, comporta la caducazione del mandato stesso, non
portentosi ritenere che le parti siano vincolate per un
tempo indefinito alla definizione extragiudiziale della
lite.
1.3 – Tale soluzione nel caso di specie è stata considerata maggiormente adottabile in funzione dalla presenza, nella clausola compromissoria, di un termine perentorio per il deposito del lodo, che non rappresentava unicamente un elemento di regolarità del procedimento arbitrale, ma si configurava come strutturalmente
conformativo del potere conferito agli arbitri dalle
parti contraenti di risolvere la controversia. La sopravvivenza della clausola compromissoria è stata, poi,
esclusa sulla base della clausola n. 38, che, prevedendo che “qualsiasi modifica, variante, agevolazione,
concessione, impegno o quant’altro in deroga al presen-

3

1.2 – La Corte di appello, così confermando la decisio-

te contratto deve risultare da atto scritto”, non poteva con riferirsi anche alla convenzione arbitrale.
Si è ritenuto, infine, che non potesse affermarsi che
con la nomina della seconda terna arbitrale l’Impresa

fini del mantenimento della clausola compromissoria,
sia perché nella specie difettava la forma scritta, sia
perché, pur avendo proceduto alla nomina dell’arbitro,
la stessa si era opposta alla rinnovazione del giudizio
arbitrale e aveva sostenuto l’inefficacia della suddetta clausola compromissoria.
1.4 – Per la cassazione di tale decisione la Tecnoair
S.r.l. propone ricorso, affidato ad unico e complesso
motivo, illustrato da memoria.
L’impresa Azzolini non svolge attività difensiva.
Motivi della decisione

2 – Deve preliminarmente rilevarsi che la struttura del
ricorso è abbastanza peculiare : si afferma che la decisione “è affetta sia da vizio di violazione di legge
sia da vizio di motivazione su un fatto decisivo, formulandosi tuttavia un unico quesito di diritto, per poi
aggiungere ulteriori considerazioni “a favore della tesi della persistenza della clausola compromissoria”.
2.1 – Premesso che alla deduzione del vizio di cui
all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. non si associa
alcun rilevo circa la ricostruzione dei fatti operata

4

Azzolini avesse tenuto un comportamento concludente ai

dal giudice del merito, né la formulazione del momento
di sintesi richiesta in relazione all’interpretazione
resa al riguardo da questa Corte in relazione all’art.
366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis, si ritie-

l’inammissibilità del dedotto vizio motivazionale debba esaminarsi l’unica censura validamente prospettata ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c., corroborata da richiami giurisprudenziali e dottrinali, ed incentrata sull’erronea estensione alla clausola compromissoria dell’estinzione del mandato conferito agli arbitri per scadenza del termine.
2.2 – In proposito viene formulato il seguente quesito
di diritto : “Si chiede che la Suprema Corte stabilisca
se in un arbitrato irrituale, previsto da clausola compromissoria contenuta in un contratto, la quale detti
regole per la composizione del collegio arbitrale e
fissi un termine per il deposito del lodo da parte del
Collegio che sarà nominato, il mancato deposito da parte del collegio nominato determini la caducazione della
clausola compromissoria e la conseguente competenza del
giudice ordinario a decidere la controversia, oppure
l’efficacia della clausola compromissoria persista e
possa pertanto conferirsi incarico ad un nuovo collegio
arbitrale di decidere la medesima controversia nel rispetto delle regole dettate dalla clausola stessa”.

5

ne che – stante l’insussistenza e, comunque,

3 – Il ricorso è in parte inammissibile, ed in parte
infondato.
Non può, invero, condividersi la tesi di fondo, secondo
cui nell’arbitrato irrituale il principio secondo cui

solo mandato collettivo conferito agli arbitri, così
consentendo il conferimento di un nuovo incarico arbitrale, avrebbe carattere assoluto, e non potrebbe essere, quindi, derogato dalla volontà delle parti.
Infatti la decisione impugnata viene censurata esclusivamente mediante il richiamo all’orientamento secondo
cui la scadenza del termine per l’emissione del lodo,
così come della determinazione contrattuale, non comporta la caducazione della clausola compromissoria, con
conseguente possibilità di accedere a un nuovo giudizio
arbitrale (cfr. Cass., 7 maggio 2013, n. 10599; nonché
l’art. 808-quinquies c.p.c., introdotto dal d.lgs. n.
40 del 2006, ma espressione di un principio, secondo
autorevole dottrina, già desumibile dal sistema).
4 – Prescindendo dagli aspetti problematici, esulanti
dal presente giudizio, che l’applicazione di tale principio potrebbe comportare nell’arbitrato irrituale,
mette conto di rilevare che la corte territoriale,
all’esito dell’interpretazione delle clausole n. 37 e
n. 38 del contratto, è pervenuta alla conclusione che
le parti, nel caso concreto in esame, abbiano inteso

6

la scadenza del termine opererebbe nei confronti del

limitare l’efficacia della clausola compromissoria,
prevedendo, in sostanza, mediante il riferimento a un
termine perentorio, l’espletamento di una sola procedura di arbitrato irrituale, da definire entro un termine

una nuova terna arbitrale, salvo l’intervento, nella
specie non verificatosi, di un ulteriore accordo modificativo.
Tale

giudizio,

che

trova

piena

corrispondenza

nell’orientamento della dottrina e della giurisprudenza
di questa Corte circa la possibilità per i paciscenti
di stabilire specifiche condizioni intese a limitare
l’efficacia nel tempo della clausola compromissoria,
non è assimilabile alla generica enunciazione del principio della autonomia della convenzione arbitrale rispetto al mandato collettivo conferito agli arbitri,
tale, in caso di estinzione dello stesso senza che si
sia pervenuti a una determinazione nel merito, come
nell’ipotesi di scadenza del termine, da consentire la
nomina di nuovi arbitri e l’instaurazione di una nuova
procedura arbitrale.
5 – Deve quindi constatarsi che la ricorrente, invocando unicamente tale principio, sia pure con apprezzabili
argomentazioni, abbia del tutto trascurato di censurare
la “ratio decidendi” della decisione impugnata, consistente, vale bene ripeterlo, in una interpretazione

7

non prorogabile, tale da non consentire la nomina di

della clausola compromissoria nel senso una limitata
efficacia nel tempo, tale da non consentire la reiterazione dell’arbitrato, esperito vanamente il primo, mediante il conferimento di un nuovo mandato.

Non si adotta alcuna statuizione in merito al regolamento delle spese processuali, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
prima sezione civile, in data 11 luglio 2013′.

Il

iglie

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Si attesta la registrazione presso

est.

Il Presi

6 – 51 ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA