Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6015 del 12/03/2010

Cassazione civile sez. I, 12/03/2010, (ud. 13/11/2009, dep. 12/03/2010), n.6015

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.P. (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARRA ALFONSO LUIGI,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il

31/03/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

13/11/2009 dal Consigliere Dott. GIANCOLA Maria Cristina;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 4.08.2006, S.P. adiva la Corte di appello di Napoli chiedendo che la Presidenza del Consiglio dei Ministri fosse condannata a corrispondergli l’equa riparazione prevista dalla L. n. 89 del 2001 per la violazione dell’art. 6, sul “Diritto ad un processo equo”, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e della liberta’ fondamentali, ratificata e resa esecutiva con la L. 4 agosto 1955, n. 848. Con decreto del 20.12.2006 – 31.03.2007, l’adita Corte di appello, nel contraddittorio delle parti, condannava la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore dell’istante della somma di Euro 6.410,00, quale indennizzo del danno non patrimoniale, oltre al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 604,00, di cui Euro 227,00 per diritti, Euro 300,00 per onorari ed Euro 77,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge. La Corte osservava e riteneva, tra l’altro:

– che il S. aveva chiesto l’equa riparazione del danno subito per effetto dell’irragionevole durata del processo amministrativo ancora pendente in primo grado, da lui introdotto dinanzi al TAR Campania, con ricorso depositato il 15.07.1997;

– che detto processo amministrativo, non particolarmente complesso, avrebbe dovuto essere definito in tempo non superiore ad anni 3 e, quindi, entro il 15.07.2000;

– che per il periodo d’irragionevole ritardo di definizione, l’indennizzo da limitare al danno morale, poteva essere equitativamente liquidato all’attualita’ in misura pari ad Euro 1.000,00 ad anno di ritardo.

Avverso questo decreto il S. ha proposto ricorso per Cassazione, notificato il 4.03.2008. La Presidenza del Consiglio dei Ministri non ha svolto attivita’ difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Riassuntivamente ed in sintesi, con il ricorso il S. denuncia violazioni di legge e vizi motivazionali e chiede l’annullamento del decreto impugnato, in applicazione delle rubricate disposizioni normative e dei relativi principi giurisprudenziali anche sovranazionali, riferiti sia (motivi da 1 a 6) ai criteri di liquidazione del danno morale, che assume essergli dovuto nella misura di Euro 125 per ciascuno dei mesi di protrazione del processo, con integrazione del bonus di Euro 2.000,00, e sia all’insufficienza delle liquidate spese (motivi da 7 a 12), a suo parere anche immotivatamente ridotte rispetto a quelle richieste con la nota spese depositata nel pregresso grado di merito. Manifestamente infondate risultano le censure afferenti la necessita’ di correlare l’indennizzo alla durata dell’intero processo, posto che la legge nazionale (L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, lett. a), con una chiara scelta di tecnica liquidatoria non incoerente con le finalita’ sottese all’art. 6 della CEDU, impone di riferire il ristoro al solo periodo di durata eccedente il ragionevole (cfr. tra le altre, Cass. 200508568; 200608714; 200723844);

– le doglianze inerenti all’insufficienza dell’indennizzo liquidato in via equitativa per il subito danno non patrimoniale, dal momento che e’ stato correttamente rapportato al solo periodo di ritardo irragionevole, congruamente e logicamente argomentato dal riferimento alle peculiarita’ del caso ed ai noti parametri applicati in casi simili dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo, oscillanti tra Euro 1.000,00 e 1.500,00 per ogni anno di eccessiva durata (tra le numerose altre, cfr. Cass. 200704845), e sia che non e’ valutabile in questa sede la prospettata questione circa l’incrementabilita’ con bonus di Euro 2.000,00, che non risulta preteso anche nel giudizio di merito e che, comunque, presuppone casi di particolare gravita’ del danno in relazione alla posta in gioco, nel caso di specie non evincibile (in tema cfr Cass. 20086808; 200917684).

Fondata e’, invece, la censura inerente alle spese processuali del giudizio di merito. Nei processi davanti ai giudici nazionali, ivi compresi quelli di equa riparazione per irragionevole durata del processo, il regime delle spese di lite deve seguire le regole legali previste dalla legge italiana (in tema, cfr. Cass. 200318204;

200423789; 200714053), ma nella specie quanto liquidato a tale titolo appare non rispondente per difetto ai vigenti criteri tariffari, fissati per processo svoltosi innanzi alla Corte di appello.

Accolta, dunque, la censura in questione, sulle esposte premesse ben puo’ procedersi con riguardo soltanto alla statuizione inerente alla liquidazione delle spese del giudizio di merito alla cassazione dell’impugnato decreto e, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., alla riliquidazione di tali spese secondo gli importi indicati in dispositivo, in relazione ad attivita’ necessariamente compiute, non avendo il ricorrente specificato le modalita’ anche temporali di deposito della nota spese nel pregresso grado.

L’esito del ricorso giustifica la compensazione nella misura di 2/3 delle spese del giudizio di legittimita’, e la condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento della residua parte, liquidata come in dispositivo. Spese distratte.

PQM

Accoglie nei limiti di cui in motivazione il ricorso del S. cassa in parte qua il decreto impugnato e decidendo nel merito liquida le spese del giudizio di merito in complessivi Euro 1.527,00 (di cui Euro 77,00 per esborsi ed Euro 850,00 per onorari), oltre alle spese generali ed agli accessori di legge, condannando la Presidenza del Consiglio dei Ministri al relativo pagamento in favore del ricorrente. Compensa, inoltre, nella misura di 2/3 le spese del giudizio di legittimita’ e condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore del ricorrente della residua parte, che liquida in complessivi Euro 367,00 (di cui Euro 333,00 per onorari), oltre alle spese generali ed agli accessori di legge, spese tutte da distarsi in favore in favore dell’Avv.to A. L. Marra antistatario.

Cosi’ deciso in Roma, il 13 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2010

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