Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6014 del 14/03/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 6014 Anno 2014
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: LA TERZA MAURA

ORDINANZA
sul ricorso 19381-2011 proposto da:
PAPPADA’ NICOLA PPPNCL30C25B413R, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO ROSAZZA 32, presso lo
studio dell’avvocato UGO DE LUCA, rappresentato e difeso
dall’avvocato ANTONIO NATALE, giusta procura speciale in calce al
ricorso;

– ricorrente contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO

Data pubblicazione: 14/03/2014

RICCI, PULLI CLEMENTINA, giusta procura speciale in calce al
controricorso;
– controricorrente avverso la sentenza n. 301/2011 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/12/2013 dal Presidente Relatore Dott. MAURA LA TERZA;
udito per il controricorrente l’Avvocato Emanuela Capannolo (per
delega avv. Mauro Ricci) che si riporta agli scritti.

Ric. 2011 n. 19381 sez. ML – ud. 19-12-2013
-2-

LECCE del 7.2.2011, depositata il 04/03/2011;

19381/2011 Pappadà Nicola c. Inps
Corte Suprema di Cassazione
Sezione Sesta Civile
Ordinanza
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Lecce, riformando la statuizione di primo grado,
della pensione in godimento, in forza del diritto agli aumenti in quota fissa ex art. 10 legge 160/75.
Di questa sentenza il soccombente domanda la cassazione eccependo preliminarmente che la Corte
territoriale avrebbe dovuto dichiarare la tardività dell’appello dell’Inps.
L’Inps resiste con controricorso.
Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta fondatezza del ricorso;
Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili;
Infatti la sentenza di primo grado fu ritualmente notificata all’Istituto il 28 ottobre 2008, mentre
questi aveva depositato il ricorso in appello il 28 novembre 2008 e quindi oltre il termine di trenta
giorni previsto dall’art. 325 cod. proc. civ.
Il ricorso va quindi accolto e la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, perché la causa non
poteva proseguire in appello, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 382 cod. proc. civ..
Va confermata la statuizione sulle spese di cui alla sentenza di primo grado, mentre l’Inps va
condannato alla rifusione delle spese dell’appello e del presente giudizio, liquidate come da
dispositivo, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata ex art. 382 ultimo comma
cod. proc. civ. Conferma la statuizione sulle spese di cui alla sentenza di primo grado e condanna
l’Inps alla rifusione delle spese dell’appello, liquidate in euro 2000 (1.200 per onorari e 800 per
diritti) e per il presente giudizio, liquidate in euro 1.500 per compensi professionali e 100 per
esborsi, con accessori di legge per ciascuna liquidazione, spese da distrarsi a favore dell’avv.
Antonio Natale antistatario.
Così deciso in Roma il 19 dicembre 2013.

Il presidente

rigettava la domanda proposta da Pappadà Nicola nei confronti dell’Inps per ottenere gli incrementi

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