Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6014 del 12/03/2010

Cassazione civile sez. I, 12/03/2010, (ud. 13/11/2009, dep. 12/03/2010), n.6014

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.T. (c.f. (OMISSIS)), domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARRA ALFONSO LUIGI, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il

26/03/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

13/11/2009 dal Consigliere Dott. GIANCOLA Maria Cristina;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 5.09.2006, R.T. adiva la Corte di appello di Napoli chiedendo che la Presidenza del Consiglio dei Ministri fosse condannata a corrisponderle l’equa riparazione prevista dalla L. n. 89 del 2001 per la violazione dell’art. 6, sul “Diritto ad un processo equo”, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali, ratificata e resa esecutiva con la L. 4 agosto 1955, n. 848, Con decreto del 1.12.2006 – 26.03.2007, l’adita Corte di appello, nel contraddittorio delle parti, condannava la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore dell’istante della somma di Euro 8.000,00, con interessi legali dalla domanda, quale indennizzo del danno non patrimoniale, nonche’ al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 101,00 per diritti, Euro 350,00 per onorari ed Euro 50,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge. La Corte osservava e riteneva, tra l’altro:

– che la R. aveva chiesto l’equa riparazione del danno non patrimoniale subito per effetto dell’irragionevole durata del processo amministrativo ancora pendente in primo grado, da lei introdotto, dinanzi al TAR Campania, con domanda del 7.12.1995;

– che detto processo amministrativo si era gia’ protratto per circa 11 anni, mentre invece avrebbe dovuto essere definito in anni 3, attesa anche la relativa non complessita’;

– che, dunque, per il periodo d’irragionevole ritardo di definizione, quantificabile in anni 8, l’indennizzo da limitare al danno morale, avuto anche riguardo ai parametri CEDU ed all’entita’ della posta in gioco, poteva essere equitativamente liquidato in misura pari ad Euro 1.000,00 per ciascun anno di ritardo.

Avverso questo decreto la R. ha proposto ricorso per Cassazione, notificato il 29.02.2008. La Presidenza del Consiglio dei Ministri non ha svolto attivita’ difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Riassuntivamente ed in sintesi, con il ricorso la R. denuncia violazioni di legge e vizi motivazionali e chiede l’annullamento del decreto impugnato, in applicazione delle rubricate disposizioni normative e dei relativi principi giurisprudenziali anche sovranazionali, riferiti sia (motivi da 1 a 9) alla determinazione del “tempo ragionevole”, sia ai criteri di liquidazione del danno morale, che assume esserle dovuto nella misura di Euro 125,00 per ciascuno dei mesi di protrazione del processo, con integrazione del bonus di Euro 2.000,00, e sia (motivi da 10 a 16) all’insufficienza delle liquidate spese, a suo parere anche immotivatamente ridotte rispetto a quelle richieste con la nota spese depositata nel pregresso grado di merito. Manifestamente infondate risultano le censure afferenti – la determinazione nel triennio della durata ragionevole del primo grado di merito del processo presupposto, motivatamente attuata anche in aderenza allo standard CEDU di normale durata di un processo civile, e che di contro la ricorrente avversa prospettando una durata inferiore sulla base di profili astratti e non pertinenti al decisum (in tema, cfr. Cass. 200521390; 200501094) – la necessita’ di correlare l’indennizzo alla durata dell’intero processo, posto che la legge nazionale (L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, lett. a), con una chiara scelta di tecnica liquidatoria non incoerente con le finalita’ sottese all’art. 6 della CEDU, impone di riferire il ristoro al solo periodo di durata eccedente il ragionevole (cfr. tra le altre, Cass. 200508568; 200608714;

200723844) le doglianze inerenti all’insufficienza dell’indennizzo liquidato in via equitativa per il subito danno non patrimoniale, dal momento che e’ stato correttamente rapportato al solo periodo di ritardo irragionevole, congruamente e logicamente argomentato dal riferimento alle peculiarita’ del caso ed ai noti parametri applicati in casi simili dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo, oscillanti tra Euro 1.000,00 e 1.500,00 per ogni anno di eccessiva durata (tra le numerose altre, cfr. Cass. 200704845), e sia che non e’ valutabile in questa sede la prospettata questione circa l’incrementabilita’ con bonus di Euro 2.000,00, che non risulta preteso anche nel giudizio di merito e che, comunque, presuppone casi di particolare gravita’ del danno in relazione alla posta in gioco, nel caso di specie non evincibile (in tema cfr Cass. 20086808; 200917684).

Fondata e’, invece, la censura inerente alle spese processuali del giudizio di merito. Nei processi davanti ai giudici nazionali, ivi compresi quelli di equa riparazione per irragionevole durata del processo, il regime delle spese di lite deve seguire le regole legali previste dalla legge italiana (in tema, cfr. Cass. 200318204;

200423789; 200714053), ma nella specie quanto liquidato a tale titolo appare non rispondente per difetto ai vigenti criteri tariffari, fissati per processo svoltosi innanzi alla Corte di appello. Accolta, dunque, la censura in questione, sulle esposte premesse ben puo’ procedersi con riguardo soltanto alla statuizione inerente alla liquidazione delle spese del giudizio di merito alla cassazione dell’impugnato decreto e, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., alla riliquidazione di tali spese secondo gli importi indicati in dispositivo, in relazione ad attivita’ necessariamente compiute, non avendo la ricorrente specificato le modalita’ anche temporali di deposito della nota spese nel pregresso grado.

L’esito del ricorso giustifica la compensazione nella misura di 2/3 delle spese del giudizio di legittimita’, e la condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento della residua parte, liquidata come in dispositivo. Spese distratte.

PQM

Accoglie nei limiti di cui in motivazione il ricorso della R., cassa in parte qua il decreto impugnato e decidendo nel merito, liquida le spese del giudizio di merito in complessivi Euro 1.500,00 (di cui Euro 50,00 per esborsi ed Euro 850,00 per onorari), oltre alle spese generali ed agli accessori di legge, condannando la Presidenza del Consiglio dei Ministri al relativo pagamento in favore della ricorrente. Compensa, inoltre, nella misura di 2/3 le spese del giudizio di legittimita’ e condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore della ricorrente della residua parte, che liquida in complessivi Euro 367,00 (di cui Euro 333,00 per onorari), oltre alle spese generali ed agli accessori di legge, spese tutte da distarsi in favore in favore dell’Avv.to A. L. Marra antistatario.

Cosi’ deciso in Roma, il 13 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2010

 

 

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