Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6014 del 09/03/2017


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Cassazione civile, sez. III, 09/03/2017, (ud. 25/10/2016, dep.09/03/2017),  n. 6014

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21262-2014 proposto da:

L.D., T.A., L.U., considerati

domiciliati ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato MARIO GRAMEGNA

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

GENERALI ITALIA SPA DIVISIONE INA ASSITALIA, in persona dei

procuratori speciali P.V. e D.G.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso

lo studio dell’avvocato MARCO VINCENTI, che la rappresenta e difende

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

AUTOTRASPORTI BELOCI D.M. D.M.G.A. E

V. SNC;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2364/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 11/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/10/2016 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;

udito l’Avvocato MARIO GRAMEGNA;

udito l’Avvocato ROBERTO OTTI per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO GIANFRANCO che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso, in subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n.2364/2013 pubblicata in data 11 giugno 2013, la Corte di Appello di Napoli, in parziale accoglimento dell’appello interposto avverso la sentenza del Tribunale della medesima città n.14169/09 avente ad oggetto risarcimento dei danni patiti a seguito di sinistro stradale, condannava, previo riconoscimento ex art. 2054 c.c., comma 2, della eguale responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nell’incidente e dimidiazione degli importi ristoratori dei pregiudizi, la INA Assitalia S.p.A. al pagamento in favore di L.D., T.A. e L.U. della somma di Euro 12.500, quali eredi di L.M. ed a titolo di danno biologico patito da quest’ultimo prima del decesso, nonchè in favore di Euro 75.000 ciascuno in favore di L.D. e T.A. e di Euro 37.500 in favore di L.U., a titolo di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale con il deceduto congiunto.

Per la cassazione di detta pronuncia ricorrono, affidandosi a cinque motivi, L.D., T.A. e L.U.; resiste con controricorso la Generali Italia (già INA Assitalia S.p.A.).

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, si deduce la “violazione o falsa applicazione dell’art. 1227 c.c.” per avere la sentenza impugnata, premessa la corresponsabilità in misura paritaria della vittima nella causazione dell’evento, praticato la riduzione del 50% anche degli importi risarcitori concernenti il danno iure proprio patito dai congiunti attori nei confronti del terzo, “poichè quest’ultimo non può essere tenuto a risarcirli oltre la propria quota di responsabilità”.

Assume parte ricorrente che “il fatto concorsuale delle vittima è estraneo alla persona del congiunto danneggiato dalla morte, il quale non ha concorso alla produzione del danno da lui subito e non deve subire le conseguenze del fatto concorrente di un soggetto a lui diverso” e ciò in quanto “la riduzione ex art. 1227 c.c. del quantum risarcitorio opera nei confronti del creditore che abbia concorso a causare il danno e non anche nei confronti dei terzi cha agiscono iure proprio”.

Il motivo è infondato.

Intende la Corte dare continuità al proprio orientamento, reiteratamente espresso, secondo cui il principio ex art. 1227 c.c. (riferibile anche alla materia del danno extracontrattuale per l’espresso richiamo contenuto nell’art. 2056 c.c.) della riduzione proporzionale del danno in ragione dell’entità percentuale dell’efficienza causale del soggetto danneggiato si applica non solo nei confronti del danneggiato, che reclama il risarcimento del pregiudizio direttamente patito e al cui verificarsi ha contribuito la sua condotta, ma anche nei confronti dei congiunti in relazione agli effetti riflessi che l’evento di danno subito proietta su di essi. Ne deriva che in caso di concorso della condotta colposa della vittima di un illecito mortale nella produzione dell’evento dannoso, il risarcimento del danno, patrimoniale e non, patito iure proprio dai congiunti della vittima deve essere ridotto in misura corrispondente alla percentuale di colpa ad essa ascrivibile.

Invero, l’art. 1227 c.c., comma 1, è norma che disciplina la causalità tra condotta e danno, fissando un limite al principio della condicio sine qua non: il concorso colposo della vittima esclude o riduce pertanto il nesso di causa tra la condotta ed il danno.

Tale regola trova applicazione anche nel caso in cui la vittima del danno abbia, con la propria condotta colposa, concausato la propria morte: anche in questo caso il responsabile non potrà essere chiamato a rispondere integralmente del danno patito dai congiunti della vittima, per la semplice ragione che dove vi è condotta colposa della vittima manca o si riduce in proporzione il nesso di causa tra azione e danno, e dove manca questo non sorge responsabilità (sull’argomento, ex plurimis, Cass., 4 novembre 2014 n.23426, alla cui diffusa motivazione si opera ampio richiamo; conf. anche Cass., 23 ottobre 2014 n.22514; Cass., 26 maggio 2014 n.11698; Cass., 10 febbraio 2005 n.2704; Cass., 28 agosto 2007 n.18177).

2. Con il secondo motivo, i ricorrenti denunciano “violazione o falsa applicazione dell’art. 41 c.p., comma 2, art. 651 c.p.p. e art. 2054 c.c., comma 2” per aver la Corte napoletana reputato operante la presunzione di eguale responsabilità prevista dal citato art. 2054 c.c., laddove invece doveva pervenirsi ad una dichiarazione di addebito esclusivo a carico della parte convenuta in forza delle risultanze istruttorie acquisite, e specificamente della sentenza penale irrevocabile di condanna per omicidio colposo emessa nei confronti del conducente del veicolo di parte convenuta.

La complessa censura, sussumibile sotto l’egida dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, laddove paventa l’inosservanza della regola juris di valutazione della prova nascente dalla sentenza penale di condanna asseritamente fissata dall’art. 651 c.p.c., comma 1, (la quale, a dire dei ricorrenti, vincolerebbe il giudice investito della decisione nel giudizio civile di risarcimento del danno) destituita di fondamento giuridico.

Premesso che la sentenza impugnata al riguardo afferma: “da tutti gli elementi raccolti anche nel giudizio penale risulta che il comportamento della vittima non fu esente da colpa”, nel rispetto del principio di autonomia e separazione dei giudizi civili e penali, a mente dell’art. 651 c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel processo civile di risarcimento del danno quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale della commissione ad opera dell’imputato, ma non con riferimento alle valutazioni e qualificazioni giuridiche attinenti agli effetti civili della pronuncia, talchè non viola detta norma la decisione con cui il giudice civile ravvisi un concorso del soggetto danneggiato nella causazione del pregiudizio dallo stesso lamentato. L’obbligo del giudice penale di determinare percentualmente l’efficienza causale delle singole condotte sussiste infatti soltanto allorchè vi sia stato un concorso di condotte colpose tra coimputati, mentre, laddove sia ravvisabile un concorso di condotta colposa del danneggiato, spetta al giudice civile determinare l’incidenza causale del comportamento di quest’ultimo (ex plurimis, Cass., 28 maggio 2015 n.11117; Cass., 29 gennaio 2016 n.1665; Cass., 4 luglio 2011 n.14648; Cass., 1 marzo 2004 n.4118; Cass., 16 dicembre 2005 n.27723).

Nella specie, la Corte napoletana non ha disatteso quanto accertato nel giudizio penale in ordine alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale ed alla sua commissione da parte dell’imputato D.M.A.; ma, adito su domanda risarcitoria, ha autonomamente valutato il grado di incidenza causale del comportamento della vittima L.M., già emergente dall’istruttoria penale, non rilevante per il giudice penale, ma idoneo ad inferirne un concorso colposo civile.

3. Con il terzo motivo, rubricato “contraddittoria motivazione su un fatto decisivo dell’istruttoria processuale”, parte ricorrente si duole della errata ricostruzione della dinamica dell’incidente operata nelle sentenza gravata, concretata nella individuazione, in base a mere congetture e non a riscontri probatori, di profili di colpa ascrivibili al conducente del veicolo attoreo (la marcia ad elevata velocità, il mancato utilizzo del casco protettivo), in presenza di chiari elementi istruttori di segno contrario.

Il motivo è inammissibile.

La censura, in sostanza, prospetta, in forza di una diversa lettura delle risultanze istruttorie acquisite nei gradi di merito, una ricostruzione del sinistro ed una valutazione delle responsabilità differenti dall’apprezzamento operato nel provvedimento gravato.

In tal guisa, però, il motivo finisce con l’attingere tipiche di valutazioni di merito, quali la individuazione delle fonti del convincimento, l’apprezzamento di attendibilità e concludenza delle prove, la scelta, tra le complessive risultanze del processo, di quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti, nonchè, con riferimento ai sinistri derivanti dalla circolazione stradale, la ricostruzione della dinamica dell’incidente, l’accertamento delle condotte dei veicoli interessati, la sussistenza o meno della colpa dei soggetti protagonisti e la loro eventuale graduazione: giudizi quindi di mero fatto, riservati al giudice di merito, sui quali il sindacato di legittimità può esercitarsi unicamente nei circoscritti limiti del vizio di motivazione rilevante ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (tra le molte, Cass., 3 giugno 2014 n.12391; Cass., 14 maggio 2013 n. 11549; Cass., 25 maggio 2010 n. 12690; Cass., 5 giugno 2007 n. 15434; Cass., 10 agosto 2004 n. 15434; Cass., 14 luglio 2003, n. 11007; Cass.. 10 luglio 2003, n. 10880; Cass., 5 aprile 2003, n. 5375).

Si appalesa, allora, la inammissibilità del motivo, siccome diretto avverso una sentenza pronunciata nel giugno 2013, e quindi dopo la riforma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (operata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134) e formulato in maniera palesemente non conforme ai rigorosi requisiti richiesti per il vizio di motivazione dalla giurisprudenza di questa Corte.

Costituisce infatti jus receptum che la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, debba essere intesa, sulla scorta dei canoni ermeneutici dettati dalle preleggi, come riduzione al minimo del sindacato di legittimità sulla motivazione, per cui denunciabile in cassazione è l’anomalia che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e che si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. La novellata disposizione introduce infatti nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia): pertanto, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo se il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (sul punto, sia sufficiente il richiamo a Cass., sez. un., 22 settembre 2014 n.19881 e a Cass., sez.un., 7 aprile 2014 n.8053).

Nella vicenda in parola, alcuno dei descritti vizi motivazionali è stato nemmeno prospettato dai ricorrenti, i quali hanno lamentato una (non rilevante e nemmeno sussistente) contraddittoria motivazione, in realtà proponendo una inaccettabile istanza di revisione delle valutazioni del giudice del merito finalizzata alla richiesta di nuova pronunzia sul fatto, del tutto estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di legittimità.

4. Con il quarto motivo, rubricato “omessa motivazione sulla valutazione del danno riconosciuto al de cuius”, i ricorrenti contestano la liquidazione in complessivi Euro 25.000 del danno terminale (inteso come comprensivo del danno biologico e morale) patito, nell’intervallo temporale tra il sinistro e l’infausto esito (cinque giorni), dalla vittima L.M. e da questi trasmesso jure successionis agli attori.

Lamentano, in particolare, che nella quantificazione del suddetto importo, il giudice di appello, senza dar conto del criterio seguito per la determinazione, non abbia “tenuto conto dei fattori di personalizzazione che in tal caso debbono valere in modo assai elevato, perchè si verte in tema di lesioni inerenti alla persona” e non abbia “considerato l’intensità del vincolo familiare, la situazione di convivenza ed ogni altra utile circostanza, quali l’abitudine di vita, l’età della vittima e dei singoli superstiti”. Richiamano quindi i precedenti di questa Corte in tema di risarcibilità del danno psichico iure proprio dei congiunti e del danno morale della vittima che percepisce lucidamente la propria agonia, trasmissibile agli eredi.

Il motivo va disatteso.

In caso di morte cagionata da illecito, la quantificazione monetaria del danno cd. terminale – risarcibile soltanto qualora il decesso segua dopo un apprezzabile lasso di tempo dalle lesioni (come chiarito nel fondamentale arresto nomofilattico di Cass., sez. un., 22 luglio 2015 n.15350) e pertanto trasmissibile iure hereditatis – è informata ad un criterio equitativo: per un verso, va parametrata alla menomazione dell’integrità psicofisica patita dal soggetto nel lasso temporale tra l’evento lesivo e la morte, la quale non può che essere massima in ragione dell’esito; d’altro canto, per garantire la integralità del ristoro, va personalizzata in relazione alle circostanze del caso concreto, e segnatamente dell’entità e dell’intensità del danno correlato alla componente di sofferenza psichica, derivante dalla condizione di lucidità della vittima nel residuo intervallo di vita, tale da percepire il proprio stato e l’imminenza del decesso (sul tema Cass., 20 ottobre 2014 n.22228; Cass., 31 ottobre 2014 n.23183; Cass., 8 luglio 2014 n.15491).

Alla luce delle svolte premesse, la pronuncia gravata resiste alle censure mosse.

La Corte napoletana, infatti, tenendo “conto della gravità delle lesioni e dei giorni di sopravvivenza” e rifuggendo dalla meccanica applicazione di astratti parametri tabellari, ha equitativamente determinato il danno terminale nell’importo complessivo di Euro 25.000, somma che è tutt’altro che irrisoria o simbolica rispetto ai valori tabellari riferiti alla invalidità temporanea totale per il periodo di sopravvivenza (si ripete, cinque giorni dopo il sinistro) ed alla situazione di incoscienza della vittima (rimasta, come precisa la sentenza impugnata, in stato di coma vegetativo per tutto l’arco temporale di sopravvivenza): l’importo riconosciuto appare dunque idoneo a ricomprendere ogni conseguenza sofferta dalla vittima, considerata nella sua massima entità ed intensità.

Neppure ricorre il denunciato vizio di motivazione, tenuto conto del grado di approssimazione che inevitabilmente caratterizza la valutazione equitativa del danno e che la rende sindacabile in cassazione solo se difetti totalmente o sia incomprensibile la giustificazione che sorregge il dictum oppure si discosti macroscopicamente dai dati di comune esperienza.

Invero, la pur laconica argomentazione contenuta nella sentenza gravata evidenzia la ineccepibile considerazione dei parametri valutativi significativi e rilevanti ai fini della quantificazione del danno terminale (ovvero la durata della sopravvivenza e la gravità delle lesioni), apparendo per converso del tutto inconferenti gli elementi fattuali di cui i ricorrenti lamentano la mancata valutazione, cioè “l’intensità del vincolo familiare, la situazione di convivenza ed ogni altra utile circostanza, quali l’abitudine di vita, l’età della vittima e dei singoli superstiti”, circostanze invece pertinenti all’apprezzamento del differente (e separatamente valutato nella pronuncia impugnata) danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale.

5. Con il quinto motivo, sub specie di violazione o falsa applicazione del D.M. n. 127 del 2004 sulle tariffe professionali, parte ricorrente lamenta la violazione ad opera della Corte di Appello delle tariffe professionali nella liquidazione degli onorari del primo grado di giudizio, assumendo la applicabilità del D.M. n. 127 del 2004, tariffa in vigore al momento di emanazione della sentenze di prime cure.

La censura va disattesa per un duplice ordine di motivi.

Da un lato, la sentenza, in accoglimento dell’appello spiegato dai ricorrenti attuali, applica, per la rideterminazione delle spese processuali relative al primo grado di giudizio, i parametri tariffari del D.M. n. 127 del 2004, come, implicitamente ma inequivocabilmente, si inferisce dalla distinzione tra diritti procuratori ed onorari di avvocato.

D’altro canto, nella quantificazione degli onorari (sulla quale si appunta il lapidario motivo di ricorso) il giudice di merito è dotato di ampia discrezionalità, oscillando gli importi liquidabili per onorari secondo un – assai rilevante – range tra valori minimi e massimi (distinti per scaglioni di classificazione delle cause): la concreta determinazione degli importi a tale titolo si profila, dunque, come il risultato di un apprezzamento valutativo di fatto che, se non contestato in maniera puntuale ed analitica (e tale caratteristica non connota la doglianza in esame), risulta incensurabile in sede di legittimità.

6. Disatteso il ricorso, il regolamento delle spese del giudizio di legittimità si conforma al principio della soccombenza ex art. 91 cod. proc. civ., con liquidazione operata, alla stregua dei parametri fissati dal D.M. n. 55 del 2014, come in dispositivo.

Avuto riguardo all’epoca di proposizione del ricorso per cassazione (posteriore al 30 gennaio 2013), la Corte dà atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17): in base al tenore letterale della disposizione, il rilievo della sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poichè l’obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida nell’importo complessivo di Euro 6.200,00, di cui Euro 200 per spese, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Magistrato assistente di studio, dott. R.R..

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2017

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