Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6013 del 08/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 08/03/2017, (ud. 05/12/2016, dep.08/03/2017), n. 6013
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –
Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21958/2015 proposto da:
(OMISSIS) s.r.l., in persona dell’amministratore p.t., elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato GIANCARLO CARLONE, giusta
procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO di (OMISSIS) s.r.l., in persona del curatore,
elettivamente domiciliato in ROMA, GIULIO CESARE N. 21/23, presso lo
studio dell’avvocato EDUARDO BOURSIER NIUTTA, rappresentato e difeso
dall’avvocato ROBERTO GIANFELICI, giusta procura speciale in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 899/2015 della CORTE D’APPELLO di ANCONA del
21/07/2015, depositata il 07/08/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
05/12/2016 dal consigliere relatore, Dott.ssa MAGDA CRISTIANO;
udito l’avv. Paola Potenza (delega avvocato Gianfelici) difensore del
controricorrente che si riporta agli scritti.
Fatto
FATTO E DIRITTO
E’ stata depositata la seguente relazione:
1) (OMISSIS) s.r.l impugna con ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, la sentenza della Corte d’appello di Ancona del 7.8.015, che ha respinto il reclamo da essa proposto avverso la sentenza dichiarativa del suo fallimento.
Il Fallimento di (OMISSIS) s.r.l. resiste con controricorso.
Il creditore istante non svolge attività difensiva.
2) Con l’unico motivo la ricorrente, denunciando vizio di motivazione della sentenza impugnata, contesta il ragionamento probatorio della corte territoriale che, a suo dire, avrebbe fondato l’accertamento dello stato di insolvenza su elementi documentali privi di rilevanza, mentre non avrebbe tenuto conto del fatto decisivo, emergente dalla c.t.p. prodotta, che il suo attivo patrimoniale superava le passività.
3) Il motivo – che si fonda su documenti che non sono stati allegati specificamente al ricorso e di cui non è indicata l’esatta collocazione processuale, che si risolve in una richiesta di integrale riesame del merito della controversia e che neppure tiene conto che l’insolvenza (che consiste nell’incapacità dell’impresa di far fronte con mezzi normali ordinari alle proprie obbligazioni) è situazione meno grave dell’incapienza patrimoniale e non la presuppone necessariamente – appare inammissibile.
Si propone pertanto di dichiarare il ricorso inammissibile, con decisione che potrebbe essere assunta in Camera di consiglio, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
Il collegio ha esaminato gli atti, ha letto la relazione e ne ha condiviso le conclusioni, peraltro non contrastate dalla ricorrente, che non ha depositato memoria.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 7.800, di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso forfetario e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2017