Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6013 del 04/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 04/03/2020, (ud. 04/12/2019, dep. 04/03/2020), n.6013

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23409-2018 proposto da:

M.M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI

SCIPIONI n. 265, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO LIBERATORE,

rappresentato e difeso dall’avvocato FERDINANDO MANSUELLI;

– ricorrente –

E contro

G.D. e P.L. S.P.A.

– intimati –

avverso la sentenza n. 20494/2017 del TRIBUNALE di BOLOGNA,

depositata il 12/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/12/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.M.A. conveniva in giudizio G.D. e P.L. S.p.a. innanzi il Tribunale di Bologna esponendo di aver acquistato dal primo una stufa a pellet prodotta dalla seconda; che detto bene aveva presentato difetti e malfunzionamenti che avevano reso necessari alcuni interventi di assistenza; che infine la stufa si era rivelata inadatta all’uso. Invocava pertanto la risoluzione del contratto di acquisto e la condanna dei convenuti alla restituzione del prezzo versato, al rimborso delle spese sostenute per le riparazioni ed al risarcimento del danno. Si costituivano in giudizio i convenuti resistendo alla domanda.

Con la sentenza n. 20494/2017 il Tribunale di Bologna rigettava la domanda, ritenendo l’attrice decaduta dal diritto di proporre azione per vizi della cosa venduta e comunque non raggiunta la prova dell’inadempimento grave, essendo stata la stufa di cui è causa utilizzata dalla M. per diversi anni.

Interponeva appello avverso detta decisione la M. e si costituivano le parti appellate. Con ordinanza ex art. 348 – bis c.p.c. del 21.5.2008 la Corte di Appello di Bologna dichiarava inammissibile il gravame.

Propone ricorso per la cassazione della sentenza di prime cure M.M.A. affidandosi a cinque motivi. G.D. e P.L. S.p.A., intimati, non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1453 e 1495 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè il Tribunale dovuto ravvisare la vendita di aliud pro alio, essendosi il bene rivelato del tutto inadatto all’uso per il quale esso era stato acquistato.

Con il quinto motivo, logicamente connesso al primo, la ricorrente lamenta l’ulteriore profilo di violazione e falsa applicazione degli artt. 1453 e 1495 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè il giudice felsineo avrebbe dovuto riconoscere sia la restituzione del prezzo pagato per l’acquisto del bene rivelatosi inservibile, sia il rimborso delle spese inutilmente sostenute per i tentativi di riparazione, sia il danno derivante dalla mancata fruizione del riscaldamento.

Le due censure, che meritano una trattazione congiunta, sono inammissibili in quanto esse si risolvono nell’invocazione di una revisione del giudizio di fatto condotto dal giudice di merito, da ritenere preclusa in Cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv.627790). Nè può essere censurato in questa sede l’inquadramento giuridico della fattispecie operato dal Tribunale, posto che anche questa operazione logica si fonda su un apprezzamento di fatto relativo alla diversa incidenza del vizio denunciato dall’odierna ricorrente in relazione alla tipologia del bene venduto e dalla sua utilizzazione. Peraltro, il giudice di merito si è attenuto ai consolidati principi espressi da questa Corte, secondo cui “Si ha vizio redibitorio oppure mancanza di qualità essenziali della cosa consegnata al compratore qualora questa presenti imperfezioni concernenti il processo di produzione o di fabbricazione che la rendano inidonea all’uso cui dovrebbe essere destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, ovvero appartenga ad un tipo diverso o ad una specie diversa da quella pattuita; si ha, invece, consegna di aliud pro alio che dà luogo all’azione contrattuale di risoluzione o di adempimento ai sensi dell’art. 1453 c.c., svincolata dai termini di decadenza e prescrizione previsti dall’art. 1495 c.c., qualora il bene venduto sia completamente diverso da quello pattuito, in quanto appartenendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere la destinazione economico-sociale della res venduta e, quindi, a fornire l’utilità richiesta” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5202 del 07/03/2007, Rv. 595408; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10916 del 18/05/2011, Rv. 617842; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28419 del 19/12/2013, Rv. 629238).

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, perchè il giudice bolognese avrebbe erroneamente rigettato le istanze istruttorie con le quali l’attrice mirava a dimostrare che il bene fosse del tutto privo delle qualità promesse, con conseguente configurabilità di una vendita di aliud pro alio.

Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè il Tribunale avrebbe interpretato la domanda proposta dall’attrice sulla base di un quadro soltanto parziale, posto che la mancata ammissione delle istanze istruttorie aveva di fatto privato la M. del diritto di dimostrare che la stufa consegnatale come nuova fosse in realtà usata.

Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 103 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 perchè la decisione del primo giudice di non procedere all’istruttoria avrebbe precluso anche l’accertamento dell’eventuale responsabilità del produttore della stufa contestata.

Le tre censure, che sono tra loro connesse e meritano un esame congiunto, sono esse pure inammissibili in quanto si rivolgono avverso l’apprezzamento delle risultanze istruttorie condotto dal giudice di merito, da ritenere precluso in questa sede, sia quanto alla scelta di quali, tra i diversi elementi di prova acquisiti al giudizio, valorizzare (Cass. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330), sia quanto alla valutazione circa l’ammissibilità, l’utilità o la rilevanza di ammettere gli specifici mezzi di prova indicati o richiesti dalle parti, ben potendo il giudice denegare l’ammissione di un mezzo istruttorio qualora ritenga che la causa possa essere decisa sulla base agli elementi già acquisiti agli atti del fascicolo (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 104 del 14/01/1974, Rv. 367657; nonchè, in relazione allo svolgimento o rinnovazione dell’istruttoria in appello, Cass. Sez.3, Sentenza n. 1754 del 08/02/2012, Rv.621707). Le censure, peraltro, si rivelano anche carenti di specificità, posto che in esse non vengono neppure riportate le istanze istruttorie che il giudice di prime cure avrebbe ritenuto di non ammettere e dalle quali, invece, sarebbe stato possibile dimostrare la fondatezza della tesi di parte ricorrente (Cass. Sez. L, Sentenza n. 5369 del 16/03/2004 Rv.571239; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4178 del 22/02/2007, Rv.595004; Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 23194 del 04/10/2017 Rv.645753).

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, in difetto di svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato in questo giudizio di legittimità.

Poichè il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, va dichiarata la sussistenza, ai sensi del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dei presupposti processuali per l’obbligo di versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 04 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2020

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