Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6012 del 12/03/2010

Cassazione civile sez. I, 12/03/2010, (ud. 13/11/2009, dep. 12/03/2010), n.6012

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6571-2008 proposto da:

C.M. (c.f. (OMISSIS)), domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MARRA ALFONSO LUIGI,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il

10/07/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/11/2009 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI PIETRO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 12.02.2007, C.M. adiva la Corte di appello di Napoli chiedendo che il Ministero dell’Economia e delle Finanze fosse condannato a corrisponderle l’equa riparazione prevista dalla L. n. 89 del 2001 per la violazione dell’art. 6, sul “Diritto ad un processo equo”, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con la L. 4 agosto 1955, n. 848.

Con decreto del 7.06-10.07.2007, l’adita Corte di appello, nel contraddittorio delle parti, condannava il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in favore dell’istante della somma di Euro 13.000,00, con interessi legali dalla domanda, quale indennizzo del danno non patrimoniale, nonchè al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 481,80 (di cui Euro 85,00 per diritti ed Euro 370,00 per onorari), oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

La Corte osservava e riteneva, tra l’altro:

– che la C. aveva chiesto l’equa riparazione del danno non patrimoniale subito per effetto dell’irragionevole durata del processo amministrativo ancora pendente in primo grado, da lei introdotto, dinanzi al TAR Campania, con domanda del 27.05.1989, nel quale il 20.02.1997, aveva presentato istanza di prelievo ed istanze di fissazione dell’udienza e la prima udienza era stata fissata al 16.01.1998;

– che detto processo amministrativo risultava in effetti ancora pendente in primo grado alla data del 16.01.2007 e, dunque, protrattosi per circa 16 anni (dal 10.05.1989 al 4.05.2007), mentre invece la relativa durata ragionevole, attesa anche la sua non complessità, poteva essere fissata in anni 3;

– che, dunque, per il periodo d’irragionevole ritardo di definizione, quantificabile in anni 13, l’indennizzo da limitare al danno morale, poteva essere equitativamente liquidato in misura pari ad Euro 1.000,00 per ciascun anno di ritardo, avuto anche riguardo ai parametri CEDU. Avverso questo decreto la C. ha proposto ricorso per Cassazione, notificato il 29.02.2008. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha resistito con controricorso notificato il 9.04.2008.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Riassuntivamente ed in sintesi, con il ricorso la C. denuncia violazioni di legge e vizi motivazionali e chiede l’annullamento del decreto impugnato, in applicazione delle rubricate disposizioni normative e dei relativi principi giurisprudenziali anche sovranazionali, riferiti sia (motivi da 1 a 6) ai criteri di liquidazione del danno morale, che assume esserle dovuto nella misura di Euro 125 per ciascuno dei mesi di protrazione del processo, con integrazione del bonus di Euro 2.000,00, e sia (motivi da 7 a 12) all’insufficienza delle liquidate spese, a suo parere anche immotivatamente ridotte rispetto a quelle richieste con la nota spese depositata nel pregresso grado di merito.

Manifestamente infondate risultano le censure afferenti:

– la necessità di correlare l’indennizzo alla durata dell’intero processo, posto che la legge nazionale (L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, lett. a)), con una chiara scelta di tecnica liquidatoria non incoerente con le finalità sottese all’art. 6 della CEDU, impone di riferire il ristoro al solo periodo di durata eccedente il ragionevole (cfr. tra le altre, Cass. 200508568; 200608714;

200723844);

– l’entità dell’indennizzo liquidato per il subito danno non patrimoniale, correttamente rapportato al solo periodo di ritardo irragionevole, atteso sia che nella determinazione in via equitativa del dovuto i giudici di merito appaiono avere, pure con logiche argomentazioni, ineccepibilmente tenuto presenti le peculiarità del caso ed i noti criteri di quantificazione della riparazione del danno non patrimoniale applicati in casi simili dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo, oscillanti tra Euro 1.000,00 e 1.500,00 per ogni anno (tra le numerose altre, cfr. Cass. 200704845), e sia che non è valutabile in questa sede la prospettata questione circa l’incrementabilità con bonus di Euro 2.000,00, che non risulta preteso anche nel giudizio di merito e che, comunque, presuppone casi di particolare gravita del danno in relazione alla posta in gioco, nel caso di specie non evincibile (in tema cfr Cass. 20086808;

200917684).

Fondato è, invece, il motivo inerente alle spese processuali del giudizio di merito.

Nei processi davanti ai giudici nazionali, ivi compresi quelli di equa riparazione per irragionevole durata del processo, il regime delle spese di lite deve seguire le regole legali previste dalla legge italiana (in tema, cfr. Cass. 200318204; 200423789; 200714053), ma nella specie quanto liquidato a tale titolo appare non rispondente per difetto ai vigenti criteri tariffari, fissati per processo svoltosi innanzi alla Corte di appello.

Accolta, dunque, la censura in questione, sulle esposte premesse ben può procedersi con riguardo soltanto alla statuizione inerente alla liquidazione delle spese del giudizio di merito alla cassazione dell’impugnato decreto e, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., alla riliquidazione di tali spese secondo gli importi indicati in dispositivo, in relazione ad attività necessariamente compiute, non avendo la ricorrente specificato le modalità anche temporali di deposito della nota spese nel pregresso grado.

L’esito del ricorso giustifica la compensazione nella misura di 2/3 delle spese del giudizio di legittimità, e la condanna dell’Amministrazione controricorrente al pagamento della residua parte, liquidata come in dispositivo. Spese distratte.

PQM

Accoglie nei limiti di cui in motivazione il ricorso della C., cassa in parte qua il decreto impugnato e decidendo nel merito, liquida le spese del giudizio di merito in complessivi Euro 1.500,00 (di cui Euro 50,00 per esborsi ed Euro 850,00 per onorari), oltre alle spese generali ed agli accessori di legge, condannando il Ministero dell’Economia e delle Finanze al relativo pagamento in favore della ricorrente. Compensa, inoltre, nella misura di 2/3 le spese del giudizio di legittimità e condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in favore della ricorrente della residua parte, che liquida in complessivi Euro 367,00 (di cui Euro 333,00 per onorari), oltre alle spese generali ed agli accessori di legge, spese tutte da distarsi in favore in favore dell’Avv.to A.L. Marra antistatario.

Così deciso in Roma, il 13 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2010

 

 

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