Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6012 del 08/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 08/03/2017, (ud. 05/12/2016, dep.08/03/2017), n. 6012
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –
Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20444/2015 proposto da:
(OMISSIS) s.r.l., in persona dell’A.U. elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA GAVINANA 1, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO
PECORA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO
BENITO SALOMONE, giusta delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
CASSA di RISPARMIO di BOLZANO s.p.a., in persona del procuratore
p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO 10, presso lo
studio dell’avvocato ENRICO DANTE, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato KARL REINSTADLER, giusta procura a margine
del controricorso;
– controricorrente –
e contro
FALLIMENTO (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 3288/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO del
16/07/2015 depositata il 27/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
05/12/2016 dal Consigliere relatore Dott.ssa MAGDA CRISTIANO;
udito l’avv. Francesco Pecora difensore della ricorrente, che si
riporta agli scritti;
udito l’avv. Erica Dumontel (delega verbale avvocato Dante) difensore
della contro ricorrente, che si riporta agli scritti.
Fatto
FATTO E DIRITTO
E’ stata depositata la seguente relazione:
1) (OMISSIS) s.r.l. impugna con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, la sentenza della Corte d’appello di Milano del 27.7.2015, che ha respinto il reclamo da essa proposto avverso la sentenza dichiarativa del suo fallimento.
Il creditore istante, Cassa di Risparmio di Bolzano s.p.a., ha depositato controricorso, mentre il curatore del fallimento (OMISSIS) s.r.l. non ha spiegato difese.
Con il primo motivo la ricorrente deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), avendo la corte d’appello erroneamente ritenuto provato lo stato di insolvenza della società al momento della dichiarazione di fallimento, nonostante l’integrale pagamento di tutti i debiti sociali in sede di riparto finale.
Con il secondo motivo assume falsa applicazione della L. Fall., art. 5, poichè alla data della dichiarazione di fallimento non sussisteva alcuna insolvenza della società, risalendo invero a circa un anno prima tutti gli indici rilevatori dell’incapacità di fare fronte alle obbligazioni sociali.
Con il terzo motivo denuncia nullità della sentenza per carenza del requisito della motivazione sullo stato di insolvenza.
2) I motivi, da esaminare congiuntamente stante la loro stretta connessione, sembrano tutti manifestamente infondati.
Invero, com’è noto, la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. (Cass. S.U. 7 aprile 2014, n. 8053).
Nella vicenda all’esame di questa Corte, invece, il giudice del merito ha ampiamente motivato sulle ragioni che hanno concorso a ritenere sussistente lo stato di insolvenza della (OMISSIS) s.r.l. al momento della dichiarazione di fallimento, soffermandosi su tutti gli elementi di fatto sottoposti al suo esame dalle parti ed osservando, in maniera decisiva, che la provvista finanziaria necessaria per fare fronte ai debiti sociali era sopravvenuta soltanto dopo la dichiarazione di fallimento; restano pertanto non suscettibili di esame le censure articolate nei motivi formulati dalla ricorrente, tutte incentrate sulla motivazione resa dalla corte d’appello in ordine al requisito della L. Fall., art. 5
Per le stesse ragioni, infine, va decisamente escluso che la sentenza difetti addirittura in radice del requisito della motivazione, come pure sostenuto dall’istante nei motivi in esame.
3) Il ricorso dovrebbe, in conclusione, essere respinto, con decisione che potrebbe essere assunta in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380-bis c.p.c..
Il collegio ha esaminato gli atti, ha letto la relazione e ne ha condiviso le conclusioni, peraltro non contrastate dalla ricorrente, che non ha depositato memoria.
Il ricorso va pertanto, rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della Cassa di Risparmio di Bolzano s.p.a., che liquida in Euro 7.800, di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso forfetario e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2017