Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6011 del 12/03/2010

Cassazione civile sez. I, 12/03/2010, (ud. 09/11/2009, dep. 12/03/2010), n.6011

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – rel. Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27544-2004 proposto da:

COMUNE DI GUARDEA P.I. e c.f. (OMISSIS)), in persona del Sindaco

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI 140,

presso l’avvocato LUCATTONI PIERLUIGI, rappresentato e difeso

dall’avvocato TURRENI AGOSTINO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.G. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA MARIA CRISTINA 8, presso l’avvocato GOBBI

GOFFREDO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

PICCIURRO FRANCESCA, MARIANI MARINI ALARICO, giusta procura in calce

al controricorso;

ALFA S.R.L. (P.I. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, C.F. (c.f.

(OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ANAPO 20,

presso l’avvocato RIZZO CARLA, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato BAGIANTI ANTONIO, giusta procura a margine

del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 444/2003 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 06/11/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/11/2009 dal Presidente Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato AGOSTINI TURRENI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente B., l’Avvocato GOFFREDO GOBBI

che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito, per la controricorrente Soc. ALFA, l’Avvocato ANTONIO BAGIANTI

che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI MAURIZIO che ha concluso per l’inammissibilità o, in

subordine, per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato in data 27 e 28.7.1992 il Comune di Guardea conveniva avanti al Tribunale di Terni l’Alfa s.r.l. (già Alfa Prefabbricati s.p.a.), l’Ing. C.F. e l’Arch. B. G., chiedendo che fossero condannati, a causa del dissesto statico di una palestra polivalente, al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 1669 c.c. nella loro rispettiva qualità di appaltatrice, progettista e direttore dei lavori.

Si costituivano la società ed il C. che eccepivano, fra l’altro, la decadenza e la prescrizione dell’azione e, nel merito, la infondatezza della domanda.

Si costituiva con separato atto il B. il quale eccepiva anch’egli la decadenza e la prescrizione e comunque sosteneva la sua estraneità, in qualità di direttore dei lavori, alla determinazione dell’evento, indicando quale responsabile il C., in qualità di progettista.

Disposta ed espletata C.T.U., il Tribunale con sentenza non definitiva n. 484/95 disattendeva tutte le eccezioni preliminari e con successiva sentenza n. 782/00 dichiarava i convenuti responsabili in solido nella misura di 9/10 con il concorso del Comune nella misura del restante 1/10, determinava i danni in complessive L. 410.000.000 e condannava i convenuti medesimi al pagamento della somma di L. 369.000.000.

Avverso entrambe le sentenze proponevano impugnazione avanti alla Corte d’Appello di Perugia l’Alfa s.r.l. ed il C. nonchè, con separato atto, il B..

Si costituiva il Comune che resisteva al gravame, proponendo anche appello incidentale.

All’esito la Corte d’Appello con sentenza del 1.10-6.11.2003, in totale riforma della sentenza impugnata, rigettava l’originaria domanda.

Dopo aver osservato in linea di principio che in tema di appalto il termine annuale di decadenza ex art. 1669 c.c. per la denuncia dei gravi difetti dell’opera decorre dal giorno in cui il committente abbia conseguito la conoscenza dei difetti e delle specifiche cause che li hanno determinati ed in particolare, allorchè si tratti di opere di una certa entità, dall’acquisizione della relazione tecnica, mentre il termine annuale di prescrizione decorre dalla relativa denuncia, rilevava la Corte d’Appello che con raccomandata del 30.10.1990 indirizzata alle controparti il Comune – che già aveva provveduto in base agli eseguiti accertamenti ad installare degli estensimetri – aveva comunicato che le lesioni aumentavano costantemente di circa mm, 0,5-0,6 al mese lasciando supporre un movimento continuo e progressivo della struttura e che si richiedevano l’esecuzione degli interventi necessari; successivamente in data 21.11.1990 lo stesso Comune aveva invitato con telegramma il B. ed i responsabili dell’ALFA S.R.L. ad assistere ai carotaggi, evidenziando in tal modo l’avvenuta esecuzione da parte sua di indagini tecniche; infine lo stesso Comune nel Gennaio del 1991 aveva acquisito una relazione tecnica a firma del geologo di fiducia dr. T. da cui risultava che “le lesioni erano state causate dalla differente compressibilità dei terreni di fondazione con la creazione di cedimenti differenti”, che “è necessario realizzare una sottofondazione con pali in cemento posti sotto i plinti” e che “è opportuno un drenaggio a monte e sui dati dell’immobile per convogliare a valle le acque superficiali”.

Riteneva quindi, sulla base dell’esame comparativo fra tali dati e la C.T.U. eseguita nel giudizio di primo grado, che non erano emersi elementi che non fossero stati già evidenziati con i richiamati accertamenti eseguiti su iniziativa del Comune e che anche la successiva relazione dell’Aprile del 1992 nulla aveva aggiunto sulle cause del dissesto, con la conseguenza che, risalendo le due relazioni al periodo Ottobre 1990-Gennaio 1991 ed essendo queste risultate pienamente idonee a rendere consapevole il Comune dei difetti dell’opera e delle relative cause, il diritto al risarcimento era ormai prescritto ai sensi dell’art. 1669 c.c. alla data dell’introduzione della domanda avvenuta in data 25.7.1992.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il Comune di Guardea, deducendo un unico motivo di censura illustrato anche con memoria.

Resistono con controricorso l’Alfa s.r.l., che ha depositato anche memoria, e C.F. nonchè con separato atto, illustrato anche con memoria, B.G..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso il Comune di Guardea denuncia difetto di motivazione. Lamenta che la Corte d’Appello abbia anticipato in modo arbitrario il momento in cui l’ente sarebbe venuto a conoscenza dei vizi dell’opera e della loro imputabilità, indicandolo confusamente e genericamente in un periodo che va dal 30.10.1990 al Gennaio 1991, con conseguente applicazione della prescrizione in relazione alla domanda introduttiva del giudizio notificata in data 25.7.1992, senza considerare la necessità di un accertamento rigoroso sulla rilevanza delle singole condotte, non individuabile all’epoca della relazione T.. Deduce ancora che solo con la successiva relazione M., disposta con Delib. C.C. 9 marzo 1992, n. 18 per individuare la responsabilità dei singoli, si era giunto alla conclusione che la responsabilità era da imputare sia all’Arch.

B. che aveva redatto una perizia geognostica di fantasia e sia all’Ing. C. che aveva redatto i propri calcoli prescindendo dalla stessa relazione B.. Sostiene altresì che, malgrado la presenza di assicurazioni fornite dai due tecnici nel Dicembre del 1988 e nel Novembre 1990, la Corte d’Appello ha ritenuto raggiunto il grado di conoscenza con la relazione T. del Gennaio 1991, senza tener conto che al medesimo era stato conferito l’incarico di indicare “il rimedio migliore” e non di accertare la responsabilità dei singoli nella determinazione dell’evento, il cui omesso esame l’ha poi indotta nell’errore di ritenere identiche la relazione T. e quella M.. Deduce ancora che la relazione M., diversamente da quella T., aveva affermato che i campioni di terra rinvenuti sui luoghi erano diversi da quelli indicati dal B., che la fondazione era inadeguata e che la pavimentazione non era stata realizzata secondo le buone tecniche del costruire, con la conseguenza che solo sulla base di tali ulteriori dati sarebbe stato possibile individuare le responsabilità sia del B. che dell’appaltatore e del suo progettista ( C.).

Il ricorso è infondato.

La sentenza impugnata, nel dichiarare l’intervenuta prescrizione dell’azione ex art. 1669 c.c. esercitata dal Comune per i gravi difetti riscontrati nell’opera appaltata, ha fatto certamente applicazione di corretti principi giuridici ed operato un’analisi della situazione di fatto sulla base di una motivazione immune da vizi logici.

Richiamando la giurisprudenza di questa Corte, ha sostanzialmente rilevato infatti che la denuncia dei vizi da parte del committente può costituire un corretto riferimento per l’individuazione del “dies a quo” ai fini del decorso della prescrizione solo allorchè risulti che di tali difetti egli fosse pienamente a conoscenza in ragione degli accertamenti tecnici nel frattempo effettuati e da considerarsi necessari qualora non si tratti di manifestazioni evidenti come, ad esempio, la caduta di edifici.

Ha quindi evidenziato due elementi considerati rilevanti ai fini della conoscenza da parte del Comune.

In primo luogo la raccomandata del 30.10.1990 inviata alle controparti con cui veniva comunicata l’installazione di “estensimetri” che avevano già rilevato un aumento delle lesioni di circa mm. 0,5-0,6 al mese e “che lasciavano supporre un movimento continuo e progressivo della struttura”.

In secondo luogo la relazione tecnica del Gennaio 1991 del geologo T. su incarico dello steso Comune che confermava lo stato di dissesto della struttura, indicandone anche le cause.

Sulla base di tali risultanze riteneva la Corte d’Appello che il Comune fosse perfettamente a conoscenza dello stato dell’opera e delle cause che avevano determinato il dissesto e che nulla, nella sostanza, aveva aggiunto la C.T.U. espletata nel giudizio di primo grado.

Trattasi indubbiamente di una valutazione di merito immune da vizi logici e giuridici e, come tale, insindacabile in sede di legittimità.

Nè varrebbe sostenere, come invece ha dedotto il Comune, che solo con la relazione M. disposta con Delib. Consiglio Comunale 19 marzo 1992, n. 18 sarebbe stato possibile individuare le responsabilità dei singoli, trovando risposta anche tale osservazione nella sentenza impugnata la quale ha sottolineato al riguardo come, poco dopo l’invio della raccomandata, il Comune aveva invitato con telegramma (del 21.11.1990) l’arch. B. ed i responsabili della società appaltatrice ad assistere ai “carotaggi”, dimostrando in tal modo che aveva già individuato anche i soggetti responsabili alla cui presenza aveva inteso effettuare gli ulteriori accertamenti.

Il ricorso si risolve quindi nella prospettazione di un diverso riferimento temporale ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, posticipando rispetto alla valutazione operata dalla Corte d’Appello il momento dell’effettiva conoscenza dei difetti della opera appaltata, senza una precisa indicazione delle ragioni che giustificherebbero un giudizio di contraddittorietà o di lacunosità della motivazione della sentenza impugnata.

Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida, a favore di ciascuna delle due parti controricorrenti costituitesi separatamente (Alfa s.r.l,+ C.;

B.), in Euro 5.000,00 per onorario ed in Euro 200,00 per spese oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2010

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