Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6011 del 08/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 08/03/2017, (ud. 05/12/2016, dep.08/03/2017),  n. 6011

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17424-2015 proposto da:

FALLIMENTO di (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, in persona del

curatore p.t., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA di SAN

VALENTINO, 21, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO CARBONETTI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO DEL ZOTTO, giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.C., titolare della ditta individuale Azienda Agricola

B.C., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ALFREDO

ANTONINI, giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

C.V., in proprio e quale legale rapp.te di (OMISSIS)

s.r.l. in liquidazione; B. & B. s.r.l.; L.F.;

PUBBLICO MINISTERO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 358/2015 della CORTE D’APPELLO DI TRIESTE del

20/05/2015, depositata l’01/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/12/2016 dal consigliere relatore, dott.ssa. MAGDA CRISTIANO;

udito l’avv. Marco Del Lotto, difensore della ricorrente, che si

riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

E’ stata depositata la seguente relazione:

1) La Corte d’appello di Trieste ha accolto il reclamo proposto da C.V., in proprio e quale legale rapp.te di (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, oltre che dal socio unico ( B. & B. s.r.l.) e dalla cessionaria dell’azienda ( B.C.) della predetta società, avverso la sentenza che ne aveva dichiarato il fallimento.

La corte del merito ha accertato che (OMISSIS) s.r.l., ai sensi dell’attuale testo dell’art. 2135 c.c., era imprenditrice agricola, come tale non assoggettabile a fallimento. Ha rilevato al riguardo che, prima di cedere l’azienda di cui era titolare (e di porsi, pressochè contestualmente, in liquidazione), la società aveva pacificamente svolto l’attività di conduzione di terreni coltivati a vigna nonchè quelle, ad essa connesse, di trasformazione del raccolto e di commercializzazione del vino prodotto, mentre non risultava che, dopo la cessazione delle predette attività (conseguita alla cessione) ne avesse concretamente avviate di nuove, aventi natura commerciale.

La sentenza, pubblicata il 1.6.2015, è stata impugnata dal Fallimento di (OMISSIS) s.r.l. con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale si lamenta violazione dell’art. 2135 c.c., nonchè omessa valutazione della documentazione allegata agli atti, dalla quale emergerebbe che (OMISSIS) era azienda di grandi dimensioni, che sin dal 2013 (epoca della sua messa in liquidazione) non esercitava più alcuna attività agricola, ma solo un’attività, a livello industriale, di commercializzazione di vini sfusi e in bottiglia.

B.C. ha resistito con controricorso, mentre le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva.

2) Il ricorso appare manifestamente infondato nella parte in cui denuncia violazione dell’art. 2135 c.c., la cui attuale formulazione, introdotta dal D.Lgs. n. 228 del 2001, art. 1 qualifica come imprenditore agricolo non solo il soggetto che svolge in via esclusiva attività di conduzione del fondo, ma anche quello che eserciti attività di trasformazione e di commercializzazione ad essa connesse, aventi ad oggetto i prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione.

2.1) Appare invece inammissibile nella parte in cui deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata, atteso che non specifica, secondo quanto richiesto dall’attuale testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, quale sia il fatto storico – decisivo ai fini di un diverso esito della controversia ed oggetto di contraddittorio fra le parti – che il giudice a quo avrebbe omesso di esaminare.

In contrario, va osservato che non solo gli elementi probatori di cui il Fallimento lamenta la mancata valutazione (“grandi dimensioni” della (OMISSIS), sua messa in liquidazione, cessione dell’azienda, fatturato derivante dall’attività commerciale, dichiarazioni rese al curatore dal liquidatore) sono in parte irrilevanti ed in parte privi di univoca valenza ai fini dell’accertamento del prevalere dell’attività commerciale rispetto a quella agricola esercitata dalla società, ma che la corte del merito li ha complessivamente tenuti in conto, traendone, tuttavia, un convincimento diverso da quello auspicato dal ricorrente e che non può formare oggetto di sindacato nella presente sede di legittimità.

Si propone pertanto di respingere il ricorso, con decisione che potrebbe essere assunta in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.

Il collegio ha esaminato gli atti, ha letto la relazione e ne ha condiviso le conclusioni, non utilmente contraddette dal ricorrente nella memoria depositata, nella quale si richiede una nuova interpretazione delle circostanze di fatto già esaminate dalla corte del merito, mentre non si indica – secondo quanto richiesto dall’attuale testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – il fatto storico decisivo di cui il giudice d’appello avrebbe omesso la valutazione.

Il ricorso deve pertanto essere respinto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore di B.C., unica parte controricorrente, che liquida in Euro 7.800, di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso forfetario e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2017

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