Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6010 del 12/03/2010

Cassazione civile sez. I, 12/03/2010, (ud. 03/11/2009, dep. 12/03/2010), n.6010

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PROMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24608-2005 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

B.R.F. (c.f. (OMISSIS)), C.

A. (c.f. (OMISSIS)), B.G. (C.f.

(OMISSIS)), B.E. (c.f. (OMISSIS)), in

proprio e nella qualità di eredi di B.M., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA OSLAVIA 40, presso l’avvocato FILIERI

MASSIMO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato SCARFI’

MAURIZIO, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3608/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/09/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/11/2009 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato ROBERTA TORTORA che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per i controricorrenti, l’Avvocato MAURIZIO SCARFI’ che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 30077/2000 il Tribunale di Roma condannava il Ministero dell’Economia e delle Finanze a pagare, quale riliquidazione dell’indennizzo dei beni perduti in Etiopia a seguito di rivolgimenti politici, la somma di L. 13.361.240.014 in favore di B.R.F., di L. 232.192.027 in favore di C. A., di L. 152.628.681 in favore di B.G. e di L. 88.562.332 in favore di B.E., somme tutte da maggiorare degli interessi moratori al saggio legale, con decorrenza dall’entrata in vigore della L. 5 aprile 1985, n. 135.

Con sentenza del 1.03-5.09.2005, la Corte di appello di Roma respingeva l’appello principale con cui il Ministero aveva sostenuto la non debenza degli interessi moratori o, in subordine la loro decorrenza dalla domanda giudiziale e non dall’entrata in vigore della L. n. 135 del 1985 (4 maggio 1985), ed in accoglimento, invece, dell’appello incidentale dei B. e della C., relativo al riconoscimento del maggior danno da svalutazione anche per il periodo successivo all’entrata in vigore di detta legge con interessi sulle somme rivalutate, disponeva che gli indennizzi liquidati fossero rivalutati con la stessa decorrenza degli interessi. La Corte territoriale osservava e riteneva tra l’altro:

– che incontroverso era il fatto che la dazione degli indennizzi in questione non costituisse adempimento di un’obbligazione risarcitoria che gli istanti erano titolari di un diritto soggettivo all’indennizzo mentre a carico della P.A. sussisteva un’obbligazione con fonte diretta nella legge, da adempiere con l’ordinaria diligenza, ai sensi dell’art. 1176 cod. civ., e più in generale soggetta alla normativa in tema di obbligazioni pecuniarie che con la L. n. 135 del 1985, art. 4, comma 4 il legislatore aveva inteso ricomprendere nell’indennizzo aggiornato con il coefficiente di adeguamento, il risarcimento da ritardato adempimento sino alla data di entrata in vigore della medesima legge, sia per la parte ragguagliata agli interessi moratori maturati alla stessa data e sia per l’eventuale maggior danno ai sensi dell’art. 1224 c.c., comma 2. – che, invece, per il periodo successivo alla data di entrata in vigore della L. n. 135 del 1985 e con riguardo agli interessi ed alla rivalutazione del credito indennitario, dovendo essere applicate le regole legali in tema di obbligazioni pecuniarie, ivi compreso l’art. 1218 cod. civ., sul Ministero tenuto al pagamento gravava l’onere di provare che il ritardo o l’inesattezza della prestazione erano dipesi da causa a lui non imputabile;

– che nella specie era ravvisabile ritardo colpevole del Ministero e, quindi, mora, considerato il lungo tempo impiegato per la conclusione del procedimento ed il fatto che non aveva fornito la prescritta prova liberatoria e segnatamente giustificato il ritardo nell’adozione dei decreti definitivi di liquidazione;

che, in particolare era emerso che nel giugno-luglio del 1985 gli attuali appellati avevano presentato al Ministero del Tesoro la domanda di liquidazione dell’indennizzo ai sensi della L. n. 135 del 1980 e che la relativa procedura amministrativa era stata definita solo nel luglio del 1995, con determinazione di un importo inferiore a quello in sede giudiziaria risultato a loro dovuto che agli appellati, imprenditori commerciali anche dopo il rientro in Italia, spettava pure il risarcimento dell’ulteriore danno da perdita di valore del loro credito indennitario, ai sensi dell’art. 1224 c.c., comma 2.

Avverso questa sentenza il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha proposto ricorso per cassazione notificato il 30.09.2005, affidato a tre motivi. I B. e la C. hanno resistito con controricorso notificato il 8.11.2005 e depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

A sostegno del ricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze denunzia:

1. “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento alla L. 26 gennaio 1980, n. 16, art. 5 come modificato dalla L. 5 aprile 1985, n. 135, art. 4 agli artt. 1282, 1219 e 1224 c.c., nonchè all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Sostiene in sintesi:

che poichè le somme attribuite per la perdita dei beni all’estero hanno natura indennitaria e non risarcitoria, non sono applicabili le regole logiche e giuridiche proprie del risarcimento del danno e che, pertanto, non sono dovuti nè interessi moratori nè tantomeno la rivalutazione monetaria;

– che in ogni caso erronea è l’attribuzione degli interessi con decorrenza dall’entrata in vigore della L. n. 135 del 1985, dal momento anche che prima della liquidazione amministrativa o giudiziaria dell’indennizzo, gli interessi in questione non possono essere qualificati come corrispettivi, per difetto dei requisiti, prescritti dall’art. 1282 cod. civ., di liquidità ed esigibilità del credito indennitario e per mancanza del titolo di spesa.

2. “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento alla L. 26 gennaio 1980, n. 16, art. 5 come modificato dalla L. 5 aprile 1985, n. 135, art. 4, agli artt. 1282, 1219 e 1224 c.c., nonchè all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Censura nuovamente la statuita decorrenza degli interessi moratori e della rivalutazione monetaria, sostenendo che prima della liquidazione amministrativa, non esistendo un credito certo, liquido ed esigibile, non è possibile costituire in mora dell’Amministrazione e che tale effetto non può essere riconnesso alla presentazione della domanda in sede amministrativa ma semmai derivare dalla proposizione della domanda giudiziaria d’indennizzo, dalla quale soltanto potrebbero farsi decorrere gli interessi moratori.

3. “Omessa o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Sostiene che la fissazione della decorrenza degli accessori del credito indennitario alla data di entrata in vigore della L. n. 135 del 1985 non può nemmeno essere legittimata dall’avvenuto riconoscimento, ad opera dalla medesima legge, del diritto ad un importo forfettario comprensivo di interessi moratori e rivalutazione e che non doveva fornire nessuna prova della incolpevolezza del proprio ritardo dal momento che il credito non era certo, liquido ed esigibile. Le censure, che essendo strettamente connesse consentono esame unitario, vanno accolte con limitato riferimento alla fissazione alla data di entrata in vigore della L. n. 135 del 1985, della decorrenza degli interessi moratori e del ristoro del maggior danno da perdita di valore del credito, contraria alle regole di diritto nella specie applicabili ed ai relativi reiterati e condivisi orientamenti giurisprudenziali, secondo cui:

l’indennizzo previsto dalla L. 26 gennaio 1980, n. 16, e succ. mod., per i beni perduti dai cittadini e dalle imprese italiane in territori già soggetti alla sovranità italiana ed all’estero, ha consistenza di diritto soggettivo, in quanto trova la sua fonte direttamente nella legge; pertanto, in caso di ritardo nel pagamento dell’indennizzo nella misura (comprensiva degli interessi e del maggior danno ex art. 1224 c.c., comma 2), calcolata con riferimento alla data di entrata in vigore della L. 5 aprile 1985, n. 135, per il periodo successivo è configurabile la responsabilità dell’Amministrazione anche prima dell’emanazione dei decreti ministeriali con i quali si conclude il procedimento di determinazione dell’indennizzo; ciò giustifica la debenza degli interessi (non corrispettivi ma) moratori e l’eventuale maggior danno, sempre che l’Amministrazione non provi che il ritardo o l’inesattezza della prestazione siano dipesi da causa ad essa non imputabile (cfr Cass. 200810912; 200812281; 200919687);

gli interessi moratori e conseguentemente il risarcimento dell’eventuale danno maggiore, ai sensi dell’art. 1224 cod. civ., per il ritardato pagamento dell’indennizzo dovuto per i beni perduti all’estero (il quale configura debito di valuta e non di valore), poichè presuppongono un comportamento colpevole della P.A. che non è ravvisabile prima che siano superati i limiti di tempo ragionevolmente necessari per il compimento del procedimento amministrativo di liquidazione del beneficio, possono decorrere solo dalla notifica dell’atto di citazione introduttivo del giudizio diretto alla liquidazione dell’indennizzo (o di un maggiore indennizzo) ovvero da uno specifico anteriore atto di costituzione in mora nel corso del procedimento amministrativo (cfr Cass. 200804530;

200829119).

Conclusivamente il ricorso dell’Amministrazione deve essere accolto nei precisati limiti, e conseguentemente cassata in parte qua la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, cui si demanda anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso in punto di decorrenza degli interessi moratori e di rivalutazione del credito indennitario, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 3 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2010

 

 

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