Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6010 del 08/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 08/03/2017, (ud. 05/12/2016, dep.08/03/2017),  n. 6010

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16947/2015 proposto da:

B.V., in proprio e nella qualità di A.U. di (OMISSIS)

s.r.l., elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZZA S. GIOVANNI IN

LATERANO 18-B, presso lo studio dell’avvocato DOMENICANTONIO

CAVALLARO, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

FALLIMENTO di (OMISSIS) s.r.l., in persona del curatore p.t.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 28, presso lo

studio dell’avvocato GAETANO ALASSI, rappresentato e difeso

dall’avvocato ROBERTO NAPOLEONE, giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

ITALGREEN SPA, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente

domiciliata in ROMA, LUNGOTLVERE ARNALDO DA BRESCIA N. 9/10 presso

lo studio dell’avv. VITTORIA PAOLINI che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato SANDRO ANDREOTTI, giusta procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3216/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

31/03/2015, depositata il 25/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/12/2016 dal consigliere relatore, Dott.ssa MAGDA CRISTIANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

E’ stata depositata la seguente relazione:

1) La Corte d’appello di Roma ha respinto il reclamo proposto da (OMISSIS) s.r.l. contro la sentenza dichiarativa del suo fallimento, pronunciata dal Tribunale di Tivoli, ad istanza di Italgreen s.p.a., dopo aver dichiarato inammissibile la domanda di concordato preventivo depositata dalla società ai sensi della L. Fall., art. 161, comma 6, sul rilievo che – dopo la sua presentazione e prima della scadenza del termine per il deposito della proposta, del piano e della documentazione – la proponente aveva pagato debiti scaduti, per l’ammontare di Euro 40.000, senza richiedere la preventiva autorizzazione del giudice.

La corte del merito ha condiviso l’opinione del tribunale, secondo cui l’avvenuto pagamento integrava violazione del comb. disp. della L. Fall., art. 161, comma 7 e art. 173 e, nel merito, ha ritenuto sussistente lo stato di insolvenza, attesa l’incapacità della reclamante di adempiere all’obbligazione contratta nei confronti della creditrice istante.

2) La sentenza, pubblicata il 25.5.015, è stata impugnata (OMISSIS) s.r.l., con ricorso per cassazione affidato a sei motivi, cui il Fallimento di (OMISSIS) s.r.l. ed Italgreen s.p.a. hanno resistito con separati controricorsi.

3) Tutti i motivi del ricorso investono il capo della sentenza impugnata che ha ritenuto inammissibile la domanda di concordato perchè la proponente aveva pagato debiti scaduti senza richiedere la preventiva autorizzazione del giudice.

Il terzo, il quarto ed il quinto motivo, con i quali, rispettivamente, si contesta che un pagamento non autorizzato possa costituire in via automatica ragione di inammissibilità, L. Fall., ex art. 173, della domanda di concordato e si lamenta che la corte del merito non abbia compiuto alcuna valutazione in ordine all’effettiva riconducibilità dei pagamenti eseguiti ad atti di straordinaria amministrazione, integranti frode ai creditori, appaiono manifestamente fondati.

Infatti, come già ripetutamente affermato da questa Corte (Cass. nn. 7066/016, 33324/3325/016,) dal disposto della L. Fall., art. 161, comma 7, non può desumersi che il pagamento non autorizzato di un debito scaduto eseguito in data successiva al deposito della domanda di concordato con riserva comporti, in via automatica, l’inammissibilità della proposta, dovendosi pur sempre valutare se detto pagamento costituisca, o meno, atto di straordinaria amministrazione (ovvero atto destinato ad incidere negativamente sul patrimonio del debitore, per compiere il quale è necessaria la preventiva autorizzazione del tribunale, secondo quanto richiesto dalla L. Fall., art. 167), nonchè se, in ogni caso, la violazione della regola della par condicio sia diretta a frodare le ragioni dei creditori, pregiudicando le possibilità di adempimento della proposta negoziale formulata con la domanda concordataria.

Non v’è dubbio che, nella specie, tale valutazione sia stata totalmente omessa dalla corte del merito.

Si dovrebbe pertanto concludere per l’accoglimento del ricorso, con decisione che potrebbe essere assunta in Camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Il collegio ha esaminato gli atti, ha letto la relazione e ne ha condiviso le conclusioni, peraltro non contrastate dalle parti controricorrenti, che non hanno depositato memoria.

La sentenza impugnata va pertanto cassata, con conseguente rinvio della causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che si atterrà ai principi di diritto sopra enunciati e regolerà anche le spese di questo giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il terzo, il quarto ed il quinto motivo del ricorso, assorbiti gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo

2017

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