Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6010 del 04/03/2021

Cassazione civile sez. I, 04/03/2021, (ud. 24/11/2020, dep. 04/03/2021), n.6010

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 11885/2019 r.g. proposto da:

M.I., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso,

giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato

Simone Coscia, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in

Termoli, Corso Nazionale n. 75.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore il Ministro;

– intimato –

Avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, depositata in

data 4.3.2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/11/2020 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha rigettato l’appello proposto da M.I., cittadino della (OMISSIS), nei confronti del Ministero dell’Interno, avverso l’ordinanza emessa in data 12.10.2017 dal Tribunale di Bari, con la quale erano state respinte le domande di protezione internazionale ed umanitaria avanzate dal richiedente.

La Corte di merito ha ricordato, in primo luogo, la vicenda personale del richiedente asilo, secondo quanto riferito da quest’ultimo; egli ha narrato: i) di essere nato e vissuto in Nigeria; ii) di essere stato costretto a fuggire dal suo paese perchè minacciato dallo zio che si sarebbe voluto impossessare dei suoi beni.

La Corte territoriale ha, poi, ritenuto che: a) non erano fondate le domande volte al riconoscimento della protezione sussidiaria, del D.Lgs. n. 251 del 2007, sub art. 14, lett. a e b, in ragione della natura privatistica della vicenda personale raccontata e comunque della possibilità di attivare da parte del richiedente la protezione da parte delle autorità statuali; b) non era fondata neanche la domanda di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c, in ragione dell’assenza di un rischio-paese riferito alla Nigeria, stato di provenienza del richiedente, collegato ad un conflitto armato generalizzato; c) non poteva accordarsi tutela neanche sotto il profilo della richiesta protezione umanitaria, perchè il ricorrente non aveva dimostrato un saldo radicamento nel contesto sociale italiano; d) occorreva revocare anche l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello stato.

2. La sentenza, pubblicata il 4.3.2019, è stata impugnata da M.I. con ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 1, lett. b.

2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, D.P.R. n. 115 del 2002, art. 236, comma 2, in relazione alla revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello stato.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1 Il primo motivo di censura è inammissibile.

Il ricorrente svolte osservazioni generiche in ordine ad una serie di documenti (non meglio indicati) di cui il giudicante avrebbe omesso l’esame al fine di valutare la ricorrenza dei presupposti applicativi dell’invocata protezione internazionale, senza precisare quali fossero questi documenti, anche in relazione al loro contenuto, e senza spiegare la decisività degli stessi ai fini della contestata decisione.

3.2 Il secondo motivo è anch’esso inammissibile.

La censura è inammissibile alla luce della recente sentenza delle S.U. di questa Corte n. 4315 del 2020, nella quale è stato affermato che il provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, comunque pronunciato (ritualmente con separato decreto o all’interno del provvedimento di merito) anche per manifesta infondatezza, deve essere sempre considerato autonomo e, di conseguenza, soggetto ad un separato regime d’impugnazione, ovvero l’opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, ed D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15. Contro tale provvedimento è ammesso il ricorso ex art. 111 Cost.. E’ escluso, anche in questa ipotesi, che della revoca irritualmente disposta dal giudice, nel provvedimento che decide sul merito della domanda (o delle domande) proposta dalla parte, possa essere investita la Corte di Cassazione in sede di ricorso avverso la decisione, essendo necessario ricorrere alla sequenza procedimentale sopra delineata (cfr. anche Sez. 1, Ordinanza n. 16117 del 28/07/2020).

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell’amministrazione intimata.

Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all’orientamento già espresso da questa Corte con la sentenza n. 9660-2019.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2021

 

 

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