Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6010 del 04/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 04/03/2020, (ud. 04/12/2019, dep. 04/03/2020), n.6010

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22628-2018 proposto da:

F.P.G., V.F., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA COLA DI RIENZO n. 212, presso lo studio

dell’avvocato LEONARDO BRASCA, rappresentati e difesi dall’avvocato

VINCENZO SACCOMANNO.

– ricorrenti –

contro

I.P.A. e P.F.M., rappresentati e

difesi dagli avvocati FRANCESCO MOLINARI e CARLO APRILE e

domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione.

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 133/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 16/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/12/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso ex art. 668 e 703 c.p.c., depositato il 3.10.2001 F.P.G. e V.F. evocavano in giudizio I.P.A. e P.F.M. innanzi il Tribunale di Cosenza chiedendo l’arretramento o la demolizione del manufatto realizzato dai convenuti in violazione delle distanze dal confine tra le rispettive proprietà delle parti. Si costituivano i predetti convenuti resistendo alla domanda, che veniva respinta all’esito della fase sommaria. All’esito del successivo giudizio di merito il Tribunale, con sentenza n. 681/2008, rigettava la pretesa dei ricorrenti.

Con successivo atto di citazione F.P.G. e V.F. evocavano nuovamente in giudizio I.P.A. e P.F.M. innanzi il Tribunale di Cosenza proponendo la stessa domanda, respinta in sede possessoria, in termini di azione petitoria, e spiegando azione di risarcimento del danno, tanto con riferimento a quello dipendente dall’edificazione in sè considerata, quanto con riguardo a quello derivante dall’occupazione temporanea del loro terreno e dalle modifiche irreversibili apportatevi dai convenuti in occasione della costruzione contestata. I convenuti si costituivano resistendo alla domanda ed invocandone il rigetto.

Con sentenza n. 677/2010 il Tribunale accoglieva la domanda ordinando ai convenuti di arretrare la loro fabbrica sino a tre metri dal confine, rigettando tuttavia la domanda risarcitoria sul presupposto che la riduzione in pristino costituisse sufficiente ristoro del pregiudizio sofferto dagli attori.

Avverso detta decisione interponevano appello principale gli originari attori, invocando la condanna degli appellati ad arretrare il loro manufatto fino a cinque metri dal confine ed insistendo nella domanda di risarcimento del danno respinta dal Tribunale. Gli originari convenuti proponevano a loro volta appello incidentale.

Con la sentenza oggi impugnata, n. 133/2018, la Corte di Appello di Catanzaro rigettava l’impugnazione principale accogliendo quella incidentale.

Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione F.P.G. e V.F. affidandosi ad un unico motivo. Resistono con controricorso I.P.A. e P.F.M.. La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., e la nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, perchè la Corte di Appello avrebbe erroneamente limitato la domanda risarcitoria da loro proposta al solo pregiudizio direttamente derivante dall’edificazione realizzata dai controricorrenti in violazione delle distanze dal confine, e non anche ai rimanenti danni provocati in conseguenza delle modificazioni del terreno dei ricorrenti medesimi.

La censura è fondata.

Risulta invero dal fascicolo dei gradi di merito, il cui esame è consentito al Collegio essendo stato dedotto, nel caso specifico, un vizio di natura processuale, che gli odierni ricorrenti avevano invocato, tanto in prime cure che nell’atto di appello, la condanna degli odierni controricorrenti “… al risarcimento, in favore dei deducenti, dei danni subiti al proprio terreno siccome descritti in narrativa e nella C.T.P. dell’ing. C.A., nella misura di Euro 36.060 oltre interessi e rivalutazione monetaria a decorrere dall’anno 2001 e sino all’effettivo soddisfo, ovvero in quell’altra somma maggiore o minore eventualmente da quantificare mediante nuova C.T.U. da disporre nel presente giudizio” (Cfr. pag.14 dell’atto di appello). Nella precedente esposizione contenuta nel predetto atto di impugnazione si specifica che il danno del quale gli odierni ricorrenti invocavano il ristoro non era limitato al danno direttamente derivante dalla violazione delle distanze legali dal confine, ma anche allo “… ulteriore e più grave danno provocato al terreno dei deducenti con lo sbancamento eseguito dai convenuti… il quale ha comportato l’estrazione e l’asportazione di ingenti masse terrose ed il taglio di numerosi alberi di valore”(cfr. pagg.10 ed 11 dell’atto di appello).

Tale specifica domanda risarcitoria non è stata in alcun modo esaminata nel giudizio di merito. Ne deriva la violazione dell’art. 112 c.p.c., e l’accoglimento del ricorso, nei termini indicati, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa alla Corte di Appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Catanzaro in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile, il 4 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2020

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