Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 601 del 15/01/2020

Cassazione civile sez. trib., 15/01/2020, (ud. 21/11/2019, dep. 15/01/2020), n.601

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26592/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– ricorrente –

contro

Edison Energie Speciali s.r.l., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Crescenzio 103,

presso l’avv. Romano Pomarici, rappresentata e difesa dagli avv.ti.

Mario Porzio e Laura Bove giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Regionale della Campania

(Napoli – Sezione staccata di Salerno), Sez. 4, n. 2921/04/14 del 3

marzo 2013, depositata il 20 marzo 2104, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 novembre

2019 dal Consigliere Dott. Botta Raffaele.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. La controversia concerne l’impugnazione della rettifica dei valori attribuiti dalla società contribuente nella denuncia DOCFA relativa ad un parco eolico sito in comune di Castelnuovo di Conza: gli avvisi di accertamento in rettifica erano contestati per vizio di motivazione, stante la mancata indicazione degli elementi posi a base della determinazione della rendita, per la classificazione degli impianti in D/1 in luogo della categoria E/3 e per la inesatta valutazione tanto del costo di costruzione quanto dell’indice di deprezzamento in relazione al ciclo produttivo di vita utile delle strutture;

2. I ricorsi riuniti erano respinti in primo grado, ma la decisione era riformata in appello, con la sentenza in epigrafe, secondo la quale dagli atti prodotti non era stato possibile ricavare “la metodologia applicata dall’Ufficio per determinare il valore della rendita catastale di un aero-generatore” ed era stata disattesa la circostanza che trattandosi di impianti ad alta tecnologia avevano “una durata molto limitata rispetto ad una struttura industriale come un capannone” e quindi un indice di deprezzamento significativamente superiore. Avverso tale sentenza l’amministrazione propone ricorso per cassazione con unico motivo pluriarticolato. Resiste la società contribuente con controricorso, illustrato anche con memoria;

3. Il ricorso, nella confusa articolazione di censure non immediatamente conferenti, sembra caratterizzato da un inammissibile tentativo di riprodurre in questa sede di legittimità le considerazioni svolte nei gradi di merito senza proporre alcuna significativa “questione di diritto” che possa orientare una qualsiasi valutazione della sentenza impugnata sotto i profili critici validamente sollevabili nel giudizio di legittimità, che non è (e non può essere) un giudizio di merito di terzo grado (Cass. n. 8758 del 2017). Il ricorso per cassazione non può, quindi, risolversi, come accade nel caso di specie, in una esclusiva censura della “complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti (Cass. n. 6519 del 2019);

4. Il ricorso deve essere pertanto rigettato con condanna alle spese della parte ricorrente.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese della presente fase del giudizio che liquida in complessivi Euro 7.800,00 oltre spese forfettarie e oneri di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 21 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 15 gennaio 2020

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