Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 601 del 12/01/2017
Cassazione civile, sez. I, 12/01/2017, (ud. 06/10/2016, dep.12/01/2017), n. 601
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERNABAI Renato – Presidente –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 16323-2014 proposto da:
(OMISSIS) S.R.L. CON SOCIO UNICO IN LIQUIDAZIONE, in persona del
Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
DELLE MILIZIE 22, presso l’avvocato ALESSANDRO FUSILLO, che la
rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) S.R.L. CON SOCIO UNICO IN LIQUIDAZIONE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 3288/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 19/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
06/10/2016 dal Consigliere Dott. CRISTIANO MAGDA;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato ANTONIO STRIZZI, con delega, che
ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CARDINO ALBERTO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’appello di Roma ha respinto il reclamo proposto da (OMISSIS) s.r.l. contro la sentenza dichiarativa del suo fallimento.
La corte del merito ha rilevato che l’unico motivo di impugnazione, con il quale si contestava il superamento delle soglie di fallibilità di cui alla L.Fall., art. 1, comma 2, trovava smentita nei bilanci degli esercizi 2010/2011 depositati dalla stessa reclamante, che alla voce “rischi ed oneri” riportavano la somma di 1.407.000 Euro, appostata, secondo quanto illustrato nella nota integrativa, a copertura di debiti dall’esistenza certa o probabile, derivanti da iniziative giudiziarie promosse nei confronti della società.
La sentenza è stata impugnata da (OMISSIS) s.r.l. con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.
Il Fallimento ed il creditore istante non hanno svolto attività difensiva.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con l’unico motivo del ricorso, che denuncia violazione della L.Fall., artt. 1 e 5, (OMISSIS) contesta che i debiti appostati nel fondo rischi ed oneri, incerti an et quando, concorrano alla quantificazione dell’ammontare dell’indebitamento rilevante, ai sensi della L.Fall., art. 1, comma 2, lett. c), ai fini dell’assoggettabilità di un’impresa a fallimento.
2) Il motivo è infondato.
Come già affermato da questa Corte (Cass. n. 25870/011), l’accertamento del requisito di fallibilità di cui all’art. 1, coMMA 2, lett. c) cit. va compiuto procedendo alla valutazione dell’esposizione complessiva dell’imprenditore, nella quale deve tenersi conto non solo dei debiti già sorti, ed appostati al passivo del bilancio, ma anche di quelli ulteriori, contestati in tutto o in parte ed ancora sub iudice. Tale circostanza, infatti, non ne impedisce, di per sè sola, l’inclusione nel computo dell’indebitamento – rilevante quale dato dimensionale dell’impresa per stabilirne l’assoggettabilità al fallimento – in quanto attiene a un dato oggettivo, che non dipende dall’opinione del debitore a riguardo ed, al pari di ogni altro presupposto della dichiarazione di fallimento, non si sottrae alla valutazione del giudice chiamato a decidere dell’apertura della procedura concorsuale.
Nel caso di specie la stessa (OMISSIS) aveva iscritto oltre 1.400.000 Euro nel fondo rischi ed oneri, a copertura di debiti litigiosi “certi” o “probabili”: non era pertanto precluso al giudice del merito, cui compete in via esclusiva l’apprezzamento dei fatti rilevanti e decisivi per il giudizio, di ritenere detta appostazione indicativa dell’effettiva esistenza di quei debiti, ancorchè non ancora giudizialmente accertati, anche in ragione (secondo quanto la sentenza non ha mancato di rilevare) del rapporto anomalo e squilibrato tra il loro elevato ammontare e quello, pressochè insignificante, dei debiti già esposti al passivo del bilancio.
La ricorrente, d’altro canto, non ha impugnato la decisione sotto il profilo del vizio di motivazione.
Poichè le parti intimate non hanno svolto attività difensiva, non v’è luogo alla pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2017