Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6009 del 08/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 08/03/2017, (ud. 05/12/2016, dep.08/03/2017),  n. 6009

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16628/2014 proposto da:

C.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL BANCO DI

S. SPIRITO 48, presso lo studio dell’avvocato AUGUSTO D’OTTAVI,

rappresentato e difeso dall’avvocato DANIELE DORSI, giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato LUCIA

VARLIERO, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 53/2(114 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del

26/11/2013, depositata il 13/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MAGDA CRISTIANO;

udito l’Avvocato Giancarlo Rossi (delega avvocato Dorsi) difensore

del ricorrente che si riporta agli scritti;

udito l’Avvocato Lucia Varlerio difensore della controricorrente che

si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

E’ stata depositata la seguente relazione:

1) Il Tribunale di Rimini, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra C.R. e M.M., rigettò la domanda di quest’ultima di attribuzione di un assegno divorzile, rilevando che era pacifico che la signora conviveva con un nuovo compagno e che pertanto era venuto meno ogni obbligo assistenziale del coniuge.

L’appello proposto dalla M. contro il predetto capo della decisione è stato parzialmente accolto dalla Corte d’Appello di Bologna, che, rilevato che v’era prova unicamente della coabitazione dell’appellante con il nuovo compagno, Ca.Pr., ma non di una stabile convivenza dei due, caratterizzata dalla piena comunione spirituale e materiale, ha disposto che C. corrisponda all’ex moglie un assegno divorzile di Euro 800,00 mensili.

La sentenza, pubblicata il 13.01.2014, è stata impugnata da C.R. con ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui M.M. ha resistito con controricorso.

2) Con il primo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame del fatto, decisivo per il giudizio, che la M. convive da anni con il compagno, tanto da aver trasferito la propria residenza presso l’abitazione di questi. Sostiene, inoltre, il difetto di qualsivoglia ragionevolezza della decisione, nonchè il difetto di motivazione in ordine ai criteri di determinazione del quantum dell’assegno.

Ad avviso di questa relatrice il motivo appare manifestamente fondato nella parte in cui denuncia l’assoluta irragionevolezza della decisione.

La corte del merito ha infatti rilevato che la stessa M. ha ammesso di aver lasciato l’abitazione coniugale e di essersi stabilmente trasferita nella casa del nuovo compagno – con il quale intratteneva da tempo un’affettuosa amicizia, poi consolidatasi – nonchè di contribuire al menage familiare versando alla madre del Ca., che è proprietaria dell’appartamento e che ha sempre convissuto col figlio, la somma di Euro 500 mensili. Rispetto a tali accertati dati di fatto, l’affermazione del giudice a quo secondo cui il trasferimento costituirebbe prova di una mera coabitazione e non anche di una convivenza more uxorio appare del tutto illogica, non essendo dato comprendere quali siano, nella specie, gli elementi che varrebbero a distinguere la prima situazione dalla seconda e non potendo, peraltro, porsi a carico del C. l’onere di dimostrare il grado di intimità che intercorre fra la coppia.

Ricorre pertanto, ad avviso di questa relatrice, un’ipotesi di motivazione meramente apparente, tale da integrare un’anomalia motivazionale che si traduce in una violazione di legge (Cass. n. 8053/014).

Si dovrebbe pertanto concludere per l’accoglimento, in parte qua, del motivo, assorbite le ulteriori censure nonchè il secondo motivo del ricorso, con decisione che potrebbe essere assunta in Camera di consiglio, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Il collegio ha esaminato gli atti, ha letto la relazione e ne ha condiviso le conclusioni, non utilmente contraddette da M. nella memoria depositata, nella quale si richiamano circostanze di fatto (in parte del tutto nuove rispetto a quelle già dedotte nei precedenti gradi di merito), che, ove ammissibili, dovranno formare oggetto del nuovo accertamento demandato al giudice a quo.

Il ricorso deve pertanto essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, che liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omessi i nomi delle parti e degli altri soggetti in esso menzionati.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2017

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