Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6009 del 04/03/2021

Cassazione civile sez. I, 04/03/2021, (ud. 24/11/2020, dep. 04/03/2021), n.6009

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 10510/2019 r.g. proposto da:

T.K., rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta

a margine del ricorso, dall’Avvocato Giuseppe Onorato, unitamente

all’Avv. Maria Paola Cabitza, elettivamente domiciliato in Sassari,

Via Umberto n. 72, presso lo studio dell’Avvocato Onorato.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore il Ministro.

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari, depositata in

data 12.2.2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/11/2020 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Cagliari ha rigettato l’appello proposto da T.K., cittadino del (OMISSIS), nei confronti del Ministero dell’Interno, avverso l’ordinanza emessa in data 23.10.2017 dal Tribunale di Cagliari, con la quale erano state respinte le domande di protezione internazionale ed umanitaria avanzate dal richiedente.

La Corte di merito ha ricordato, in primo luogo, la vicenda personale del richiedente asilo, secondo quanto riferito da quest’ultimo; egli ha infatti narrato: i) di essere nato e vissuto in Ghana; ii) di essere stato costretto a fuggire dal Ghana, in seguito alla morte violenta del padre che era rimasto ucciso in un conflitto etnico.

La Corte territoriale ha, poi, ritenuto che: a) non erano fondate le domande volte al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, del D.Lgs. n. 251 del 2007, sub art. 14, lett. a e b, in ragione della mancanza dei presupposti applicativi dell’invocata tutela protettiva, posto che il richiedente non aveva subito atti di persecuzione ai suoi danni ed aveva prospettato solo mere congetture in ordine al pericolo di morire come il padre che, peraltro, era deceduto quindici anni prima; b) non era fondata neanche la domanda di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c, in ragione dell’assenza di un rischio-paese riferito al Ghana, paese di provenienza del richiedente, collegato ad un conflitto armato generalizzato, e perchè le allegazioni del ricorrente, in ordine alla richiesta protezione sussidiaria, riguardavano solo il paese di transito (Libia) e dovevano dunque ritenersi del tutto irrilevanti; c) non poteva accordarsi tutela neanche sotto il profilo della invocata protezione umanitaria, perchè il ricorrente non aveva dimostrato una condizione di soggettiva vulnerabilità.

2. La sentenza, pubblicata il 12.2.2019, è stata impugnata da T.K. con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo di censura.

L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo ed unico motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, per la mancata attivazione da parte dei giudici del merito dei poteri istruttori officiosi per approfondire le condizioni di sicurezza della Libia, quale paese di transito nel quale il richiedente si era radicato lavorando per tre anni nel paese nordafricano.

2. Il ricorso è inammissibile.

Occorre evidenziare come la giurisprudenza di questa Corte abbia già chiarito che, nella domanda di protezione internazionale, l’allegazione da parte del richiedente che in un Paese di transito (nella specie la Libia) si consumi un’ampia violazione dei diritti umani, senza evidenziare quale connessione vi sia tra il transito attraverso quel Paese ed il contenuto della domanda, costituisce circostanza irrilevante ai fini della decisione, perchè l’indagine del rischio persecutorio o del danno grave in caso di rimpatrio va effettuata con riferimento al Paese di origine o alla dimora abituale ove si tratti di un apolide. Il paese di transito potrà tuttavia rilevare (dir. UE n. 115 del 2008, art. 3) nel caso di accordi comunitari o bilaterali di riammissione, o altra intesa, che prevedano il ritorno del richiedente in tale paese (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 31676 del 06/12/2018; Sez. 6, Ordinanza n. 29875 del 20/11/2018; Sez. 6, Ordinanza n. 2861 del 06/02/2018).

Situazione quest’ultima nè allegata nè prospettata da parte del ricorrente.

In mancanza di tale profilo allegatorio la censura è pertanto inammissibile per genericità nella sua formulazione.

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell’amministrazione intimata.

Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all’orientamento già espresso da questa Corte con la sentenza n. 9660-2019.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2021

 

 

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