Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6009 del 04/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 04/03/2020, (ud. 04/12/2019, dep. 04/03/2020), n.6009

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22239-2018 proposto da:

D.B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO

DENZA 15, presso lo studio dell’avvocato FELICE CARDILLO,

rappresentato e difeso dall’avvocato SALVATORE ZIINO;

– ricorrente –

contro

M.G., rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIO

GIOVENCO e GIOVANNI DI TRAPANI e domiciliato presso la cancelleria

della Corte di Cassazione.

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1036/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 18/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/12/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il 22.4.2006 M.G. conveniva in giudizio D.B.M. innanzi il Tribunale di Termini Imerese, sezione distaccata di Corleone, invocando l’accertamento del confine tra i due fondi di rispettiva proprietà di attore e convenuto, che affermava esser divenuti incerti a seguito della rimozione dei segni lapidei apposti a seguito delle opere realizzate dal convenuto sul proprio terreno. Si costituiva il D.B. contestando la domanda ed affermando che il confine era chiaramente individuato da segni in tondino di ferro, palo di legno e pietre posti alla fine della scarpata esistente tra le due proprietà. Proponeva inoltre domanda riconvenzionale per l’accertamento dell’avvenuta usucapione, a suo favore, dell’area delimitata dai predetti segni di confine.

Con sentenza n. 71/2013 il Tribunale accoglieva la domanda, individuando il confine in conformità a quanto risultante dalla C.T.U. esperita in corso di causa; dichiarava inammissibili tutte le altre domande, inclusa la riconvenzionale di usucapione proposta dal convenuto, sul presupposto che essa fosse stata formulata tardivamente.

Interponeva appello il D.B. depositando un atto di transazione – ricevuto in copia dalla sua dante causa e precedente proprietaria del terreno solo dopo la decisione di primo grado – che era stato sottoscritto in data (OMISSIS) tra il M. e C.A., marito della predetta dante causa, e con il quale i predetti avevano convenzionalmente individuato il confine tra le rispettive proprietà. Chiedeva pertanto che il limite fosse determinato in conformità con la predetta scrittura e che fosse esaminata ed accolta la sua domanda riconvenzionale di usucapione, che era stata proposta tempestivamente già con l’atto di costituzione in prime cure, specificando – al riguardo – che sussistevano i presupposti per l’accertamento dell’intervenuto acquisto a titolo originario per usucapione speciale ai sensi dell’art. 1159-bis c.c.. Si costituiva in secondo grado il M. resistendo al gravame.

Con la sentenza oggi impugnata, n. 1036/2018, la Corte di Appello di Palermo rigettava l’impugnazione. Il giudice di secondo grado dava atto che l’appellante aveva proposto il tema dell’usucapione già con la comparsa di costituzione in prime cure, ma riteneva che tale deduzione integrasse eccezione riconvenzionale, e non domanda riconvenzionale; dichiarava inoltre inammissibile la domanda di accertamento dell’intervenuta usucapione speciale per la cd. piccola proprietà rurale, proposta solo in appello e non compresa nell’originaria eccezione di usucapione ordinaria, in quanto fondata su un titolo diverso.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione D.B.M. affidandosi a cinque motivi. Resiste con controricorso M.G.. Ambedue le parti hanno depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., e la nullità della decisione impugnata, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, perchè la Corte di Appello avrebbe erroneamente interpretato in termini di semplice eccezione riconvenzionale la domanda riconvenzionale che il D.B. aveva ritualmente proposto già con la memoria di costituzione e risposta in prima istanza.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., e la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, perchè il giudice del gravame avrebbe omesso di pronunciarsi, tanto sull’eccezione di usucapione, che sul motivo di appello relativo all’invocato accertamento dei presupposti per la dichiarazione dell’usucapione speciale per la piccola proprietà rurale.

Le due censure, che meritano un esame congiunto, sono fondate. Risulta invero che il D.B. avesse proposto, già in prime cure, domanda riconvenzionale di usucapione; tale domanda, erroneamente ritenuta tardiva dal Tribunale, non è stata esaminata, di fatto, nè in primo nè in secondo grado. La Corte di Appello infatti, dopo aver qualificato la deduzione del tema dell’usucapione in termini di eccezione riconvenzionale, non ha condotto alcun esame sul merito della questione, limitandosi a far derivare, dal predetto inquadramento, l’ulteriore conseguenza dell’inammissibilità del motivo di appello con il quale il D.B. aveva allegato la sussistenza dei presupposti per l’usucapione speciale di cui all’art. 1159 bis c.c..

Sul punto, va ribadito il principio per cui il giudice di merito, anche quando ritenga che la domanda di usucapione formulata dal convenuto in via riconvenzionale sia per qualsiasi motivo inammissibile, non può esimersi dall’esaminare il relativo tema sub specie di eccezione (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22552 del 23/10/2009, Rv.610633) essendo a tal riguardo sufficiente che la predetta eccezione sia stata sollevata nei termini all’uopo previsti dal codice di procedura (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10206 del 19/05/2015, Rv.635409).

Ne deriva che la Corte panormitana ha erroneamente omesso di esaminare nel merito la questione dell’intervenuta usucapione dell’area contesa tra le parti, che comunque l’odierno ricorrente aveva introdotto sin dalla sua prima difesa innanzi il Tribunale, peraltro in termini di domanda riconvenzionale, e non di semplice eccezione. Il giudice del rinvio dovrà pertanto procedere ad un nuovo esame della fattispecie, tenendo conto dei principi di cui anzidetto.

L’accoglimento dei primi due motivi, nei termini di cui in motivazione, implica l’assorbimento delle altre censure. La sentenza impugnata va quindi cassata, in relazione alle censure accolte, con rinvio della causa alla Corte di Appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte accoglie primo e secondo motivo, dichiarando assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Palermo in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile, il 4 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2020

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