Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6008 del 12/03/2010

Cassazione civile sez. I, 12/03/2010, (ud. 03/11/2009, dep. 12/03/2010), n.6008

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PROMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 16039-2008 proposto da:

CONSORZIO PER LA ZONA INDUSTRIALE DI INTERESSE REGIONALE DI SINISCOLA

(c.f. (OMISSIS) – P.I. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore (nella qualità di Commissario

straordinario), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TERENZIO 7,

presso l’avvocato TITOMANLIO RAFFAELE, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato TITOMANLIO FEDERICO, giusta procura speciale

per Notaio PAOLO LOMONTE di SINISCOLA – Rep. n. 8.443 del 17.01.08;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO CERES S.R.L. (c.f. (OMISSIS)), in persona del Curatore

Rag. A.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ATTILIO FRIGGERI 106, presso l’avvocato TAMPONI MICHELE, che lo

rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 16415/2007 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 25/07/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/11/2009 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato TITOMANLIO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

lette le conclusioni scritte del Cons. Deleg. RAGONESI: il ricorso

può essere trattato, in camera di consiglio, ricorrendo i requisiti

di cui all’art. 375 c.p.c..

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, rilevato che sul ricorso proposto dal Consorzio per la zona industriale di interesse regionale di Siniscola il consigliere relatore, nominato con decreto del Presidente della 1^ sez. civ. del 19.3.09, ha depositato la relazione che segue.

Il relatore Cons. Dr. Ragonesi, letti gli atti depositati, osserva quanto segue:

Il Consorzio per la zona industriale di interesse regionale di Siniscola ha proposto ricorso per revocazione avverso la sentenza n. 16415/2007, pronunciata da questa Corte di Cassazione, sezione prima civile, il 25 luglio 2007, sul ricorso r.g.n. 29460/2003, con cui era stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Consorzio, condannando quest’ultimo al pagamento delle spese del giudizio di legittimità essendo risultata fondata l’eccezione sollevata da resistente Fallimento Ceres in ordine alla “inammissibilità del ricorso per nullità della procura speciale a margine del ricorso stesso. Ha resistito con controricorso il fallimento Ceres.

Con l’unico motivo di ricorso deduce ti Consorzio ricorrente che, con provvedimento del 12 gennaio 2007 questa Corte di Cassazione, aveva fissato l’udienza del 14 marzo 2007 per la discussione del ricorso r.g.n. 29460/2003 ex art. 377 c.p.c. ma che l’avviso di fissazione dell’udienza del 12 gennaio 2007 non era stato notificato al Consorzio ricorrente (art. 377 c.p.c., u.c.) a causa di un errore dell’Ufficiale Giudiziario il quale, a giustificazione dell’omessa notifica, aveva dichiarato che, alla data del 18 gennaio 2007 in cui si era tentata la notifica, lo studio degli Avvocati Federico Titomanlio e Raffaele Titomanlio, presso i quali il Consorzio aveva eletto domicilio in Roma, via Gian Giacomo Porro, 8, risultava “trasferito altrove”.

Tale attestazione secondo il Consorzio ricorrente deve ritenersi erronea perchè, lo studio dei predetti avvocati si era trasferito dalla sede di Roma, via Gian Giacomo Porro,8, solo in data 15 febbraio 2007, come risultava dal certificato rilasciato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, attestante il trasferimento dello studio professionale in data 15 febbraio 2007, nonchè da alcune notifiche di atti. Secondo la tesi del consorzio ricorrente dunque, la notifica dell’avviso di udienza dovrebbe ritenersi nulla e tale nullità avrebbe messo esso consorzio nell’impossibilità di comparire m udienza per sanare l’eccepita nullità della procura e ciò, in relazione al nesso causale che lega tale ultima circostanza alla prima, avrebbe determinato una ipotesi prevista dall’art. 395 c.p.c., n. 4 in quanto avrebbe influito sul contenuto della sentenza di questa Corte. Il ricorso è manifestamente infondato.

E’ stato ripetutamente affermato che l’errore di fatto previsto dall’art 395 c.p.c., n. 4, idoneo a costituire motivo di revocazione, si configura come una falsa percezione della realtà, una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, la quale abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato, e pertanto consiste in un errore meramente percettivo che in nessun modo coinvolga l’attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività; ne consegue che non è configurabile l’errore revocatorio per vizi della sentenza che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico- giuridico da ultimo Cass. 8180/09).

Ribadito quanto sopra è di tutta evidenza che nella fattispecie non ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’art. 395 c.p.c., n. 4.

L’errore di fatto previsto da tale norma è infatti esclusivamente quello in cui incorre il giudice che suppone o esclude la sussistenza di un fatto decisivo che al contrario risulta smentita o affermata da atti o documenti acquisiti al processo. Nel caso di specie, la notifica dell’avviso di udienza contiene l’attestazione dell’ufficiale giudiziario che lo studio legale presso cui il consorzio ricorrente aveva eletto domicilio risultava trasferito.

Sulla base di tale attestazione allegata agli atti che, come è noto è dotata di fede privilegiata, questa Corte ha ritenuto correttamente di potere discutere la causa. In tal caso non vi è stata alcuna falsa percezione della realtà perchè la notifica attestava il trasferimento dello studio e dunque la decisione processuale di celebrare il processo è stata presa in piena corrispondenza con quanto risultante dalla documentazione in atti.

E’ appena poi il caso di soggiungere che in questa sede non è possibile tentare, come fa il Consorzio ricorrente, di far valere la nullità della (mancata) notifica dell’ufficiale giudiziario poichè ciò richiede un accertamento di fatto precluso in questa sede di legittimità.

Resta solo da aggiungere ancorchè non necessario, che questa Corte ha comunque ripetutamente affermato che la mancata notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione ai sensi dell’art. 377 cod. proc. civ. costituisce “error in procedendo” che non rientra nelle ipotesi di revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione, di cui all’art. 395 c.p.c., n. 4 e art. 391 bis cod. proc. civ., non potendosi considerare come errore su un fatto processuale su cui è fondata la decisione, stante la mancanza del requisito della decisività dell’errore, non esistendo un nesso causale diretto fra l’omessa notificazione dell’avviso dell’udienza di discussione ed il contenuto della sentenza adottata dalla Suprema Corte. (da ultimo v. Cass. 16361/06).

In conclusione,ove si condividano i formulati rilievi, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c..

Vista la memoria;

considerato che con atto notificato in data 24.7.08 il Consorzio ha presentato secondo identico ricorso definito in sostituzione del primo recante il n. 16039/08 e che avverso questo ricorso il fallimento Ceres ha resistito con controricorso;

che tale secondo ricorso deve ritenersi inammissibile poichè la rituale proposizione del ricorso per cassazione determina la consumazione del diritto di impugnazione, con la conseguenza che non solo non è possibile presentare motivi aggiunti, oltre a quelli già formulati in sede di ricorso, ma neppure è consentita la proposizione di altro ricorso (Cass. sez. un 6295/03);

considerato che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra e che pertanto il ricorso n. 16039/08 va dichiarato inammissibile unitamente a quello successivamente proposto in sostituzione con condanna del ricorrente alle spese processuali come da dispositivo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso 16039/08 unitamente a quello proposto con deposito del 31/7/08 in sostituzione e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro duemila per onorari oltre Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 3 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2010

 

 

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