Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6008 del 08/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 08/03/2017, (ud. 05/12/2016, dep.08/03/2017),  n. 6008

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7827/2014 proposto da:

ECOLOGICAL GLOBAL PROJECT s.r.l. IN LIQUIDAZIONE, in persona del

liquidatore, nonchè C.L., quale socio della società

ECOLOGICAL GLOBAL PROJECT s.r.l. in liquidazione, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA G. PALUMBO 26, presso la società E.P. SPA,

rappresentati e difesi dall’avvocato GIULIO GAETA, giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente_ –

contro

CIRIO DEL MONTE ITALIA s.p.a. in AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in

persona dei Commissari straordinari, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE B. BUOZZI 53, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO

RUSSO, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4892/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

2/07/2013, depositata il 19/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/12/2016 dal Consigliere relatore Dott. Magda Cristiano.

Fatto

FATTO E DIRITTO

E’ stata depositata la seguente relazione:

1) Ecological Global Project (di seguito EGP) s.r.l. in liquidazione impugna con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, la sentenza della Corte d’appello di Roma del 19.6.2013, che, accogliendo l’appello proposto da Cirio del Monte Italia s.p.a. in Amministrazione Straordinaria contro la sentenza di primo grado, ha dichiarato l’inefficacia dei pagamenti per complessivi Euro 229.048,03 eseguiti in suo favore da Cirio del Monte in bonis, nel c.d. periodo sospetto, e l’ha condannata a restituire alla procedura la somma predetta, maggiorata degli interessi legali.

Cirio Del Monte Italia s.p.a., in A.S. resiste con controricorso.

2) Con il primo motivo la ricorrente, lamentando violazione della L. Fall., art. 67 e art. 2697 c.c., sostiene che la corte del merito avrebbe fondato la decisione su presunzioni generiche, idonee a provare solo l’astratta conoscibilità dell’insolvenza.

Il motivo, che pur denunciando l’astratta violazione di norme di legge, mira in realtà a censurare l’apprezzamento della corte territoriale in ordine alla ricorrenza del presupposto soggettivo dell’azione, appare inammissibile, avendo il giudice a quo assunto a fonte del proprio convincimento un elemento presuntivo (i numerosissimi articoli di stampa che avevano riferito, con cadenza pressochè quotidiana, della crisi del gruppo Cirio) reputato grave ed univoco con motivazione congrua, che non può essere oggetto di sindacato nella presente sede di legittimità.

3)Col secondo motivo EGP deduce l’omessa valutazione di fatti decisivi, quali la mancanza di qualsivoglia sintomo esteriore del dissesto (protesti, pignoramenti, decreti ingiuntivi) e l’avvenuta effettuazione dei pagamenti impugnati a mezzo bonifici bancari, nei termini e secondo le modalità consuete.

Anche questo motivo, che si risolve nella richiesta di un apprezzamento delle risultanze istruttorie difforme da quello operato dalla corte del merito, appare inammissibile.

Si dovrebbe pertanto concludere per l’inammissibilità del ricorso, con decisione che potrebbe essere assunta in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380-bis c.p.c..

La controricorrente ha depositato memoria.

Il collegio ha esaminato gli atti, ha letto la relazione e ne ha condiviso le conclusioni, peraltro non contraddette dalla ricorrente, che non ha depositato memoria.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 5.600, di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso forfetario e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2017

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