Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6008 del 04/03/2021

Cassazione civile sez. I, 04/03/2021, (ud. 24/11/2020, dep. 04/03/2021), n.6008

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 8050/2019 r.g. proposto da:

E.E., rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta

a margine del ricorso, dall’Avvocato Giuseppe Onorato, unitamente

all’Avv. Maria Paola Cabitza, elettivamente domiciliato in Sassari,

Via Umberto n. 72, presso lo studio dell’Avvocato Onorato.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore il Ministro;

– resistente –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari, depositata in

data 19.12.2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/11/2020 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Cagliari ha rigettato l’appello proposto da E.E., cittadino della (OMISSIS), nei confronti del Ministero dell’Interno, avverso l’ordinanza emessa in data 28.12.2017 dal Tribunale di Cagliari, con la quale erano state respinte le domande di protezione internazionale ed umanitaria avanzate dal richiedente.

La Corte di merito ha ricordato, in primo luogo, la vicenda personale del richiedente asilo, secondo quanto riferito da quest’ultimo; egli ha narrato: i) di essere nato e vissuto in (OMISSIS); ii) di essere stato costretto a fuggire dal suo paese, perchè minacciato di morte dal padre della sua fidanzata dopo che quest’ultima era rimasta incinta prima del matrimonio e dopo che erano scappati in Libia ove la giovane donna era rimasta uccisa in un conflitto a fuoco; iii) di essere stato osteggiato dalla famiglia della fidanzata perchè quest’ultima era di religione musulmana, differentemente da lui ricorrente che invece era di etnia (OMISSIS) e di religione cristiana.

La Corte territoriale ha, poi, ritenuto che: a) non erano fondate le domande volte al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, del D.Lgs. n. 251 del 2007, sub art. 14, lett. a e b, in ragione della complessiva valutazione di non credibilità del racconto, in relazione alle riferite circostanze dell’aggressione subita e della fuga ed anche dell’esposizione a rischio del ricorrente come esponente dell’associazione di tutela della popolazione indigena del Biafra e perchè comunque quest’ultima deduzione doveva considerarsi circostanza nuova in appello e dunque inammissibile nella sua formulazione; b) non era fondata neanche la domanda di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c, in ragione dell’assenza di un rischio-paese riferito all’Enugu State, stato nigeriano di provenienza del richiedente, collegato ad un conflitto armato generalizzato; c) non poteva accordarsi tutela neanche sotto il profilo della richiesta protezione umanitaria, posto che la valutazione di non credibilità escludeva tale possibilità e perchè il ricorrente non aveva dimostrato una condizione di soggettiva vulnerabilità, non emergendo neanche una compressione dei diritti umani fondamentali nel paese di provenienza nè il pericolo di danno collegato ad un conflitto armato.

2. La sentenza, pubblicata il 19.12.2018, è stata impugnata da E.E. con ricorso per cassazione, affidato a due motivi. L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c, artt. 3 e 5, in ordine alla valutazione del pericolo di danno collegato ad un conflitto armato generalizzato nel paese di provenienza del ricorrente.

2. Con il secondo mezzo il ricorrente si duole dell’omesso riconoscimento della protezione internazionale”.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1 Il primo motivo è inammissibile.

3.1.1 Va evidenziato, in relazione alla dedotta violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), denunciata con riguardo al mancato approfondimento istruttorio officioso relativo alla situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, che, alla stregua delle indicazioni ermeneutiche impartite da questa Corte, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (Grande Sezione, 18 dicembre 2014; C-542/13, par. 36; C-285/12; C-465/07), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria. Il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Sez. 6, Ordinanza n. 13858 del 31/05/2018).

3.1.2 Ciò posto, osserva la Corte che le doglianze dedotte dal ricorrente in relazione alla violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c – oltre che essere articolate in fatto e volte a far ripetere a questa Corte valutazioni di merito come tali inibite al giudice di legittimità – sono completamente decentrate rispetto ai presupposti applicativi dell’invocata tutela, essendo le stesse indirizzate ad evidenziare l’esistenza di fenomeni corruttivi in Nigeria ovvero criticità collegate al diritto alla salute e all’alimentazione da parte dei cittadini nigeriani.

3.2 Anche il secondo motivo è inammissibile perchè lo stesso si compone di generiche doglianze volte ad evidenziare criticità nell’accesso al diritto alla salute e all’alimentazione dei cittadini nigeriani, del tutto scollegate dalla situazione soggettiva dell’odierno ricorrente.

Sotto altro profilo, giova ricordare che, secondo la condivisibile giurisprudenza espressa da questa Corte, ai fini del riconoscimento del permesso di soggiorno per gravi ragioni umanitarie (nella disciplina di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, applicabile “ratione temporis”), l’accertamento della condizione di vulnerabilità deve avvenire alla stregua di una duplice valutazione, che tenga conto, da un lato, degli standards di tutela e rispetto dei diritti umani fondamentali nel paese d’origine del richiedente e, dall’altro, del percorso di integrazione sociale da quest’ultimo intrapreso nel paese di destinazione, sicchè le dedotte ragioni di solitudine e di indigenza economica, in caso di rientro nel paese di origine, non possono essere poste a fondamento del rilascio del menzionato permesso, in quanto non integranti una grave violazione dei diritti umani (Sez. 2, Ordinanza n. 17118 del 13/08/2020).

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell’amministrazione intimata.

Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all’orientamento già espresso da questa Corte con la sentenza n. 9660-2019.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2021

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