Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6008 del 04/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 04/03/2020, (ud. 04/12/2019, dep. 04/03/2020), n.6008

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22135-2018 proposto da:

C.G. e CO.PI., rappresentati e difesi dall’avvocato

PIETRO ALONGI e domiciliati presso la cancelleria della Corte di

Cassazione.

– ricorrenti –

contro

CA.RO., D.G.A.G., T.N.,

CA.AN., CA.MA.MA., T.E., T.A.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIAMBATTISTA VICO n. 29,

presso lo studio dell’avvocato MARIO CHIBBARO, rappresentati e

difesi dall’avvocato ATTILIO GAGLIANO.

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 192/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 29/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/12/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il 16.10.2007 D.G.A.G., Ca.Lu., Ca.Ro., Ca.An. e Ca.Ma.Ma. convenivano in giudizio C.G. e Co.Pi. innanzi il Tribunale di Sciacca, assumendo di essere comproprietari di alcuni terreni siti in territorio del Comune di (OMISSIS) ed invocando la condanna dei convenuti, proprietari di un appartamento sito al piano terreno di un edificio, alla demolizione di una recinzione in cemento e mattoni realizzata sulla proprietà degli attori, nonchè la cessazione dell’utilizzo come parcheggio dell’area di sedime stradale di proprietà degli stessi attori.

Si costituivano in giudizio i convenuti resistendo alla domanda e sostenendo che l’uso del piazzale antistante l’edificio condominiale era stato espressamente previsto nel loro atto di acquisto dell’abitazione. Spiegavano inoltre domanda riconvenzionale per l’accertamento dell’intervenuta usucapione, in loro favore, del diritto di uso dell’area contesta nei termini suindicati.

Con sentenza del 5.3.2003 il Tribunale accoglieva la domanda principale dichiarando inammissibile la riconvenzionale proposta dai convenuti.

Questi ultimi interponevano appello e si costituivano in seconde cure Ca.Ro., Ca.An., Ca.Ma.Ma. e Ca.Lu., nonchè D.G.A.G., resistendo al gravame.

Con la sentenza oggi impugnata la Corte d’Appello di Palermo dichiarava inammissibile l’impugnazione ritenendo che gli appellanti non avessero indicato le parti del provvedimento che intendevano impugnare, nè avessero sviluppato singole censure al provvedimento appellato, esposto i motivi specifici di dissenso e indicato un ragionato progetto alternativo di decisione.

Propongono ricorso per la cassazione della predetta decisione C.G. e Co.Pi. affidandosi ad un unico motivo. Resistono con controricorso D.G.A.G., Ca.Ro., Ca.An., Ca.Ma.Ma., nonchè T.E., T.A. e T.N., gli ultimi tre nella qualità di eredi della defunta Ca.Lu.. I contro ricorrenti hanno depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo i ricorrenti lamentano l’errata interpretazione ed applicazione dell’art. 342 c.p.c., perchè la Corte di Appello avrebbe erroneamente ravvisato la genericità dell’atto di impugnazione, che invece conteneva tutti gli elementi e gli argomenti idonei ad individuare le specifiche contestazioni mosse dagli appellanti alla sentenza di prime cure.

La censura è fondata. Merita di essere ribadito il principio secondo cui “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017, Rv. 645991; conf. Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018, Rv. 648722). Ne deriva che “Non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d’appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l’appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l’impugnazione a critica vincolata” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 7675 del 19/03/2019, Rv.653027).

Nel caso di specie la Corte di Appello ha puntualmente ricostruito i motivi di gravame (cfr. pag.3 della decisione impugnata), i quali attingevano rispettivamente:

– il primo motivo, la titolarità in capo agli appellanti medesimi del diritto di utilizzare la stradella di proprietà degli appellati, giusta il titolo in forza del quale i primi avevano acquistato l’appartamento di loro proprietà;

– il secondo motivo (sub B), l’omessa valutazione, da parte del Tribunale, di una scrittura privata intercorsa tra Ca.An. ed il dante causa degli odierni ricorrenti, con la quale sarebbe stata riconosciuta la piena proprietà di quest’ultimo in relazione alle strade prospicienti l’edificio in cui si colloca l’appartamento degli odierni ricorrenti;

– il terzo motivo (sub B1), l’estensione della domanda riconvenzionale di usucapione svolta dagli odierni ricorrenti;

– il quarto e quinto motivo (sub C e D) la mancata considerazione delle deposizioni testimoniali dei testi indotti dagli odierni ricorrenti.

Ne deriva che il giudice di secondo grado aveva esattamente compreso i termini delle censure che erano state devolute alla sua cognizione ed aveva pertanto il dovere di pronunciarsi sul merito delle stesse.

Nè appare condivisibile il punto della sentenza di secondo grado in cui si ipotizza l’intervenuta formazione del giudicato interno sulla statuizione di inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dagli odierni ricorrenti in primo grado, poichè l’impugnazione che investe l’intera decisione del Tribunale si riferisce evidentemente tanto alla statuizione relativa all’accoglimento della domanda principale che a quella con cui è stata dichiarata l’inammissibilità della domanda riconvenzionale. Peraltro, sotto questo profilo, è opportuno ribadire il principio per cui il giudice di merito, anche quando ritenga che la domanda di usucapione formulata dal convenuto in via riconvenzionale sia per qualsiasi motivo inammissibile, non può esimersi dall’esaminare il relativo tema sub specie di eccezione (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22552 del 23/10/2009, Rv.610633) essendo a tal riguardo sufficiente che la predetta eccezione sia stata sollevata nei termini all’uopo previsti dal codice di procedura (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10206 del 19/05/2015, Rv.635409).

La Corte di Appello ha erroneamente ritenuto che sulla statuizione di inammissibilità del Tribunale si fosse formato il giudicato interno, senza valorizzare il fatto che con il primo motivo di appello -riportato a pag.3 della sentenza impugnatagli appellanti, odierni ricorrenti, avevano riproposto anche in seconde cure il tema relativo all’usucapione.

Da quanto precede deriva l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa alla Corte di Appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile, il 4 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2020

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