Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6007 del 11/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 11/03/2010, (ud. 18/01/2010, dep. 11/03/2010), n.6007

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – rel. Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE SPA, in persona del Presidente del Consiglio di

Amministrazione e Legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio

dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende, giusta

procura speciale ad litem a margine dei ricorso;

– ricorrente –

contro

U.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI

SCIPIONI 110, presso lo studio dell’avvocato MARANDO FRANCESCO

rappresentato e difeso dall’avvocato MIGLIACCIO BENINO, giusta

mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1195/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, del

19/2/08, depositata il 03/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/01/2010 dal Presidente Relatore Dott. BATTIMIELLO Bruno;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. FINOCCHI GHERSI Renato.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 1195/2008 depositata il 3.3.2008 la Corte d’appello di Napoli, respingendo l’appello, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda proposta da U.A. contro la datrice di lavoro Poste Italiane s.p.a. per il pagamento dell’indennita’ c.d. agente unico, intesa a compensare il lavoro di ritiro e consegna di materiale postale oltreche’ di autista, stabilita dall’accordo sindacale in data 12 settembre 1996 n. 156 e non piu’ corrisposta a partire dall’1 gennaio 1998.

La Corte d’appello ha affermato la natura retributiva, e non solo di incentivo, della indennita’, in quanto diretta a compensare una prestazione aggiuntiva del conducente del mezzo di trasporto degli effetti postali. Ha rilevato che l’accordo che ha introdotto l’incentivo non ha previsto alcun termine finale. Ha disatteso la tesi secondo cui l’impegno di rivedere la materia dopo il 31 dicembre 1997 significasse che la mancata revisione dell’accordo avrebbe comportato la soppressione dell’indennita’, ed ha accolto la tesi del lavoratore secondo cui la prevista revisione avrebbe riguardato esclusivamente l’ammontare del beneficio, che pertanto ne restava implicitamente confermato anche dopo la scadenza del 31 dicembre 1997, permanendo l’obbligo della prestazione aggiuntiva.

Contro questa sentenza ricorre per Cassazione la s.p.a. Poste Italiane.

U.A. resiste con controricorso.

A seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. e’ stata fissata l’adunanza della Corte per la decisione del ricorso in Camera di consiglio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo la societa’ ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1362 c.c. e segg. in relazione ad una circolare del 1995, ad una serie di accordi collettivi e ad un contratto collettivo per il biennio 1996 – 1997, violazione dei predetti contratti ed accordi, violazione dell’art. 2074 c.c., dell’art. 2099 c.c. e segg., degli artt. 36 e 41 Cost., nonche’ vizi della motivazione, sostenendo, in sintesi, che la finalita’ soltanto incentivante dell’indennita’ in questione, istituita nel primo accordo regionale del 12.9.1996, ne giustificava la temporaneita’ ossia l’erogazione fino al dicembre 1997; che diversi accordi a livello nazionale avevano determinato il superamento di quelli raggiunti a livello locale; che la sopravvivenza dell’indennita’ era concordata nei limiti di persistenza delle risorse finanziarie costituenti la provvista; che l’accordo collettivo per l’agente unico era stato comunque denunciato nel 1998 dalle organizzazioni sindacali.

Il motivo non e’ fondato.

Questa Corte ha gia’ avuto modo di occuparsi della questione con argomentazioni che, seppure formulate in un diverso contesto normativo (anteriore alla modifica dell’art. 360 c.p.c., n. 3 introdotta dal D.Lgs. n. 40 del 2006), restano tuttavia valide e da confermare.

Essa ha osservato, in sintesi, che l’emolumento in questione, inteso a compensare (anche) il maggiore aggravio di lavoro (cumulo delle mansioni di autista e scambista prima affidate a due operatori), non poteva essere sospeso unilateralmente dall’azienda sebbene questa continuasse a richiedere e a ottenere l’ulteriore prestazione che quella indennita’ era destinata a remunerare (v. sentenze 14 settembre 2006 n. 19706, 1 marzo 2007 n. 4821, 25 gennaio 2008 n. 1660 e numerose altre conformi; da ultimo n. 9457/2009).

Il ricorso va pertanto rigettato, con le conseguenze di legge in ordine alle spese, da distrarsi.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna la societa’ ricorrente alle spese, in Euro 30,00 per esborsi e in Euro 1500,00 (millecinquecento/00) per onorario, oltre a spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore dell’avv. Benino Migliaccio, dichiaratosi antistatario.

Cosi’ deciso in Roma, il 18 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2010

 

 

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