Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6007 del 04/03/2021

Cassazione civile sez. I, 04/03/2021, (ud. 24/11/2020, dep. 04/03/2021), n.6007

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17674/2019 proposto da:

E.R., elettivamente domiciliato in Foggia, via A. da Zara n.

3, presso lo studio dell’avvocato Vittorio Sannoner, che lo

rappresenta e difende, in virtù di procura speciale;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1961/2018 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 23/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/11/2020 dal Cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- E.R., proveniente dalla terra della (OMISSIS), ha presentato ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale di Bari, di diniego del riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria), come pure di diniego del riconoscimento della protezione umanitaria.

Con provvedimento emesso nel dicembre 2016, l’adito Tribunale di Bari ha integralmente respinto il ricorso.

Il richiedente ha impugnato tale decisione avanti alla Corte di Appello di Bari. Che ha respinto l’impugnazione, con sentenza depositata in data 23 novembre 2018.

2.- La Corte territoriale ha rilevato, in proposito, che il racconto del richiedente, “quand’anche ritenuto credibile, non integrerebbe comunque una situazione meritevole di una delle protezioni maggiori, in quanto il fatto criminoso di un terzo (omicidio commesso dal cugino) non può dar luogo ad atti persecutori in violazione di un diritto fondamentale”. “Non sono ravvisabili” – si è aggiunto – “i presupposti della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c, in quanto nella zona meridionale della Nigeria, e in particolare nel Delta State, da cui egli proviene, non sussiste una situazione di violenza generalizzata”. “Quanto alla protezione umanitaria, non risulta allegata, prima ancora che provata, alcuna vicenda che evidenzi una particolare vulnerabilità” della persona del richiedente.

3. Avverso questa decisione, E.R. ha presentato ricorso per cassazione, basato su tre motivi.

Il Ministero non ha svolto difese nel presente grado del giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- Il ricorso censura la decisione della Corte barese: (i) col primo motivo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, per violazione dell’onere della prova attenuato”; (ii) col secondo motivo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8 e art. 14, lett. c), per non avere esaminato in modo adeguato, e motivato, la situazione politico sociale presente attualmente nel Paese della Nigeria, (iii) per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per non avere valutato correttamente la situazione personale del richiedente e la conseguente sua vulnerabilità.

5.- Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

Lo stesso si esaurisce, infatti, nel riportare brani di report relativi al Paese della Nigeria, senza introdurre alcun rilievo, od osservazione, che risulti specifico alla persona del richiedente.

6.- Il secondo motivo di ricorso è fondato.

La Corte di Appello non indica le fonti da cui trae il proprio convincimento sulla situazione che, nell’attuale caratterizza il Paese nigeriano.

Questa Corte ha già ripetutamente rilevato che il giudice del merito, nel valutare la situazione di un determinato territorio ai fini del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), “deve indicare la fonte in concreto utilizzata e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità dell’informazione predetta rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione” (cfr., da ultimo, Cass., 28 gennaio 2021, n. 1943, ove pure ulteriori, ampi riferimenti).

7.- Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.

Lo stesso si risolve senza residui, infatti, nella nuda affermazione che il “ricorrente teme per la propria vita”.

8.- In conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso, dichiarati inammissibili il primo e il terzo motivo. Di conseguenza, va cassata per quanto di ragione la sentenza impugnata e la controversia rinviata, per il relativo punto, alla Corte di Appello di Bari che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso; dichiara inammissibili il primo e il terzo motivo. Cassa, per quanto indicato in motivazione, la sentenza impugnata e rinvia la controversia alla Corte di Appello di Bari che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 24 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2021

 

 

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