Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6007 del 04/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 04/03/2020, (ud. 04/12/2019, dep. 04/03/2020), n.6007

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22091-2018 proposto da:

C.P., rappresentato e difeso dall’avvocato DAMIANO IULIANO

e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

S.N., S.S. e SCOGNAMIGLIO COLOMBA,

rappresentati e difesi dall’avvocato VINCENZO BREGOLA e domiciliati

presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– controricorrenti –

e contro

S.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2267/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 18/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/12/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

S.G., S.S., S.C. e S.N. proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 344/2009, con il quale il Tribunale di Torre Annunziata aveva loro ingiunto il pagamento, in favore di C.P., della somma di Euro 25.030,69 a fronte dell’attività svolta dall’ingiungente, in veste di custode, nell’ambito di un giudizio di divisione già pendente tra gli ingiunti, definitosi con sentenza n. 673/2003. Gli opponenti deducevano, tra l’altro, l’erronea liquidazione del compenso in base alla tariffa dei dottori commercialisti, la mancata redazione del rendiconto finale della gestione ed il fatto che l’ingiungente fosse stato nominato non già custode dei beni oggetto della divisione, ma solo amministratore degli stessi. Si costituiva il C. resistendo all’opposizione, invocandone il rigetto ed integrando, nei termini di cui all’art. 183 c.p.c., comma 6, la propria domanda ricomprendendovi anche ulteriori mensilità rispetto a quelle oggetto dell’iniziale richiesta monitoria.

Con la sentenza n. 1148/2012 il Tribunale accoglieva l’opposizione revocando il decreto opposto.

Interponeva appello il C. e si costituivano in seconde cure S.G., S.S., S.C. e S.N. resistendo al gravame.

Con la sentenza oggi impugnata la Corte di Appello di Napoli rigettava l’impugnazione.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione C.P. affidandosi a tre motivi. S.S., S.C. e S.N. resistono con controricorso. S.G., intimata, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., artt. 115,116,633,634 e 636 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè la Corte di Appello avrebbe erroneamente applicato i principi in materia di riparto dell’onere della prova, ritenendo che il creditore non avesse fornito la prova del diritto invocato. Ad avviso del ricorrente, i documenti allegati al ricorso per decreto ingiuntivo contenevano la sufficiente dimostrazione della fondatezza della domanda di pagamento azionata in via monitoria e null’altro egli avrebbe dovuto allegare in fase di opposizione.

La censura è inammissibile. In base al più che consolidato orientamento di questa Corte, la dimostrazione di an e quantum del credito spetta al soggetto che ne rivendica il pagamento, che riveste il ruolo di attore in veste sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Soccorrono infatti gli ordinari principi in tema di riparto dell’onere della prova in relazione alle obbligazioni di natura contrattuale, secondo i quali il creditore che agisca per la risoluzione, il risarcimento del danno o l’adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la mera circostanza dell’inadempimento della controparte; spetta invece al debitore convenuto la prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento dell’obbligazione per la quale il creditore ha agito. Identico criterio di riparto dell’onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell’art. 1460 c.c., poichè in tal caso i ruoli delle parti in lite si invertono: il debitore eccipiente si limiterà quindi ad allegare l’altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell’obbligazione. (Cass. Sez.3 Sentenza n. 826 del 20/01/2015 Rv.634361).

Nel caso di specie la Corte di Appello ha ritenuto, all’esito dell’apprezzamento circa la sufficienza della documentazione allegata dal ricorrente – che si risolve in una valutazione delle risultanze istruttorie e quindi in una quaestio facti incensurabile in questa sede -, che il C. non avesse assolto l’onere della prova del credito su di lui incombente.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 1988,2697 c.c., artt. 115 e 634 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè la Corte napoletana avrebbe dovuto ravvisare la sussistenza, agli atti del giudizio di merito, della prova dell’intervenuto riconoscimento, da parte dei condividenti S., del debito nei confronti del custode per le attività da quest’ultimo eseguite.

Il motivo è inammissibile, poichè esso implica una richiesta di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv.627790). Nè è possibile, in questa sede, invocare una nuova valutazione delle risultanze istruttorie, posto il principio per cui “L’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonchè la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv.589595: conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv.631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv.631330).

Del pari inammissibile è l’istanza di revisione del giudizio della Corte territoriale in relazione alla configurabilità del riconoscimento del debito da parte degli S. per effetto della lettera del loro difensore valorizzata dal C. nel motivo in esame. Da un lato, infatti, tale valutazione si risolve in un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità, ove lo stesso sia fondato su una motivazione immune da vizi logici (per l’affermazione del principio, in relazione alla confessione, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12803 del 27/09/2000, Rv.540542 e Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6246 del 24/11/1981, Rv.417056). Dall’altro lato, la Corte di Appello ha riportato -cfr. pag.11 della sentenza impugnata- il testo della missiva di cui si discute, ed ha ritenuto che da esso non si potesse evincere l’intento di riconoscere la debenza, ma soltanto il tentativo di trovare una soluzione conciliativa della vertenza con il C..

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 61 c.c. e ss., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè la Corte partenopea avrebbe erroneamente ritenuto sussistente, a carico del custode, un obbligo di rendiconto.

La censura è inammissibile perchè non coglie la ratio della decisione impugnata. La Corte di Appello non ha infatti affermato, in termini generali, la sussistenza dell’obbligo del rendiconto in capo al custode – che peraltro è espressamente previsto, in caso di amministrazione dei beni in custodia, dall’art. 593 c.p.c., – ma ha ritenuto che il C. non avesse assolto all’onere della prova del credito “… in mancanza di una specifica allegazione dell’attività espletata ed in mancanza, peraltro – anche a fronte delle contestazioni sollevate dagli eredi nell’atto di opposizione – del deposito del rendiconto con l’indicazione specifica dei canoni degli immobili riscossi e delle eventuali poste attive” (cfr. pag.10 della sentenza di appello). La mancanza del rendiconto, pertanto, non è stata valorizzata dal giudice di seconde cure sotto il profilo dell’inadempimento dei doveri gravanti sul custode investito dell’amministrazione dei beni in custodia, ma sotto il diverso aspetto della mancanza della prova del credito: e, sotto questa specifica prospettiva, la statuizione non risulta neppure specificamente censurata dal ricorrente.

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti dei contro ricorrenti. Nulla invece per la parte rimasta intimata, in difetto di svolgimento di attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Poichè il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, va dichiarata la sussistenza, ai sensi del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dei presupposti processuali per l’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per la stessa impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore dei contro ricorrenti delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.200 di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali in misura del 15%, iva e cassa avvocati come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile, il 4 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2020

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